Category Archives: Assicurazioni professionali

Sicurezza sul lavoro: un convegno a Bologna in ottobre


Sicurezza sul lavoro: un convegno a Bologna in ottobre

Nel mondo del lavoro sono molte le attività svolte in particolari ambienti lavorativi caratterizzati da criticità e specificità rilevanti per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Specificità e peculiarità che, in fase di valutazione dei rischi e nel pieno rispetto di quanto richiesto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, devono essere analizzate per poter elaborare idonee strategie di prevenzione.

Il convegno sui particolari ambienti lavorativi
Proprio per migliorare la prevenzione in molte attività lavorative caratterizzate da particolari rischi, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 19 ottobre 2018, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” che si tiene a Bologna Fiere, il convegno “Rischi, tutele e monitoraggi in particolari ambienti lavorativi”.

Ricordiamo che “Ambiente Lavoro”, manifestazione che si tiene a Bologna dal 17 al 19 ottobre 2018 presso il quartiere fieristico, è un momento di incontro tra operatori e aziende e uno spazio di promozione e diffusione di soluzioni e proposte per il presente e il futuro della prevenzione di incidenti e malattie professionali in Italia.

Il convegno sui particolari ambienti lavorativi, organizzato da AiFOS, vuole porre l’attenzione in particolare sull’analisi dei rischi legati ad attività svolte in ambiente montano, sanitario e attività su strada.


Le attività lavorative eseguite in ambiente montano
Con il Gruppo di progetto AiFOS Montagna si affronteranno, ad esempio, specifiche tematiche di valutazione dei rischi, tutele e monitoraggi legate ad attività lavorative eseguite in ambiente montano.

Si affronteranno, in questo caso, le caratteristiche del lavoro svolto spesso in condizioni critiche su terreni accidentati, in aree disagiate in zone di montagna, su pendenze elevate e in spazi ristretti dove si riduce il livello di meccanizzazione del lavoro ed aumentano le operazioni svolte direttamente dal lavoratore.

Ricordiamo che l’alta quota (anche fino a 3000 m) e le condizioni climatiche poco favorevoli all’uomo si aggiungono ai fattori che determinano rischi di incidenti e logoramento fisico e di patologie connessi. Si possono avere attività intense e fisicamente impegnative o attività in condizioni atmosferiche sfavorevoli (freddo fino a –15°C, pioggia, umidità, …) che possono mettere a dura prova l’apparato muscolo scheletrico e cardio-vascolare, il sistema immunitario e l’apparato respiratorio.

Senza dimenticare che l’ostilità dell’ambiente circostante aumenta poi le difficoltà nelle comunicazioni e rende impegnativa la gestione delle emergenze e di pronto intervento.

Le attività gravose e gli ambienti lavorativi
I fattori descritti per le attività lavorative eseguite in ambiente montano sono, in realtà, trasversali in attività anche molto differenti tra loro e che coinvolgono numerosi lavoratori quali: addetti degli impianti a fune, addetti del settore agricolo, operatori impegnati in lavori e turni notturni, addetti al settore forestale, addetti alla produzione di energia elettrica, …
Durante il convegno e con l’aiuto degli esperti di medicina del lavoro si affronteranno le tematiche legate a quelle attività cosiddette gravose che possono portare all’insorgenza di malattie professionali importanti.

Durante il convegno si cercherà di capire quali siano i rischi, le tutele ed i monitoraggi relativi a queste attività e quali potranno essere le prospettive future.

Infine, attraverso un focus relativo all’ergonomia, si approfondiranno anche i rischi derivanti dalle posture scorrette dei lavoratori nelle professioni sanitarie infermieristiche e in altri settori lavorativi.

Il link per avere ulteriori informazioni:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2018_int/eventi_ambiente_lavoro_2018/rischi_tutele_e_monitoraggi_in_particolari_ambienti_lavorativi

L’incontro, riservato a massimo 100 partecipanti, è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza (area tematica 2), RSPP/ASPP.

Segnaliamo che per la partecipazione al convegno organizzato da AiFOS è gratuita, ma è necessaria la registrazione agli eventi e il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro.


Per informazioni e iscrizioni:

Direzione Nazionale AiFOS
via Branze, 45 – 25123 Brescia
c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia
tel.030.6595031 – fax 030.6595040
www.aifos.it – convegni@aifos.it

(fonte Aifos)

Responsabilità sanitaria. Gelli: “Unico decreto attuativo entro gennaio per risolvere i nodi ancora irrisolti”


Responsabilità sanitaria. Gelli: “Unico decreto attuativo entro gennaio per risolvere i nodi ancora irrisolti”

Sono ancora almeno tre le questioni da risolvere per la legge sulla responsabilità sanitaria che richiedono l’emanazione di norme specifiche che ne risolvano l’applicazione: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap”. L’on. Federico Gelli, parlando della legge che porta anche il suo nome, la Gelli-Bianco approvata dal Parlamento in via definitiva il 28 febbraio 2017, ha assicurato che entro gennaio uscirà un unico complessivo decreto attuativo.

A sei mesi dall’approvazione della legge di cui ci occupammo a suo tempo anche nella nostra rubrica, legislatore, istituzioni e operatori, si sono confrontati durante un incontro organizzato martedì scorso a Roma. “Per la piena efficacia delle nuove norme sono indispensabili i decreti attuativi anche per sciogliere i numerosi punti cruciali ancora irrisolti”. Questa, in sintesi, la realtà della “nuova responsabilità sanitaria” emersa in un confronto tra legislatore, istituzioni e operatori.

Il dibattito ha analizzato le prime applicazioni, con relative esperienze e criticità, oltre allo stato dell’arte dei decreti attuativi. Le valutazioni degli operatori del settore, rispetto ai costi di gestione del rischio nel comparto, dicono che questo è stato fino ad oggi incerto, ma con la legge Gelli le cose possono cambiare e il mercato potrebbe riaprirsi, a condizione che venga ridefinito un patto tra l’assicurato e l’assicuratore, con un ruolo fondamentale degli intermediari.

“Per la prima volta – ha spiegato Gelli, deputato relatore e ‘padre’ della nuova legge – introduciamo il diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute. Il risk management viene messo a regime per tutte le strutture sanitarie – ha sottolineato – tutte le regioni, quindi, sono adesso chiamate a rilevare i dati e il decreto attuativo che istituisce l’Osservatorio Nazionale presso l’Agenas è già stato varato. I dati sono fondamentali in questo comparto e perciò è necessario passare dalla documentazione sanitaria cartacea, che è da terzo mondo, a quella elettronica. Ed è importante anche l’altro decreto attuativo, già approvato, sui requisiti delle società scientifiche accreditate – ha aggiunto Gelli – perché si riduce la giungla delle 600 società che esistevano fino ad oggi”.

Sono necessari ulteriori passi normativi, a proposito dei quali Gelli ha dichiarato che “entro gennaio ci sarà un unico decreto attuativo che affronterà tre delicate questioni assicurative ancora irrisolte: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap, che sarà sostitutivo del Fondo di Solidarietà previsto dal decreto Balduzzi, che invece verrà abrogato grazie all’approvazione anche da parte del Senato (dopo il via libera della Camera) del decreto sulle professioni sanitarie”.

Gelli ha poi comunicato che “entro un mese, invece, arriverà anche il decreto attuativo che definirà le modalità di definizione delle linee guida da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. In ogni caso è fondamentale la divisione fissata tra responsabilità contrattuale per le strutture ed extracontrattuale per i professionisti che lavorano nelle strutture. In ogni caso, ha concluso Gelli, “la legge è un punto di partenza e non di arrivo se riusciamo con i decreti attuativi a farla diventare finalmente operativa”.

L’incontro è proseguito con un’ulteriore tavola rotonda. Luigi Di Falco, Dirigente Responsabile Servizio Vita, Danni e Welfare di Ania, ha sottolineato quanto il settore possa essere ad un punto di svolta: “fino ad oggi – ha detto – c’è stata una vera e propria fuga dal comparto, sia da parte delle assicurazioni ma anche da parte delle strutture, che di fronte ai costi elevati hanno risposto con la formula dell’autoassicurazione, che spesso significa solo rinviare il problema”.

Il presidente e Ad di Consap, sul tema ha specificato che “il Fondo di Garanzia servirebbe proprio a calmierare il mercato. Solo che ad oggi il finanziamento è fissato con il 4% delle polizze, pari a 25 milioni di euro, che potrebbero essere limitati rispetto al miliardo che viene ipotizzato come necessario”.

“Le linee guida non sono risolutive di tutto il problema – ha spiegato Primiano Iannone, Direttore del Centro Nazionale Eccellenza Clinica e Sicurezza delle Cure dell’Istituto Superiore di Sanità – perché bisogna privilegiare l’aspetto pratico e non prescrittivo delle nuove regole”.

“E poi cambiano le norme sul regresso, sulla rivalsa, sull’erogazione dei risarcimenti – ha detto Paolo Crea, Vice Procuratore del Lazio della Corte dei Conti – il medico finalmente non è più sotto assedio, anche se alla normativa servirebbero comunque delle modifiche”.

Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora, via gli “infortuni”


Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora,

via gli “infortuni”

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha recepito l’invito del presidente del Consiglio nazionale forense a modificare la norma riguardante l’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa che comprenda anche la copertura da infortuni. A prevedere l’obbligatorietà, sia per l’avvocato che per i suoi collaboratori, dipendenti e praticanti, è stata la legge di riforma della professione forense, la 247 del 31 dicembre 2012, all’articolo 12. Con il decreto 22 settembre 2016 del ministero della Giustizia sono state stabilite le «Condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato».

Quel Dm, in merito alla polizza infortuni, aveva precisato all’articolo 4 che l’assicurazione doveva essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non fosse operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

Attualmente, il testo della legge di cui è stata richiesta modifica recita infatti: «All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Già nelle ore in cui stava per scattare l’obbligo assicurativo, scadenza fissate per l’11 ottobre scorso, il ministero aveva prorogato di trenta giorni il termine per permettere una miglior definizione della convenzione che il Consiglio nazionale forense stava concordando con una compagnia privata vincitrice del relativo bando. A quanto pare però lo scenario ha richiesto un ulteriore cambio di indirizzo, dato che il presidente del Cnf Andrea Mascherin il 26 ottobre ha inviato una nota al Guardasigilli chiedendo di prevedere come “facoltativa” la garanzia infortuni, data anche l’eccessiva onerosità di tale obbligo per quanto riguarda i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato e dal momento che molti di loro –
specialmente i collaboratori degli studi legali – godono già della copertura assicurativa dell’INAIL.

La risposta del Ministro Orlando

Il Ministro Orlando ha risposto con una nota «che la proposta di modifica è stata trasmessa all’Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta di modifica», che probabilmente troverà spazio nella manovra attualmente in discussione.

«L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo», ha scritto Mascherin, sottolineando come «i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati».

Cosa dice la legge?

Come indicato nel regolamento sull’assicurazione obbligatoria pubblicato lo scorso anno in Gazzetta Ufficiale, dal 2017 gli avvocati hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità civili derivanti dall’esercizio della propria professione. Ad essere coperti sono anche i danni causati dai collaboratori.

Polizza che copre diverse tipologie di danno:

  • patrimoniale;
  • non patrimoniale;
  • permanente;
  • temporaneo;
  • futuro.

C’è poi una seconda polizza obbligatoria per gli avvocati: quella infortunistica che copre i danni accidentali che potrebbero verificarsi nello studio legale. Nel dettaglio, l’articolo 12 – comma 2 – recita:

“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Un comma che quindi presto potrebbe sparire dalla legge, con la polizza sugli infortuni che tornerebbe ad essere – per la felicità degli avvocati – facoltativa.

Obbligare gli avvocati a sottoscrivere due diverse polizze è inutile e a quanto pare lo stesso Ministro della Giustizia concorda con il CNF. L’assicurazione contro gli infortuni quindi tornerà ad essere facoltativa; saranno i singoli avvocati a decidere se sottoscriverla oppure no.

I tempi ora

Sarà comunque l’Ufficio legislativo a valutare se la proposta di modifica inviata dal Ministro debba essere approvata. Per saperne di più dovremo attendere ancora qualche giorno poiché – come confermato da Orlando – questa proposta verrà valutata ai fini di un “esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio”. Una possibile modifica del testo quindi – se ci sarà – verrà completata entro la fine dell’anno, con la polizza assicurativa contro gli infortuni che tornerà ad essere facoltativa a partire dal 2018.

L’anf approva ma con ironia

Per il segretario generale dell’Associazione nazionale forense Luigi Pansini «L’intervento è sicuramente apprezzabile… tuttavia appare beffardo che politica e istituzioni si accorgano dell’obbligatorietà della polizza per gli infortuni a distanza di quasi cinque anni dall’approvazione della legge ordinamentale forense e di un anno dall’adozione del regolamento attuativo». L’ennesimo smacco per chi ha rispettato le regole e si è già assicurato (e, secondo le stime di Anf, parliamo di circa il 50% degli “obbligati”) .

Assicurazioni: ma perché dovrei affidarmi a un broker?



Assicurazioni: ma perché dovrei affidarmi a un broker?

“Ma perché dovrei affidarmi a un broker assicurativo per trovare le mie polizze?”. Giustamente te lo puoi chiedere, soprattutto oggi come oggi con il fai da te on line così facile e a portata di smartphone.

Però ti sei chiesto anche quanto davvero conosci la materia assicurativa? Le norme che cambiano di continuo? Le clausole inserite nei contratti, i tanti distinguo, le eccezioni? Le mille insidie delle normative e dei modelli di business necessariamente applicati dalle tante compagnie ai propri prodotti? Davvero pensi che questa sia una materia “facile”? Davvero hai tutto questo tempo per occupartene in prima persona?

Se ti appoggi in alternativa a un agente di una compagnia, il “tuo” agente, egli ti proporrà per forza di cose sempre le soluzioni della propria azienda, mentre il “tuo” broker ti ascolterà per capire le tue necessità poi cercherà sul mercato la polizza migliore per te fra tutte quelle offerte dalle diverse compagnie operanti.

Possiamo segnalarti altri vantaggi?
Alle scadenze non dovrai più pensare, ci penseremo noi per te, così come in caso di sinistro avrai il supporto della compagnia e però anche il nostro e vigileremo che tu sia assistito come meriti secondo gli accordi stipulati. Inoltre col mutare di leggi e scenari aggiorneremo i tuoi contratti per ottimizzarne sempre l’efficacia e il rapporto qualità prezzo.

Dalla tua professione nel pubblico come nel privato, dalla tua azienda, ai tuoi beni, alle persone care, puoi darci mandato di gestire le tue tutele assicurative e vivere la tua vita in totale serenità.

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Polizze professionali obbligatorie anche per gli Ingegneri

 

Polizze professionali obbligatorie 

anche per gli Ingegneri.

In questi giorni è d’attualità l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare polizze professionali per la propria attività legale. In effetti però quest’obbligo riguarda tutte le categorie aderenti a ordini professionali (giornalisti esclusi) già in base al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011 ed entrato in vigore nel 2013. Nella prassi fino ad ora l’inadempienza in merito a questa norma non era però sanzionata.

Fra le categorie interessate vogliamo portare la nostra attenzione oggi su quella degli Ingegneri, nel cui specifico professionale insistono molteplici fattori potenziali di rischio e criticità che richiedono grande attenzione preventiva sotto l’aspetto assicurativo.

Cosa copre la RC professionale ingegneri?

Grazie alla sottoscrizione della polizza Rc professionale gli ingegneri si tutelano da eventuali errori o negligenze commessi nell’espletamento della propria attività lavorativa. Possono ricevere regolare rimborso nel caso di perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi, anche per le spese legali eventualmente sostenute durante un contenzioso.

Nelle costruzioni e impiantistica, tanto per fare un banale esempio, si può incorrere in errori come un calcolo errato dell’altezza dei pilastri di un edificio industriale, o in presunte mancanze ascrivibili all’attività di direzione dei lavori, così come in responsabilità nel merito dell’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Chi la deve sottoscrivere?

Come evidenzia il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’obbligo di sottoscrizione della polizza è tale soltanto nel caso in cui l’iscritto all’Ordine eserciti realmente la professione e in forma autonoma.

La norma vuole che sia soggetto a obbligo chi pone la firma su un progetto ed esclude chi invece ha un rapporto di lavoro dipendente in forma pubblica o privata. Infatti nel caso di attività svolta alle dipendenze di qualcuno, sarà il datore di lavoro ad assumersi l’onere della copertura assicurativa.

Se il collaboratore viene assunto dallo studio grazie a un contratto di lavoro subordinato “non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma”, in questo caso infatti le prestazioni coinvolgono in prima persona la struttura organizzativa dello studio e “saranno perciò coperte dall’assicurazione stipulata dal titolare”.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione coinvolga il titolare di una partita iva o un consulente esterno, vige invece l’obbligo per il professionista che presta la propria attività di sottoscrivere una polizza individuale che lo preservi dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

Per saperne di più vale la pena di scorrere le linee guida redatte dal Cni soprattutto laddove si specifica che “Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza”.

Per tutti coloro che sono soggetti alla sottoscrizione di una polizza è buona norma essere in regola prima dell’assunzione di un qualsiasi incarico. Come stabilisce la legge infatti è un diritto del cliente chiedere di poter prendere visione della polizza prima di affidare definitivamente l’incarico al professionista. La polizza garantisce una regolare copertura a favore di liberi professionisti, studi associati, ma anche dipendenti, praticanti e collaboratori.

Come scegliere la polizza
La sottoscrizione di una polizza professionale Rc ingegneri comporta un’analisi preventiva ed una lettura attenta della documentazione prima di apporre la firma sul contratto. È inoltre importante fare estrema attenzione alla compilazione del questionario allegato al fascicolo della polizza e considerare attentamente elementi quali il massimale, la franchigia, le spese legali, la presenza eventuale di una doppia polizza.

Come sempre ci permettiamo di consigliare, data la vastità del mercato e la complessità della materia, di affidarsi a un buon intermediario assicurativo che potrà estrapolare fra le tante soluzioni proposte dalle diverse compagnie quella più idonea a rispondere alle esigenze del singolo professionista. L’importanza del broker assicurativo, in questa stagione del “fai da te” diffuso e favorito dai molti strumenti offerti dal web, si fa ancora più centrale e dirimente proprio per muoversi negli scenari legati alla complessità normativa e di soluzioni che riguardano il mondo delle attività professionali, delle aziende, degli enti. (fonte: EdilTecnico)