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Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora, via gli “infortuni”


Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora,

via gli “infortuni”

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha recepito l’invito del presidente del Consiglio nazionale forense a modificare la norma riguardante l’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa che comprenda anche la copertura da infortuni. A prevedere l’obbligatorietà, sia per l’avvocato che per i suoi collaboratori, dipendenti e praticanti, è stata la legge di riforma della professione forense, la 247 del 31 dicembre 2012, all’articolo 12. Con il decreto 22 settembre 2016 del ministero della Giustizia sono state stabilite le «Condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato».

Quel Dm, in merito alla polizza infortuni, aveva precisato all’articolo 4 che l’assicurazione doveva essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non fosse operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

Attualmente, il testo della legge di cui è stata richiesta modifica recita infatti: «All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Già nelle ore in cui stava per scattare l’obbligo assicurativo, scadenza fissate per l’11 ottobre scorso, il ministero aveva prorogato di trenta giorni il termine per permettere una miglior definizione della convenzione che il Consiglio nazionale forense stava concordando con una compagnia privata vincitrice del relativo bando. A quanto pare però lo scenario ha richiesto un ulteriore cambio di indirizzo, dato che il presidente del Cnf Andrea Mascherin il 26 ottobre ha inviato una nota al Guardasigilli chiedendo di prevedere come “facoltativa” la garanzia infortuni, data anche l’eccessiva onerosità di tale obbligo per quanto riguarda i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato e dal momento che molti di loro –
specialmente i collaboratori degli studi legali – godono già della copertura assicurativa dell’INAIL.

La risposta del Ministro Orlando

Il Ministro Orlando ha risposto con una nota «che la proposta di modifica è stata trasmessa all’Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta di modifica», che probabilmente troverà spazio nella manovra attualmente in discussione.

«L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo», ha scritto Mascherin, sottolineando come «i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati».

Cosa dice la legge?

Come indicato nel regolamento sull’assicurazione obbligatoria pubblicato lo scorso anno in Gazzetta Ufficiale, dal 2017 gli avvocati hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità civili derivanti dall’esercizio della propria professione. Ad essere coperti sono anche i danni causati dai collaboratori.

Polizza che copre diverse tipologie di danno:

  • patrimoniale;
  • non patrimoniale;
  • permanente;
  • temporaneo;
  • futuro.

C’è poi una seconda polizza obbligatoria per gli avvocati: quella infortunistica che copre i danni accidentali che potrebbero verificarsi nello studio legale. Nel dettaglio, l’articolo 12 – comma 2 – recita:

“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Un comma che quindi presto potrebbe sparire dalla legge, con la polizza sugli infortuni che tornerebbe ad essere – per la felicità degli avvocati – facoltativa.

Obbligare gli avvocati a sottoscrivere due diverse polizze è inutile e a quanto pare lo stesso Ministro della Giustizia concorda con il CNF. L’assicurazione contro gli infortuni quindi tornerà ad essere facoltativa; saranno i singoli avvocati a decidere se sottoscriverla oppure no.

I tempi ora

Sarà comunque l’Ufficio legislativo a valutare se la proposta di modifica inviata dal Ministro debba essere approvata. Per saperne di più dovremo attendere ancora qualche giorno poiché – come confermato da Orlando – questa proposta verrà valutata ai fini di un “esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio”. Una possibile modifica del testo quindi – se ci sarà – verrà completata entro la fine dell’anno, con la polizza assicurativa contro gli infortuni che tornerà ad essere facoltativa a partire dal 2018.

L’anf approva ma con ironia

Per il segretario generale dell’Associazione nazionale forense Luigi Pansini «L’intervento è sicuramente apprezzabile… tuttavia appare beffardo che politica e istituzioni si accorgano dell’obbligatorietà della polizza per gli infortuni a distanza di quasi cinque anni dall’approvazione della legge ordinamentale forense e di un anno dall’adozione del regolamento attuativo». L’ennesimo smacco per chi ha rispettato le regole e si è già assicurato (e, secondo le stime di Anf, parliamo di circa il 50% degli “obbligati”) .

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati

 

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati.

In accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense, il ministero della Giustizia ha emanato un decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11 ottobre, che prevede il rinvio di 30 giorni dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa professionale.

La decisione è stata presa per permettere la definizione di una convenzione che il Cnf sta stringendo con una compagnia aggiudicataria di un’apposita gara indetta lo scorso settembre per – recita il titolo – una “polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini Professionali, sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni”. Al momento si lavora sul primo lotto del bando e a breve il Consiglio Nazionale Forense fornirà notizia anche sulla aggiudicazione del lotto n. 2. Si tratta di una ulteriore gara europea indetta per i servizi assicurativi per gli avvocati relativa a “infortuni completa”, con pubblicazione della polizza sul sito web www.consiglionazionaleforense.it e con possibilità di sottoscrizione on-line, così come già per la polizza compresa nel lotto n. 1 del bando “RC professionale e patrimoniale e infortuni ex-lege”.

Nella seduta amministrativa dello scorso 22 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la aggiudicazione alla Compagnia AIG Europe della gara Come da comunicazione del 10 ottobre 2017 del primo lotto.

Perché una polizza professionale

Le ‘RC (acronimo di Responsabilità Civile) Professionali’ sono polizze assicurative che hanno lo scopo di coprire economicamente un rischio, in questo caso derivante dall’esercizio di un’attività professionale, nel caso in cui il professionista commetta un errore.

Quali errori può fare un professionista? svariati.

– negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.

– imprudenza: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.

– imperizia: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale.

La colpa in cui si può incorrere ha anche diversi livelli di gravità:

– Colpa Lievissima

– Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.

– Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.