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Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

 

Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

Per il momento, le compagnie assicurative non si sono mostrate molto favorevoli a generalizzare su larga scala gli sconti sulle polizze Rc auto che siano agganciate all’installazione sui veicoli delle cosiddette “scatole nere” e a un’eventuale ispezione dei mezzi prima di assicurarli.

La materia degli sconti – informa il Sole 24 Ore -, introdotti dalla legge concorrenza dello scorso agosto (la 124/2017), sarà disciplinata in modo piuttosto dettagliato e rigoroso da un regolamento che l’Ivass (l’autorità di vigilanza del settore) ha preparato entro i 90 giorni stabiliti dalla norma stessa e messo in pubblica consultazione la settimana scorsa per 45 giorni. Ma ciò che potrebbe impedire una diffusione degli sconti è un inciso contenuto proprio nella legge: il montaggio della scatola nera, o dell’alcolock, o l’ispezione si potranno effettuare «su proposta dell’impresa di assicurazione».

Insomma, se l’assicurazione non vi proporrà la scatola nera, non potrete esigerla e con essa gli sconti collegati. Il testo della legge, affidando questo concetto a un inciso, non era chiarissimo. Ma ora lo schema di regolamento Ivass pare confermare questa interpretazione.

Solo in parte diverso è invece il discorso riguardante gli sconti aggiuntivi che la Legge sulla Concorrenza vuole introdurre per affrontare il tema dei rincari delle polizze che colpiscono anche i conducenti virtuosi che però guidino nei territori più a rischio. Essa individua i beneficiari in coloro che da quattro anni non abbiano provocato sinistri o ne abbiano causati con un concorso di colpa fino al 49% e contestualmente abbiano installato la scatola nera. L’interpretazione che sembra emergere dal regolamento Ivass è che se il dispositivo è già montato lo sconto aggiuntivo deve automaticamente scattare, se non lo è l’agevolazione deve sempre essere proposta dalla compagnia (e accettata dal cliente).

Su questo la legge è formulata in termini “morbidi” dato anche l’atteggiamento delle compagnie, che da sempre hanno dichiarato la loro contrarietà rispetto agli sconti obbligatori, minacciando anche la possibilità di intentare azioni legali per opporsi all’introduzione eventuale di tale norma.

Se però una compagnia decide di concederli, ecco che in questo caso legge e relativo regolamento si mostrano severi sulla loro applicazione: l’Ivass responsabilizza due funzioni-chiave della compagnia: quella attuariale (il calcolo matematico delle probabilità dei sinistri) e quella di “compliance” (la conformità alle norme impartite dal legislatore), che devono garantire un calcolo degli sconti (sul premio effettivo e non sulla tariffa teorica) da una parte corretto e trasparente, dall’altra compatibile con i bilanci delle imprese. Il loro operato dovrà essere tracciabile dall’autorità su ogni singolo contratto, per permettere i controlli sia a campione sia su segnalazione dell’assicurato che sono previsti dalla legge.

Le tariffe degli altri e l’attestato di rischio “dinamico”

Ma in un percorso che vuole migliorare i diritti dei consumatori vanno anche altre novità in arrivo sul fronte della trasparenza e del contrasto alle frodi, piaga questa che causa un generale aggravio di costi nel mercato a danno degli assicurati onesti per la disonestà di alcuni.

Da un lato si attende l’obbligo per gli agenti di informare la clientela sulle offerte di più compagnie e dall’altro l’introduzione del cosiddetto “attestato di rischio dinamico”, che tenga cioè conto degli incidenti eventualmente non dichiarati dal cliente al momento della stipula di una nuova polizza.

L’obbligo informativo deriva dalla legge concorrenza e sostituisce quello di offrire i preventivi di almeno tre compagnie introdotto con scarso successo nel 2012. Non è ancora chiaro se il nuovo obbligo riguarderà solo gli agenti assicurativi plurimandatari per le compagnie che rappresentano, oppure tutti gli intermediari per tutte le compagnie. In quest’ultimo caso, i dati dovrebbero arrivare dal preventivatore ufficiale Ivass accessibile anche al pubblico (www.tuopreventivatore.it). Ma attualmente la loro indicatività non può essere piena, perché occorrerebbe si riferissero a contratti del tutto confrontabili. Infatti da anni è previsto un contratto-tipo uguale per tutti, valido soprattutto ai fini comparativi e poi personalizzabile in base alle scelte del cliente. Se l’Ivass confermerà la volontà di rispettare le tempistiche dettate dalla Legge concorrenza per emanarne le norme attuative come ha fatto per gli sconti obbligatori, il contratto-tipo arriverà nel giro di qualche mese.

L’adozione dell’attestato di rischio dinamico non è in realtà contenuta in nessuna norma, ma si tratta di una volontà espressa in modo condiviso dal legiferante, dalle compagnie e più in generale da tutti gli operatori del settore. Infatti, ci sono clienti che sfruttando le lunghe tempistiche permesse nella denuncia dei sinistri (fino a due anni) e quindi il ritardo con cui esso compare nell’attestato di rischio, cambiano compagnia avvalendosi del bonus-malus precedente non aggiornato. Dato che oggi la tecnologia consente un aggiornamento e una condivisione dei dati in tempi rapidi, diventerà possibile “rincorrere” l’assicurato per chiedergli la differenza nella tariffa anche a polizza già attivata. (fonte Sole 24 Ore)

La scatola nera sulle auto obbligatoria dal 2017

La scatola nera sulle auto obbligatoria dal 2017
È la direzione verso cui va il Governo con il decreto “Concorrenza”:
una scatola nera su tutti i veicoli privati e pubblici

D’altra parte i vantaggi sono oggettivi sotto molti punti di vista e secondo un’indagine condotta da Episteme per conto di Axa, il 74,2% dei possessori di scatola nera sulla propria auto si sente più sicuro e il 69,6% afferma di comportarsi meglio alla guida.

La scatola nera ha il gps incorporato e registra una grande quantità di informazioni. Grazie alla sua sofisticata tecnologia, è in grado di ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro che coinvolga il veicolo mettendola in relazione con la condotta di guida del conducente. Localizza sempre la nostra auto quindi ci viene in aiuto anche per esigenze di soccorso nonché legate all’eventualità di furto del mezzo.

Cosa registra

· Localizzazione geografica: consente di localizzare la propria vettura attraverso il dispositivo gps.
· Percorrenza: è possibile vedere il numero di giorni passati dall’installazione della scatola nera. I tempi di marcia e i tempi di sosta (in termini assoluti, in giorni, ore, minuti e in termini percentuali).
· Gli eventi crash, i km totali percorsi (sia in orario diurno sia in orario notturno in termini percentuali; in percorso urbano, extraurbano, autostradale in termini percentuali), l’analisi percentuale per giorno della settimana.

· Tutte le informazioni inerenti i crash: per ogni evento risultano la data, l’accelerazione massima, il tipo di crash, il luogo in cui si è verificato, l’ultima velocità rilevata.
· Accelerazione e decelerazione: il dispositivo offre una panoramica suddivisibile per mesi, giorni, ore.
· marcia inserita: consente di accedere allo storico delle marcie inserite nel corso del tempo e quindi dello stile di guida e inoltre monitora il regime di rotazione del motore.
· rileva l’eventuale attivazione dei dispositivi di sicurezza presenti sulla vettura come ad esempio quella dell’airbag.

Gli italiani già la installano

“Il 16,2% dei contratti assicurativi stipulati nel secondo trimestre del 2016 prevede una scatola nera”. Questi i dati raccolti dall’Ivass nell’ultima indagine realizzata sul settore Rc auto. Quello dell’installazione della scatola nera “è un trend crescente”, ha commentato Marco Cosconati che per Ivass ha curato l’indagine, sostenendo che “il 45% degli assicurati del Sud adotta la scatola nera, a Caserta si arriva al 47%”. Secondo i dati Ivass, infatti, le prime 5 province in termini di penetrazione della scatola nera sono tutte meridionali: Caserta, Napoli, Catania, Reggio di Calabria e Salerno, con percentuali sul totale dei contratti rispettivamente del 47, 45, 34, 32 e 32 per cento. (fonte Ansa)

La convenienza è maggiore per gli automobilisti residenti in realtà ove le polizze sono più costose a causa dell’elevato numero di truffe subite dalle compagnie assicurative. Rilevando le nostre abitudini al volante, la scatola nera permette di premiare i clienti con guida virtuosa e quindi meno esposti a sinistri. Viene installata con spese a carico delle compagnie con un contratto in comodato d’uso gratuito e accelera le pratiche in caso di sinistro.

Un subemendamento al Decreto Concorrenza che definisce gli obblighi relativi a questo strumento innovativo stabilisce che “i costi di installazione, disinstallazione, abbonamento annuale, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità siano a carico dell’impresa assicuratrice, garantendo quindi sconti Rc auto obbligatori per tutti gli automobilisti che monteranno la scatola nera sulla propria auto.

La Privacy

Resta delicato il tema della tutela della riservatezza della gran quantità di informazioni tracciate dal dispositivo sulle abitudini e vite private degli automobilisti, ma il Decreto legge esprime linee sulle quali il Garante sta vigilando per aumentare ulteriormente l’attenzione a proposito delle “modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali”