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Polizze Agricoltura: novità sperimentali e testo unico per le piante officinali


Polizze Agricoltura: novità sperimentali e testo unico per le piante officinali

Il Governo punta a riscrivere il sistema delle polizze in agricoltura, consentendo lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, la previsione di polizze sperimentali e, soprattutto, di nuovi fondi di mutualizzazione, sperimentali anch’essi. In più estende l’ombrello assicurativo a tutela degli eventi di portata catastrofica, delle epizoozie (le malattie di natura infettiva che in poco tempo e in territorio generalmente esteso colpiscono un gran numero d’animali della stessa specie o di specie diverse), degli organismi nocivi ai vegetali e dei danni causati da fauna selvatica protetta. È questo il cuore di un decreto legislativo, licenziato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, che tiene conto anche
dell’impatto del cambiamento climatico sulle attività agricole. E integra le misure di gestione del rischio finanziate nel quadro della nuova programmazione Ue 2014/20. Un secondo dlgs, approvato dall’esecutivo sempre in prima lettura, costituisce il nuovo Testo unico per la coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali. 

Assicurazioni agricole
La bozza di dlgs suddivide le nuove polizze sperimentali che potranno sbarcare sul mercato in due categorie:
– “ a ricavo”, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, dove questa sia «intesa come combinazione» tra la variazione del prezzo di mercato e la variazione della resa a causa degli eventi eccezionali previsti dal decreto;
–  “parametriche” a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità, a seguito di un andamento climatico avverso o di eventi catastrofici, anche in base a indici biologici o meteorologici.
Entrambe le tipologie di polizza sperimentale possono essere riassicurate dal fondo ex articolo 127, comma 3, della legge 388/2000.
Sul versante dei contributi, il dlgs dispone che venga definito un Piano di gestione rischi in agricoltura e che con esso vengano dettati termini, modalità, entità del contributo dello Stato, soglie minime di danno, procedure di erogazione e criteri di cumulo degli aiuti. In più, con lo stesso piano verranno fissati i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione. Questi, saranno distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale, identificata sulla base delle proposte delle regioni;
c) eventi coperti e garanzia;
d) tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.

Aiuti non cumulabili
Il decreto, inoltre, stabilisce che gli aiuti alla gestione del rischio non saranno cumulabili con i contributi per investimenti, finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità. Mentre consente il cumulo con altri aiuti di stato, purché le misure di aiuto riguardino costi diversi.

Piante officinali 
L’altro schema di decreto licenziato dal Governo detta un nuovo assetto del settore delle piante officinali per favorirne e lo sviluppo e per valorizzare le produzioni nazionali. Vengono istituiti i registri varietali delle specie; in essi saranno elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi. Viene inoltre disciplinata la raccolta spontanea delle stesse piante officinali, per evitare il depauperamento delle aree. In più, con un futuro decreto del Ministro delle politiche agricole, varato d’intesa con la Conferenza stato-regioni, sarà stilato il primo piano di settore della filiera delle piante officinali per individuare gli interventi e incentivare la filiera dal punto di vista ambientale. Con lo stesso piano si definiranno forme di aggregazione professionale e interprofessionale che avranno come obiettivo  l’incremento della redditività delle imprese agricole di settore. Le regioni potranno inoltre istituire nel rispetto della normativa Ue marchi per certificare il rispetto di standard di qualità, nella filiera delle piante officinali.

Ma senza il “Pai” niente benefici
Il «piano assicurativo individuale» (cosiddetto Pai) rappresenta il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa agricola agevolata e della successiva presentazione della domanda di sostegno. La mancata presentazione del Pai non consente di accedere ai benefici della sottomisura 17.1 inerenti le produzioni vegetali, campagna assicurativa 2018. È con la circolare Agea del 1 dicembre 2017, n. 50, che vengono dettate le istruzioni operative per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni inerenti le produzioni vegetali campagna assicurativa 2018. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Ciascun Pai, sottoscritto dall’agricoltore e rilasciato nel sistema Sian, costituisce strumento propedeutico alla definizione del contratto assicurativo e documento necessario da allegare alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva per la richiesta del contributo. Le superfici indicate nel Pai devono corrispondere a quelle assicurate riportate nel certificato di polizza collettiva/polizza individuale con un eventuale scostamento massimo dell’1%, fermo restando che ai fini del calcolo della spesa ammissibile viene considerata la minore delle due superfici. Sono considerati ammissibili i soli PAI sottoscritti dall’agricoltore e rilasciati nel sistema Sian (sistema informativo agricolo nazionale), mentre non sono ammissibili i Pai nello stato di lavorazione, «in compilazione» e «stampato». Il Pai ha ambito territoriale nazionale e deve essere presentato all’organizzazione pagatore Agea mediante il sistema gestionale Sian (www.sian.it), indipendentemente dall’organizzazione pagatore competente per il fascicolo aziendale del richiedente. (fonte Italia oggi)

Agricoltura: finalmente novità nella gestione del rischio eventi climatici e nei rimborsi


Agricoltura: finalmente novità nella gestione del rischio eventi climatici e nei rimborsi

Millenovecento miliardi di dollari è il costo dei danni all’agricoltura causati nel mondo da eventi climatici avversi nel 2015. Di questi solo un quarto gode di una copertura assicurativa.

In una fase di cambiamenti nella virulenza dei fenomeni meteo evidenti, senza voler qui entrare nel merito scientifico della cause cui attribuirli, è di estrema importanza sensibilizzare gli operatori del settore italiani verso l’importanza di dotarsi di tutele assicurative adeguate. A questo scopo esistono per esempio i Consorzi di difesa, costituiti con il compito di assicurare le produzioni agricole, gli allevamenti, serre e strutture delle imprese contro i danni atmosferici, grazie ai contributi agevolati previsti dallo Stato.

La variabilità del clima, con crescenti eventi estremi, che secondo i dati della Commissione Europea potrebbero aumentare anche del 500% per la fine del secolo, sono elementi che obbligano al ricorso a polizze assicurative e fondi di mutualità che dovranno essere sempre più multirischio e a copertura di tutti gli eventi. Ma il sistema presenta aspetti di inefficienza e fra essi il serio problema dei ritardi nei risarcimenti che porta gli agricoltori addirittura a preferire di “sfidare la natura” pur di non compromettere l’equilibrio finanziario delle aziende.

In un precedente articolo, già ci eravamo occupati del fatto che dal 2015 – con l’ingresso del sistema nello Sviluppo Rurale – il sistema delle assicurazioni agevolate in agricoltura si sia sostanzialmente bloccato nel nostro Paese. Il Decreto di semplificazione e l’introduzione del PAI (Piano Assicurativo Individuale) che si basa sulle rese aziendali hanno infatti provocato un ingorgo burocratico che ha procurato un drastico calo dei valori assicurati a livello nazionale. Fatto che nel quadro dei mutamenti climatici in corso si carica di ulteriore e pericolosa gravità.

Una buona notizia è che ci sono novità in arrivo sul fronte delle dinamiche che legano le problematiche della gestione dei rischi in agricoltura agli scenari normativi europei. L’annuncio è arrivato direttamente per voce di Paolo De Castro
, primo Vicepresidente della commissione agricoltura al Parlamento europeo: “Si è finalmente chiusa a Strasburgo la procedura per la modifica del pacchetto agricolo dal Regolamento Omnibus; di fatto è stata approvata una sorta di revisione alla PAC, applicabile già dal primo gennaio 2018”. Un aspetto importante riguarda la gestione dei rischi: viene portata al 20% la percentuale relativa alla soglia di indennizzo (prima era al 30%), ovvero la perdita di prodotto necessaria per l’attivazione di misure di risarcimento; contemporaneamente viene innalzata dal 65% al 70% la percentuale di contributo comunitario, introducendo la possibilità di utilizzare indici economici per la quantificazione delle rese aziendali.

Giuseppe Blasi, Capo dipartimento delle politiche europee e sviluppo rurale del Ministero, ha ricordato in un recente convegno che “dal 3 novembre è in vigore un nuovo Piano Assicurativo Nazionale già predisposto per recepire le modifiche comunitarie; dobbiamo solo attendere gennaio – ha specificato – per applicarlo”. Affermazione importante dello stesso è che “Il grave ritardo nei pagamenti sarà via via azzerato: dal 2018 dovremmo andare a regime e pagare così gli indennizzi entro il primo trimestre successivo”.