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Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

 

Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

Per il momento, le compagnie assicurative non si sono mostrate molto favorevoli a generalizzare su larga scala gli sconti sulle polizze Rc auto che siano agganciate all’installazione sui veicoli delle cosiddette “scatole nere” e a un’eventuale ispezione dei mezzi prima di assicurarli.

La materia degli sconti – informa il Sole 24 Ore -, introdotti dalla legge concorrenza dello scorso agosto (la 124/2017), sarà disciplinata in modo piuttosto dettagliato e rigoroso da un regolamento che l’Ivass (l’autorità di vigilanza del settore) ha preparato entro i 90 giorni stabiliti dalla norma stessa e messo in pubblica consultazione la settimana scorsa per 45 giorni. Ma ciò che potrebbe impedire una diffusione degli sconti è un inciso contenuto proprio nella legge: il montaggio della scatola nera, o dell’alcolock, o l’ispezione si potranno effettuare «su proposta dell’impresa di assicurazione».

Insomma, se l’assicurazione non vi proporrà la scatola nera, non potrete esigerla e con essa gli sconti collegati. Il testo della legge, affidando questo concetto a un inciso, non era chiarissimo. Ma ora lo schema di regolamento Ivass pare confermare questa interpretazione.

Solo in parte diverso è invece il discorso riguardante gli sconti aggiuntivi che la Legge sulla Concorrenza vuole introdurre per affrontare il tema dei rincari delle polizze che colpiscono anche i conducenti virtuosi che però guidino nei territori più a rischio. Essa individua i beneficiari in coloro che da quattro anni non abbiano provocato sinistri o ne abbiano causati con un concorso di colpa fino al 49% e contestualmente abbiano installato la scatola nera. L’interpretazione che sembra emergere dal regolamento Ivass è che se il dispositivo è già montato lo sconto aggiuntivo deve automaticamente scattare, se non lo è l’agevolazione deve sempre essere proposta dalla compagnia (e accettata dal cliente).

Su questo la legge è formulata in termini “morbidi” dato anche l’atteggiamento delle compagnie, che da sempre hanno dichiarato la loro contrarietà rispetto agli sconti obbligatori, minacciando anche la possibilità di intentare azioni legali per opporsi all’introduzione eventuale di tale norma.

Se però una compagnia decide di concederli, ecco che in questo caso legge e relativo regolamento si mostrano severi sulla loro applicazione: l’Ivass responsabilizza due funzioni-chiave della compagnia: quella attuariale (il calcolo matematico delle probabilità dei sinistri) e quella di “compliance” (la conformità alle norme impartite dal legislatore), che devono garantire un calcolo degli sconti (sul premio effettivo e non sulla tariffa teorica) da una parte corretto e trasparente, dall’altra compatibile con i bilanci delle imprese. Il loro operato dovrà essere tracciabile dall’autorità su ogni singolo contratto, per permettere i controlli sia a campione sia su segnalazione dell’assicurato che sono previsti dalla legge.

Le tariffe degli altri e l’attestato di rischio “dinamico”

Ma in un percorso che vuole migliorare i diritti dei consumatori vanno anche altre novità in arrivo sul fronte della trasparenza e del contrasto alle frodi, piaga questa che causa un generale aggravio di costi nel mercato a danno degli assicurati onesti per la disonestà di alcuni.

Da un lato si attende l’obbligo per gli agenti di informare la clientela sulle offerte di più compagnie e dall’altro l’introduzione del cosiddetto “attestato di rischio dinamico”, che tenga cioè conto degli incidenti eventualmente non dichiarati dal cliente al momento della stipula di una nuova polizza.

L’obbligo informativo deriva dalla legge concorrenza e sostituisce quello di offrire i preventivi di almeno tre compagnie introdotto con scarso successo nel 2012. Non è ancora chiaro se il nuovo obbligo riguarderà solo gli agenti assicurativi plurimandatari per le compagnie che rappresentano, oppure tutti gli intermediari per tutte le compagnie. In quest’ultimo caso, i dati dovrebbero arrivare dal preventivatore ufficiale Ivass accessibile anche al pubblico (www.tuopreventivatore.it). Ma attualmente la loro indicatività non può essere piena, perché occorrerebbe si riferissero a contratti del tutto confrontabili. Infatti da anni è previsto un contratto-tipo uguale per tutti, valido soprattutto ai fini comparativi e poi personalizzabile in base alle scelte del cliente. Se l’Ivass confermerà la volontà di rispettare le tempistiche dettate dalla Legge concorrenza per emanarne le norme attuative come ha fatto per gli sconti obbligatori, il contratto-tipo arriverà nel giro di qualche mese.

L’adozione dell’attestato di rischio dinamico non è in realtà contenuta in nessuna norma, ma si tratta di una volontà espressa in modo condiviso dal legiferante, dalle compagnie e più in generale da tutti gli operatori del settore. Infatti, ci sono clienti che sfruttando le lunghe tempistiche permesse nella denuncia dei sinistri (fino a due anni) e quindi il ritardo con cui esso compare nell’attestato di rischio, cambiano compagnia avvalendosi del bonus-malus precedente non aggiornato. Dato che oggi la tecnologia consente un aggiornamento e una condivisione dei dati in tempi rapidi, diventerà possibile “rincorrere” l’assicurato per chiedergli la differenza nella tariffa anche a polizza già attivata. (fonte Sole 24 Ore)

Subite un sinistro e non siete assicurati? Avete diritto al risarcimento lo stesso

Subite un sinistro e non siete assicurati?
Avete diritto al risarcimento lo stesso

Una recentissima sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 1959/17) riafferma un diritto che nella prassi non sempre trova riscontro. Anche se avete l’assicurazione scaduta, se subite un sinistro per colpa di un altro veicolo godete del diritto al risarcimento da parte della sua compagnia di assicurazioni, poiché il fatto che voi non siate assicurati non riguarda direttamente la dinamica dell’incidente, non ha alcun rilievo nel sinistro.

Le sanzioni per chi viene trovato sprovvisto di copertura assicurativa da più di quindici giorni, oggi, sono una multa da 841 a 3.366 euro e il sequestro del mezzo. Se si stipula subito una polizza di almeno sei mesi, si può riottenere l’immediata restituzione del veicolo sequestrato, per il quale il sanzionato dovrà pagare anche le spese di custodia.
Se la riattivazione della polizza scaduta viene fatta entro 30 giorni dalla data di scadenza, o se entro 30 giorni dalla data della sanzione si rottama l’auto, si può ottenere anche la riduzione della multa di almeno un quarto.

Ma tutto ciò riguarda esclusivamente il rapporto fra il non assicurato e le norme amministrative vigenti. Nel caso di un incidente stradale, la fattispecie dell’evento è circoscritta all’evento stesso in sé, quindi se l’esistenza di una copertura assicurativa riguarda il colpevole del sinistro perché attraverso la propria Compagnia è tenuto a risarcire il danneggiato, il danneggiato non è tenuto a risarcire alcunché e quindi che detenga una copertura assicurativa o meno esula dallo specifico del sinistro.

Negare l’indennizzo, dice il tribunale di Catania, equivarrebbe ad applicare come un’ulteriore sanzione surrettizia.

Nel caso invece l’automobilista non assicurato sia anche colpevole del sinistro, la controparte sarà risarcita dal Fondo di garanzia Vittime della strada che poi avrà diritto a rivalersi su di lui con la cosiddetta azione di surroga. A nulla gli servirà nel caso assicurarsi nel frattempo, poiché la compagnia non potrà assisterlo retroattivamente per un sinistro avvenuto in precedenza rispetto alla stipula della polizza.

Mettiamo invece l’ipotesi che entrambi siano sprovvisti di assicurazione, il danneggiato sarà risarcito sempre dal Fondo di garanzia che poi si rivarrà sul responsabile.

E ancora, anche nel caso che il danneggiato subisca un sinistro a opera di un veicolo che poi fugge rimanendo ignoto potrà godere del risarcimento del Fondo di garanzia Vittime della strada, pur se sprovvisto di assicurazione.

Da un lato, va ricordato che le sentenze non sono norme di legge. Quindi non hanno un valore normativo generale. Sono un semplice precedente. Le sentenze civili sono sempre provvisoriamente esecutive, cioè hanno efficacia immediata tra le parti, anche se impugnate (a meno che non vengano sospese). Le decisioni in esse espresse pertanto sono esecutive fintanto che il giudice d’Appello o la Corte di Cassazione non le riformino. Nel nostro sistema, tuttavia, la decisione potrà sempre essere richiamata e valutata da altri giudici o da chi chieda al proprio giudice di uniformarvisi. Una sentenza in sé insomma non è vincolante per nessuno tranne che per le parti nei cui confronti è stata resa.

D’altra parte, nel caso della sentenza del Tribunale siciliano, va considerato che in realtà essa ribadisce un principio già sancito. L’aspetto rilevante è che essa si riferisce a uno scenario i cui esiti non sono sempre scontati, anche se normati. Se si subisce un sinistro per colpa di un altro conducente e si è privi di copertura assicurativa, se si va dalla sua compagnia a reclamare un indennizzo (e ci si deve andare personalmente perché non si ha una propria compagnia che ci assista) può accadere che essa tenda a far focalizzare il danneggiato sugli effetti indesiderati e collaterali al suo reclamo. Cioè sul fatto che l’azione causerebbe l’emergere agli atti della mancanza da parte sua di copertura assicurativa, con la conseguenza di subire le succitate sanzioni e il sequestro della sua auto. Problematiche tali queste da riuscire spesso a dissuadere la vittima del sinistro dall’insistere nelle proprie richieste, evitando alla compagnia l’onere dell’indennizzo. Ma quando l’entità del danno lo rende necessario, conveniente, almeno una sentenza così riafferma chiaramente l’obbligo della compagnia a risarcire, cosa che resta un diritto cui appellarsi consapevolmente valutate le implicazioni sanzionatorie e fatti i dovuti calcoli.

A cura di Union Brokers

Consulenti assicurativi

Cosa fare in caso di incidente con o senza feriti, in strade normali o in autostrada

Cosa fare in caso di incidente con o senza feriti,
in strade normali o in autostrada

Quando si rimane vittime di un incidente stradale, ci sono comportamenti diversi da osservare sulla base delle dinamiche del sinistro. Nel caso le persone coinvolte non abbiano subito lesioni personali, non è per esempio strettamente necessario chiamare le Forze dell’ordine. Se le parti si trovano d’accordo nell’individuazione delle responsabilità, possono compilare il “Cid”, ossia il modulo per la constatazione amichevole. Grazie a esso si potrà ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione in soli trenta giorni anziché sessanta. Se invece non trovate un accordo sulle colpe dell’incidente, rispetto alle norme del Codice stradale, avvierete una contestazione tramite la vostra compagnia assicurativa. Nel caso ci siano dei feriti, potete informare le forze dell’ordine e chiamare un’ambulanza. Più nel dettaglio vediamo le diverse casistiche.


Assenza di feriti
Accendete le luci di emergenza dei veicoli, indossate i giubbini fluorescenti; collocate a 100 metri il triangolo per segnalare agli altri autoveicoli l’intralcio nella sede stradale causato dai

mezzi fermi; scattate foto chiare dei veicoli così come sono e possibilmente rimuoveteli dal centro della strada; poi rimanete fuori dalle auto. Nel caso di incidente senza feriti, vi è l’obbligo dell’art. 189 comma 3 di non provocare intralcio alla circolazione.

Verificate se concordate o meno con l’altro conducente nell’interpretazione del sinistro. Se ciò avviene, compilate la prima pagina del Cid (le altre vengono impresse dalla carta copiativa) e producetelo alle compagnie assicurative interessate. Se non avete i moduli, scambiatevi i dati delle polizze mostrandoli alla controparte, i numeri delle patenti, i modelli dei veicoli coinvolti con targhe e colori e le vostre rispettive generalità. L’ideale sarebbe firmare una dichiarazione congiunta dove ognuno si prende le proprie responsabilità e ragioni per evitare fraintendimenti o successivi ripensamenti.

Se non si trova un accordo, chiamate le Forze dell’ordine le quali però, in assenza di feriti, potrebbero non intervenire ed esortarvi a svolgere i punti suddetti in autonomia. Di qui l’importanza di scattare foto circostanziate che saranno successivamente utili a chi dovrà decidere le responsabilità sulla base della documentazione fornita. Andando in causa si potrebbe arrivare anche davanti a un giudice.

Presenza di feriti in città
Dovete sempre fermarvi per prestare soccorso, altrimenti si può incorrere nei reati di fuga e omissione di soccorso. Chiamate immediatamente il 118 che vi porrà i quesiti previsti dai protocolli. Prestare assistenza non vuol dire tentare di curare il ferito, anzi, se chi ha causato il danno non ha competenze mediche, non deve muovere i contusi e tentare di curarli, soprattutto se non sono coscienti. Tantomeno può valutare se l’intervento di personale specializzato sia o no necessario. Quindi chiamatelo. È sufficiente chiedere l’intervento di un’ambulanza per assolvere l’obbligo di prestare soccorso imposto dal Codice della Strada. Volendo si può anche, in alternativa, chiamare il 112, essendo un numero capace di interfacciarsi con tutte le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie. Nei sinistri gravi si può quindi verificare l’eventualità di non poter rimuovere i feriti né i veicoli; ottemperate sempre all’obbligo di collocare il triangolo che segnali l’ostacolo alla circolazione da essi causato.

Presenza di feriti in autostrada

Nel caso il sinistro sia avvenuto in autostrada è necessario accendere subito le luci di emergenza e possibilmente spostare i veicoli dalla sede di scorrimento stradale alla corsia d’emergenza o in una piazzola. Scendete dal veicolo non senza aver indossato i giubbini catadiottrici. Mettere a una distanza di 100 metri il triangolo e chiamare il soccorso stradale se i mezzi non sono in grado di proseguire la marcia. Essendoci dei feriti, chiamate la Polizia stradale utilizzando preferibilmente le apposite colonnine tramite le quali la vostra posizione sarà individuata con maggiore precisione che se usaste un telefonino. Diversamente utilizzerete il numero 113. Scambiatevi tutti i dati con gli altri conducenti come già descritto sopra.

Tutto si può assicurare

Tutto si può assicurare
L’esempio della polizza di 50 mln di dollari della Disney sull’attrice Carrie Fisher come spunto per una riflessione sulla cultura della gestione del rischio. Fino a scoprire che i player assicurativi sono sempre più votati a un ruolo di motore di prevenzione e corretti stili di vita come partner dell’ecosistema socio-economico

Carrie Fisher, amata principessa Leia (o Leila) della saga di Star Wars, è come tutti sanno mancata il 27 dicembre in conseguenza di un infarto occorsole durante un volo fra Londra e Los Angeles. Ha aggiunto struggimento per tutti il fatto che la madre, la celebre attrice Debbie Reynolds, sia spirata il giorno immediatamente successivo. Una suprema drammaturgia poetica ha voluto suggellare la fine delle due artiste in modo commovente, dando forza simbolica e rappresentativa ulteriore alla loro ultima uscita di scena.

La vicenda, nella sua spettacolarità narrativa da sequenza cinematografica, offre un risvolto che ci trasferisce di botto su un piano di tutt’altro genere, all’insegna del pragmatismo anglosassone. Il sito web londinese “Insurance Insider” ha infatti diramato una notizia, poi ripresa dal Daily Telegraph e altre testate, a proposito della polizza assicurativa da 41 milioni di sterline (circa 50 milioni di dollari) che la Disney, che possiede la Lucasfilm e il franchise di Star Wars, aveva stipulato con i Lloyds di Londra sulla vita dell’attrice scomparsa.


Legata da decenni alle vicende dell’epopea concepita da George Lucas – che ne ha venduto i diritti alla Disney nel 2012 per 4 miliardi di dollari, dissentendo da come il colosso produttivo voleva sviluppare i successivi episodi – Carrie Fisher rappresentava un elemento iconico troppo forte: se per qualche motivo non avesse potuto continuare a legare la propria figura alla saga, secondo la Disney avrebbe messo a rischio la tenuta in termini di suggestione e attrattiva verso i fan dei futuri episodi previsti.

Di qui la decisione di stipulare una polizza ad hoc che fa venire in mente altre simili coperture che il mondo assicurativo permette, come quella del cosiddetto “uomo chiave” che grandi aziende possono attivare “sulla testa” diciamo così di qualche figura fondamentale del proprio staff, o vengono accese sull’attività di campioni dello sport appartenenti a prestigiose società e via dicendo.

Gestione del rischio, un cambiamento epocale

Il concetto è insomma “tutto si può assicurare”. Al punto che in certi paesi esteri sono possibili addirittura polizze assicurative che coprono per esempio le spese legali e risarcitorie comminate a criminali riconosciuti colpevoli di determinati reati, o ad aziende ree di attività illegali non conformi alle norme e procedure.

Il mondo assicurativo offre cioè un fronte di possibili tutele sempre più variegato e capace di rispondere a molte esigenze di sicurezza e qualità della vita delle persone, dei soggetti aziendali, istituzionali, della società. In Italia la cultura del “Risk management”, la gestione del rischio, deve ancora fare molta strada. Deve aumentare la consapevolezza dell’importanza di determinati strumenti che le compagnie possono mettere a disposizione della clientela, poiché esse stanno diventando sempre più soggetti attenti ad aspetti sostanziali della vita delle persone, dell’esistenza, nell’ottica del servizio. In un modo cioè che porta ricadute positive anche a monte del verificarsi di determinati fatti critici e sinistri, direttamente sulla qualità della vita e delle prassi della nostra quotidianità, in chiave quindi anche preventiva e migliorativa. Il mondo assicurativo si sta evolvendo e si propone sempre più come vero e proprio partner dell’ecosistema socio-economico. Un’evoluzione che porterà quindi a valorizzare anche la prevenzione, indirizzando abitudini e comportamenti virtuosi e stili di vita più sani.

Gestione dei rischi in Italia: le aziende cominciano a svegliarsi, le famiglie ancora poco

http://unionbrokersrl.blogspot.it/2017/01/gestione-dei-rischi-in-italia-le.html#more

Gestione dei rischi in Italia: le aziende cominciano a svegliarsi, le famiglie ancora poco

Due aziende su tre hanno un risk manager e il 62% di quelle che non ce l’hanno vorrebbero inserirlo, mentre nella vita privata delle famiglie italiane permane un diffuso atteggiamento fatalista rispetto alla tutela dagli imprevisti di vario genere e alla programmazione di coperture assicurative

Il Paese versa in condizioni difficili, in qualunque direzione ci si giri. Sul versante economico lo attanaglia feroce la più lunga crisi dal Dopoguerra; su quello ambientale si pensi ai tassi di inquinamento elevatissimi, al periodico imperversare di eventi naturali catastrofici come il recente terremoto in centro Italia, ultimo purtroppo di una lunga serie e ne sappiamo qualcosa in Emilia per drammatica esperienza diretta. Non mancano altre avversità naturali che colpiscono con regolarità, come gli smottamenti e alluvioni che investono anche aree urbanizzate (spesso con il colpevole concorso di responsabilità da parte dell’uomo per l’incuria e lo sfruttamento dissennato dei territori, per le edificazioni scellerate e così via). Più in generale in fasi di carenza di risorse si abbassa la soglia di controllo sui processi più svariati nelle attività e cala il loro tasso di affidabilità. Il panorama complessivo della vita delle persone come delle realtà infrastrutturali soffre, non aiutato da mostruosità burocratiche tipiche del nostro assetto legislativo, carichi fiscali di sfuggente interpretazione e ci fermiamo qui.

Vale la pena soffermarci direttamente invece su uno strumento utile per opporsi in parte a tali scenari critici che andrebbe adottato fra le strategie essenziali, ma che in Italia stenta ancora ad essere percepito come tale culturalmente. Ci riferiamo al tema delle coperture assicurative nelle famiglie e alle più generali strategie di gestione dei rischi in campo
aziendale, rispetto al quale i comportamenti non sono ancora così omogenei, almeno secondo quanto emerge da uno studio Eumetra Monterosa, promosso da Anra e Strategica.

L’italiano è fatalista?
Qualcuno si stupirà forse apprendendo che solo per un italiano su due è “importante” attivare coperture dai rischi a tutela della propria vita, dei propri cari e dei propri beni. Se infatti esiste l’idea di dover prestare una generica attenzione ai rischi nel 59% della popolazione, mentre il restante 41% mostra un atteggiamento più fatalista e poco reattivo, davanti al quesito se valga la pena stipulare concrete forme di assicurazione per proteggersi, un bel 48% degli intervistati ritiene inutile farlo, formulando risposte del tipo: “se deve capitare qualcosa, capita”.

Cosa spaventa peraltro gli italiani? I rischi considerati più probabili sono le patologie mediche (83%) e quello di veder calare il proprio reddito, quindi il tenore di vita (73%). Staccati il rischio di responsabilità civile (49%) e incendio (43%). Gli italiani convinti di poter restare vittime di atti di terrorismo sono infine solo il 53% e quelli che vedono un pericolo probabile nel furto della propria identità digitale il 61%.

Le aziende benino, ma…
Un poco diverso è il polso della situazione riferita al mondo del lavoro, delle imprese, dove un 84% degli interpellati ha dichiarato l’intenzione di instaurare politiche di risk management nella propria azienda. In tale contesto il tema assicurativo diventa un tassello della più complessiva politica di gestione dei rischi, sulla quale una conduzione oculata di qualsiasi azienda dovrebbe focalizzarsi. Tra le realtà ove il percorso è cominciato, nei rischi dai quali ci si vuole tutelare figurano al primo posto i danni materiali diretti ai beni dell’azienda (un rotondo 76% influenzato dal recente terremoto del centro Italia), la responsabilità civile (41%), la continuità nel business (60%), mentre un esiguo 8% degli intervistati ravvisa rischi particolari nell’utilizzo truffaldino di identità digitali. L’evento del terremoto della scorsa estate ha avuto per effetto di spostare ben un 44% del campione su di un atteggiamento di maggiore sensibilità verso i rischi legati a eventi naturali e catastrofi

I vantaggi per le aziende
I vantaggi che gli imprenditori giustamente individuano in una più attenta gestione dei rischi sono diversi e concreti: prima di tutto una stabilizzazione dei risultati attesi dalla propria attività, poi un ritorno maggiore del capitale investito e un’aumentata capacità di accesso al credito nei confronti degli istituti, per la maggior affidabilità conseguita. Ciò fa sì che oggi in Italia due aziende su tre dedichino alla gestione del rischio una figura specifica e il 62% di quelle che non ce l’hanno dichiarino l’intenzione di individuarne una. Nel 55% dei casi tali incarichi sono espressi all’interno degli uffici legali e l’indagine effettuata evidenzia come esista ancora una certa confusione fra il concetto di gestione dei rischi e le attività di tipo prettamente assicurativo.

Questi numeri non eliminano comunque il senso di una certa trascuratezza che si percepisce anche nel mondo imprenditoriale italiano rispetto a tali problematiche e all’arretratezza culturale di una concezione che tende ancora a considerare la gestione dei rischi come una commodity anziché come un servizio a valore aggiunto. Gli imprenditori devono superare l’equivoco di una visione che relega tali politiche di gestione a mere condizioni genericamente utili per fare altro di più relativo al core business, comprendendone invece la forte specificità portatrice essa stessa di vantaggi e ritorni economici diretti.

Superate le 5.000 visualizzazioni su YouTube del nuovo video per la campagna Union Brokers “Serenità assicurata”

Superate le 5000 visualizzazioni su Youtube del nuovo video per la campagna Union Brokers “Serenità assicurata”
Un successo di gradimento per lo spot visibile in questi mesi anche in alcuni circuiti cinematografici

Soggetto, sceneggiatura, musica originale: Corrado Sevardi_Sevardi Communication.
Realizzazione: VideoKis
Attori: Paola Guerra, Gabriele Montanari, Liliana Boubé
Sound engineering: Francesco Cultreri

La scatola nera sulle auto obbligatoria dal 2017

La scatola nera sulle auto obbligatoria dal 2017
È la direzione verso cui va il Governo con il decreto “Concorrenza”:
una scatola nera su tutti i veicoli privati e pubblici

D’altra parte i vantaggi sono oggettivi sotto molti punti di vista e secondo un’indagine condotta da Episteme per conto di Axa, il 74,2% dei possessori di scatola nera sulla propria auto si sente più sicuro e il 69,6% afferma di comportarsi meglio alla guida.

La scatola nera ha il gps incorporato e registra una grande quantità di informazioni. Grazie alla sua sofisticata tecnologia, è in grado di ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro che coinvolga il veicolo mettendola in relazione con la condotta di guida del conducente. Localizza sempre la nostra auto quindi ci viene in aiuto anche per esigenze di soccorso nonché legate all’eventualità di furto del mezzo.

Cosa registra

· Localizzazione geografica: consente di localizzare la propria vettura attraverso il dispositivo gps.
· Percorrenza: è possibile vedere il numero di giorni passati dall’installazione della scatola nera. I tempi di marcia e i tempi di sosta (in termini assoluti, in giorni, ore, minuti e in termini percentuali).
· Gli eventi crash, i km totali percorsi (sia in orario diurno sia in orario notturno in termini percentuali; in percorso urbano, extraurbano, autostradale in termini percentuali), l’analisi percentuale per giorno della settimana.

· Tutte le informazioni inerenti i crash: per ogni evento risultano la data, l’accelerazione massima, il tipo di crash, il luogo in cui si è verificato, l’ultima velocità rilevata.
· Accelerazione e decelerazione: il dispositivo offre una panoramica suddivisibile per mesi, giorni, ore.
· marcia inserita: consente di accedere allo storico delle marcie inserite nel corso del tempo e quindi dello stile di guida e inoltre monitora il regime di rotazione del motore.
· rileva l’eventuale attivazione dei dispositivi di sicurezza presenti sulla vettura come ad esempio quella dell’airbag.

Gli italiani già la installano

“Il 16,2% dei contratti assicurativi stipulati nel secondo trimestre del 2016 prevede una scatola nera”. Questi i dati raccolti dall’Ivass nell’ultima indagine realizzata sul settore Rc auto. Quello dell’installazione della scatola nera “è un trend crescente”, ha commentato Marco Cosconati che per Ivass ha curato l’indagine, sostenendo che “il 45% degli assicurati del Sud adotta la scatola nera, a Caserta si arriva al 47%”. Secondo i dati Ivass, infatti, le prime 5 province in termini di penetrazione della scatola nera sono tutte meridionali: Caserta, Napoli, Catania, Reggio di Calabria e Salerno, con percentuali sul totale dei contratti rispettivamente del 47, 45, 34, 32 e 32 per cento. (fonte Ansa)

La convenienza è maggiore per gli automobilisti residenti in realtà ove le polizze sono più costose a causa dell’elevato numero di truffe subite dalle compagnie assicurative. Rilevando le nostre abitudini al volante, la scatola nera permette di premiare i clienti con guida virtuosa e quindi meno esposti a sinistri. Viene installata con spese a carico delle compagnie con un contratto in comodato d’uso gratuito e accelera le pratiche in caso di sinistro.

Un subemendamento al Decreto Concorrenza che definisce gli obblighi relativi a questo strumento innovativo stabilisce che “i costi di installazione, disinstallazione, abbonamento annuale, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità siano a carico dell’impresa assicuratrice, garantendo quindi sconti Rc auto obbligatori per tutti gli automobilisti che monteranno la scatola nera sulla propria auto.

La Privacy

Resta delicato il tema della tutela della riservatezza della gran quantità di informazioni tracciate dal dispositivo sulle abitudini e vite private degli automobilisti, ma il Decreto legge esprime linee sulle quali il Garante sta vigilando per aumentare ulteriormente l’attenzione a proposito delle “modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali”

“Come ti assicuro? In base a come sei. Come faccio a sapere come sei? Guardo cosa fai sui social”. L’idea è venuta agli inglesi

“Come ti assicuro? In base a come sei. Come faccio a sapere come sei? Guardo cosa fai sui social”. L’idea è venuta agli inglesi.

Ce lo rivela questo lancio dell’agenzia AdnKronos:

 
 

Il contrassegno dell’assicurazione non va esposto, quando e perché c’è il sequestro del veicolo

Il contrassegno dell’assicurazione non va esposto,
quando e perché c’è il sequestro del veicolo
Sempre di più i dati amministrativi che ci riguardano sono informatizzati e cessa l’obbligatorietà di un loro corrispondente cartaceo. Da un anno per esempio non è più obbligatorio esporre sull’auto il “contrassegno” della polizza assicurativa. Tuttavia sull’auto dovete portare con voi il “certificato” di assicurazione, secondo l’articolo 180 del Codice della strada. È il sistema più semplice per poter dimostrare alle forze dell’ordine l’esistenza di una assicurazione valida e operante sulla propria auto. Ma se la vostra assicurazione lo tratta in forma digitalizzata, dovrete farvene inviare copia via email e stamparvela da voi.

La “carta verde” che estende la copertura in alcuni paesi esterni alla UE è ancora cartacea, mentre l’ “attestato di rischio” che riporta la classe bonus/malus è informatizzato, anche se viene spesso inviato per posta tradizionale per il gradimento che hanno molti clienti delle assicurazioni di sfogliarne la versione stampata. Il non agevole ginepraio fra carta e digitale complica il lavoro anche delle forze di polizia preposte ai controlli. Per questo motivo l’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha emanato una nota lo scorso giugno che mette un po’ di chiarezza nel caso siate fermati per la via a causa di un controllo.

Se sull’auto avete il “certificato di assicurazione” siete a posto. Altrimenti la polizia accede online alla banca dati delle coperture RC auto dal Portale dell’automobilista. Se non risultano informazioni utili dovrete esibire tutta la documentazione della polizza. Se non l’avete vi sequestrano il veicolo. Se avete una polizza ma non dimostrate l’avvenuto pagamento l’autorità deve fare un accertamento presso la vostra compagnia di assicurazioni; se viene riscontrato che il pagamento non è avvenuto, scatta il sequestro.