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Subite un sinistro e non siete assicurati? Avete diritto al risarcimento lo stesso

Subite un sinistro e non siete assicurati?
Avete diritto al risarcimento lo stesso

Una recentissima sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 1959/17) riafferma un diritto che nella prassi non sempre trova riscontro. Anche se avete l’assicurazione scaduta, se subite un sinistro per colpa di un altro veicolo godete del diritto al risarcimento da parte della sua compagnia di assicurazioni, poiché il fatto che voi non siate assicurati non riguarda direttamente la dinamica dell’incidente, non ha alcun rilievo nel sinistro.

Le sanzioni per chi viene trovato sprovvisto di copertura assicurativa da più di quindici giorni, oggi, sono una multa da 841 a 3.366 euro e il sequestro del mezzo. Se si stipula subito una polizza di almeno sei mesi, si può riottenere l’immediata restituzione del veicolo sequestrato, per il quale il sanzionato dovrà pagare anche le spese di custodia.
Se la riattivazione della polizza scaduta viene fatta entro 30 giorni dalla data di scadenza, o se entro 30 giorni dalla data della sanzione si rottama l’auto, si può ottenere anche la riduzione della multa di almeno un quarto.

Ma tutto ciò riguarda esclusivamente il rapporto fra il non assicurato e le norme amministrative vigenti. Nel caso di un incidente stradale, la fattispecie dell’evento è circoscritta all’evento stesso in sé, quindi se l’esistenza di una copertura assicurativa riguarda il colpevole del sinistro perché attraverso la propria Compagnia è tenuto a risarcire il danneggiato, il danneggiato non è tenuto a risarcire alcunché e quindi che detenga una copertura assicurativa o meno esula dallo specifico del sinistro.

Negare l’indennizzo, dice il tribunale di Catania, equivarrebbe ad applicare come un’ulteriore sanzione surrettizia.

Nel caso invece l’automobilista non assicurato sia anche colpevole del sinistro, la controparte sarà risarcita dal Fondo di garanzia Vittime della strada che poi avrà diritto a rivalersi su di lui con la cosiddetta azione di surroga. A nulla gli servirà nel caso assicurarsi nel frattempo, poiché la compagnia non potrà assisterlo retroattivamente per un sinistro avvenuto in precedenza rispetto alla stipula della polizza.

Mettiamo invece l’ipotesi che entrambi siano sprovvisti di assicurazione, il danneggiato sarà risarcito sempre dal Fondo di garanzia che poi si rivarrà sul responsabile.

E ancora, anche nel caso che il danneggiato subisca un sinistro a opera di un veicolo che poi fugge rimanendo ignoto potrà godere del risarcimento del Fondo di garanzia Vittime della strada, pur se sprovvisto di assicurazione.

Da un lato, va ricordato che le sentenze non sono norme di legge. Quindi non hanno un valore normativo generale. Sono un semplice precedente. Le sentenze civili sono sempre provvisoriamente esecutive, cioè hanno efficacia immediata tra le parti, anche se impugnate (a meno che non vengano sospese). Le decisioni in esse espresse pertanto sono esecutive fintanto che il giudice d’Appello o la Corte di Cassazione non le riformino. Nel nostro sistema, tuttavia, la decisione potrà sempre essere richiamata e valutata da altri giudici o da chi chieda al proprio giudice di uniformarvisi. Una sentenza in sé insomma non è vincolante per nessuno tranne che per le parti nei cui confronti è stata resa.

D’altra parte, nel caso della sentenza del Tribunale siciliano, va considerato che in realtà essa ribadisce un principio già sancito. L’aspetto rilevante è che essa si riferisce a uno scenario i cui esiti non sono sempre scontati, anche se normati. Se si subisce un sinistro per colpa di un altro conducente e si è privi di copertura assicurativa, se si va dalla sua compagnia a reclamare un indennizzo (e ci si deve andare personalmente perché non si ha una propria compagnia che ci assista) può accadere che essa tenda a far focalizzare il danneggiato sugli effetti indesiderati e collaterali al suo reclamo. Cioè sul fatto che l’azione causerebbe l’emergere agli atti della mancanza da parte sua di copertura assicurativa, con la conseguenza di subire le succitate sanzioni e il sequestro della sua auto. Problematiche tali queste da riuscire spesso a dissuadere la vittima del sinistro dall’insistere nelle proprie richieste, evitando alla compagnia l’onere dell’indennizzo. Ma quando l’entità del danno lo rende necessario, conveniente, almeno una sentenza così riafferma chiaramente l’obbligo della compagnia a risarcire, cosa che resta un diritto cui appellarsi consapevolmente valutate le implicazioni sanzionatorie e fatti i dovuti calcoli.

A cura di Union Brokers

Consulenti assicurativi

Cosa fare in caso di incidente con o senza feriti, in strade normali o in autostrada

Cosa fare in caso di incidente con o senza feriti,
in strade normali o in autostrada

Quando si rimane vittime di un incidente stradale, ci sono comportamenti diversi da osservare sulla base delle dinamiche del sinistro. Nel caso le persone coinvolte non abbiano subito lesioni personali, non è per esempio strettamente necessario chiamare le Forze dell’ordine. Se le parti si trovano d’accordo nell’individuazione delle responsabilità, possono compilare il “Cid”, ossia il modulo per la constatazione amichevole. Grazie a esso si potrà ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione in soli trenta giorni anziché sessanta. Se invece non trovate un accordo sulle colpe dell’incidente, rispetto alle norme del Codice stradale, avvierete una contestazione tramite la vostra compagnia assicurativa. Nel caso ci siano dei feriti, potete informare le forze dell’ordine e chiamare un’ambulanza. Più nel dettaglio vediamo le diverse casistiche.


Assenza di feriti
Accendete le luci di emergenza dei veicoli, indossate i giubbini fluorescenti; collocate a 100 metri il triangolo per segnalare agli altri autoveicoli l’intralcio nella sede stradale causato dai

mezzi fermi; scattate foto chiare dei veicoli così come sono e possibilmente rimuoveteli dal centro della strada; poi rimanete fuori dalle auto. Nel caso di incidente senza feriti, vi è l’obbligo dell’art. 189 comma 3 di non provocare intralcio alla circolazione.

Verificate se concordate o meno con l’altro conducente nell’interpretazione del sinistro. Se ciò avviene, compilate la prima pagina del Cid (le altre vengono impresse dalla carta copiativa) e producetelo alle compagnie assicurative interessate. Se non avete i moduli, scambiatevi i dati delle polizze mostrandoli alla controparte, i numeri delle patenti, i modelli dei veicoli coinvolti con targhe e colori e le vostre rispettive generalità. L’ideale sarebbe firmare una dichiarazione congiunta dove ognuno si prende le proprie responsabilità e ragioni per evitare fraintendimenti o successivi ripensamenti.

Se non si trova un accordo, chiamate le Forze dell’ordine le quali però, in assenza di feriti, potrebbero non intervenire ed esortarvi a svolgere i punti suddetti in autonomia. Di qui l’importanza di scattare foto circostanziate che saranno successivamente utili a chi dovrà decidere le responsabilità sulla base della documentazione fornita. Andando in causa si potrebbe arrivare anche davanti a un giudice.

Presenza di feriti in città
Dovete sempre fermarvi per prestare soccorso, altrimenti si può incorrere nei reati di fuga e omissione di soccorso. Chiamate immediatamente il 118 che vi porrà i quesiti previsti dai protocolli. Prestare assistenza non vuol dire tentare di curare il ferito, anzi, se chi ha causato il danno non ha competenze mediche, non deve muovere i contusi e tentare di curarli, soprattutto se non sono coscienti. Tantomeno può valutare se l’intervento di personale specializzato sia o no necessario. Quindi chiamatelo. È sufficiente chiedere l’intervento di un’ambulanza per assolvere l’obbligo di prestare soccorso imposto dal Codice della Strada. Volendo si può anche, in alternativa, chiamare il 112, essendo un numero capace di interfacciarsi con tutte le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie. Nei sinistri gravi si può quindi verificare l’eventualità di non poter rimuovere i feriti né i veicoli; ottemperate sempre all’obbligo di collocare il triangolo che segnali l’ostacolo alla circolazione da essi causato.

Presenza di feriti in autostrada

Nel caso il sinistro sia avvenuto in autostrada è necessario accendere subito le luci di emergenza e possibilmente spostare i veicoli dalla sede di scorrimento stradale alla corsia d’emergenza o in una piazzola. Scendete dal veicolo non senza aver indossato i giubbini catadiottrici. Mettere a una distanza di 100 metri il triangolo e chiamare il soccorso stradale se i mezzi non sono in grado di proseguire la marcia. Essendoci dei feriti, chiamate la Polizia stradale utilizzando preferibilmente le apposite colonnine tramite le quali la vostra posizione sarà individuata con maggiore precisione che se usaste un telefonino. Diversamente utilizzerete il numero 113. Scambiatevi tutti i dati con gli altri conducenti come già descritto sopra.

Hai ragione e non devi risarcire? Le spese legali sostenute per dimostrarlo le deve pagare l’assicurazione

Hai ragione e non devi risarcire?
Le spese legali sostenute per dimostrarlo le deve pagare l’assicurazione

Negli spazi commerciali, piccoli e grandi incidenti sono all’ordine del giorno. Ha fatto scalpore, la scorsa settimana, la notizia di una bambina di due anni travolta da una bancale di merce in un centro di una nota catena, alla periferia di Cagliari. La piccola ha purtroppo perso la vita e le responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Talvolta sono i clienti stessi a mettersi in pericolo per poi coinvolgere magari gli esercenti in brigosi scontri legali. Il comportamento risarcitorio delle compagnie di assicurazione è determinato dalla qualità delle polizze stipulate. Cosa può accadere infatti?
Vi citiamo il caso di un negoziante che per dimostrare che un proprio cliente si era causato lesioni arrampicandosi di propria iniziativa su per uno scaffale, ha dovuto affrontare un procedimento legale, vincendolo. Paradossalmente la sua assicurazione intendeva rifiutarsi di rifondergli le spese legali sostenute, proprio perché al cliente spericolato non era stato erogato alcun risarcimento. (fonte: “Assinews n. 278”)

In realtà la Suprema Corte ha puntualizzato già nel 2014 il fatto che in questi casi l’azione legale va a tutela anche dell’assicuratore il quale è quindi obbligato a manlevare l’assicurato dalle spese fatte per resistere legalmente all’azione del danneggiato, seppur nei limiti del terzo comma dell’articolo 1917 del Codice civile.