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Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora, via gli “infortuni”


Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora,

via gli “infortuni”

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha recepito l’invito del presidente del Consiglio nazionale forense a modificare la norma riguardante l’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa che comprenda anche la copertura da infortuni. A prevedere l’obbligatorietà, sia per l’avvocato che per i suoi collaboratori, dipendenti e praticanti, è stata la legge di riforma della professione forense, la 247 del 31 dicembre 2012, all’articolo 12. Con il decreto 22 settembre 2016 del ministero della Giustizia sono state stabilite le «Condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato».

Quel Dm, in merito alla polizza infortuni, aveva precisato all’articolo 4 che l’assicurazione doveva essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non fosse operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

Attualmente, il testo della legge di cui è stata richiesta modifica recita infatti: «All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Già nelle ore in cui stava per scattare l’obbligo assicurativo, scadenza fissate per l’11 ottobre scorso, il ministero aveva prorogato di trenta giorni il termine per permettere una miglior definizione della convenzione che il Consiglio nazionale forense stava concordando con una compagnia privata vincitrice del relativo bando. A quanto pare però lo scenario ha richiesto un ulteriore cambio di indirizzo, dato che il presidente del Cnf Andrea Mascherin il 26 ottobre ha inviato una nota al Guardasigilli chiedendo di prevedere come “facoltativa” la garanzia infortuni, data anche l’eccessiva onerosità di tale obbligo per quanto riguarda i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato e dal momento che molti di loro –
specialmente i collaboratori degli studi legali – godono già della copertura assicurativa dell’INAIL.

La risposta del Ministro Orlando

Il Ministro Orlando ha risposto con una nota «che la proposta di modifica è stata trasmessa all’Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta di modifica», che probabilmente troverà spazio nella manovra attualmente in discussione.

«L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo», ha scritto Mascherin, sottolineando come «i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati».

Cosa dice la legge?

Come indicato nel regolamento sull’assicurazione obbligatoria pubblicato lo scorso anno in Gazzetta Ufficiale, dal 2017 gli avvocati hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità civili derivanti dall’esercizio della propria professione. Ad essere coperti sono anche i danni causati dai collaboratori.

Polizza che copre diverse tipologie di danno:

  • patrimoniale;
  • non patrimoniale;
  • permanente;
  • temporaneo;
  • futuro.

C’è poi una seconda polizza obbligatoria per gli avvocati: quella infortunistica che copre i danni accidentali che potrebbero verificarsi nello studio legale. Nel dettaglio, l’articolo 12 – comma 2 – recita:

“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Un comma che quindi presto potrebbe sparire dalla legge, con la polizza sugli infortuni che tornerebbe ad essere – per la felicità degli avvocati – facoltativa.

Obbligare gli avvocati a sottoscrivere due diverse polizze è inutile e a quanto pare lo stesso Ministro della Giustizia concorda con il CNF. L’assicurazione contro gli infortuni quindi tornerà ad essere facoltativa; saranno i singoli avvocati a decidere se sottoscriverla oppure no.

I tempi ora

Sarà comunque l’Ufficio legislativo a valutare se la proposta di modifica inviata dal Ministro debba essere approvata. Per saperne di più dovremo attendere ancora qualche giorno poiché – come confermato da Orlando – questa proposta verrà valutata ai fini di un “esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio”. Una possibile modifica del testo quindi – se ci sarà – verrà completata entro la fine dell’anno, con la polizza assicurativa contro gli infortuni che tornerà ad essere facoltativa a partire dal 2018.

L’anf approva ma con ironia

Per il segretario generale dell’Associazione nazionale forense Luigi Pansini «L’intervento è sicuramente apprezzabile… tuttavia appare beffardo che politica e istituzioni si accorgano dell’obbligatorietà della polizza per gli infortuni a distanza di quasi cinque anni dall’approvazione della legge ordinamentale forense e di un anno dall’adozione del regolamento attuativo». L’ennesimo smacco per chi ha rispettato le regole e si è già assicurato (e, secondo le stime di Anf, parliamo di circa il 50% degli “obbligati”) .

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati

 

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati.

In accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense, il ministero della Giustizia ha emanato un decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11 ottobre, che prevede il rinvio di 30 giorni dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa professionale.

La decisione è stata presa per permettere la definizione di una convenzione che il Cnf sta stringendo con una compagnia aggiudicataria di un’apposita gara indetta lo scorso settembre per – recita il titolo – una “polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini Professionali, sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni”. Al momento si lavora sul primo lotto del bando e a breve il Consiglio Nazionale Forense fornirà notizia anche sulla aggiudicazione del lotto n. 2. Si tratta di una ulteriore gara europea indetta per i servizi assicurativi per gli avvocati relativa a “infortuni completa”, con pubblicazione della polizza sul sito web www.consiglionazionaleforense.it e con possibilità di sottoscrizione on-line, così come già per la polizza compresa nel lotto n. 1 del bando “RC professionale e patrimoniale e infortuni ex-lege”.

Nella seduta amministrativa dello scorso 22 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la aggiudicazione alla Compagnia AIG Europe della gara Come da comunicazione del 10 ottobre 2017 del primo lotto.

Perché una polizza professionale

Le ‘RC (acronimo di Responsabilità Civile) Professionali’ sono polizze assicurative che hanno lo scopo di coprire economicamente un rischio, in questo caso derivante dall’esercizio di un’attività professionale, nel caso in cui il professionista commetta un errore.

Quali errori può fare un professionista? svariati.

– negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.

– imprudenza: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.

– imperizia: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale.

La colpa in cui si può incorrere ha anche diversi livelli di gravità:

– Colpa Lievissima

– Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.

– Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Polizze avvocati entro l’11 ottobre, ma c’è il rischio caos

 

Polizze avvocati entro l’11 ottobre, 

ma c’è il rischio caos

L’11 ottobre scade il termine entro il quale gli avvocati dovranno dotarsi di una polizza assicurativa per la propria attività o adeguare l’esistente alle nuove norme, secondo quanto previsto dal Decreto legge del settembre 2016. Da più parti si paventa però un rischio caos dovuto al fatto che con l’introduzione della clausola sull’estensione per dieci anni delle garanzie dopo la chiusura del contratto (Legge sulla concorrenza 124/2017), nascono alcuni interrogativi sull’applicazione delle norme e sul possibile aumento dei costi da sopportare.

La nuova disciplina, infatti, riguarda anche le polizze già in essere, molte delle quali propongono già l’allungamento della copertura assicurativa in caso di cessazione dell’attività da parte del professionista.

Suggerita dall’Antitrust, c’è una norma infatti che prevede che la copertura rimanga per dieci anni dopo la cessata professione, relativamente a fatti verificatisi quando la polizza era ancora attiva. Ciò «salva la libertà contrattuale delle parti», cioè l’obbligo è che tale opzione venga proposta, non che venga obbligatoriamente inserita fra le clausole del contratto così come poi viene stipulato.

Dato che l’offerta attuale è basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate solo mentre la polizza è attiva), per l’Antitrust tale assetto può limitare la mobilità dei professionisti da una compagnia all’altra, danneggiando quindi lo svilupparsi di una reale concorrenza sul mercato assicurativo. Essi potrebbero infatti temere di perdere risarcimenti relativi a fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza. Il legislatore, sollecitato dall’Antitrust in proposito, ha optato per un obbligo di offerta non vincolato alla chiusura dell’attività «ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla loss occurence» affermano dall’autorità del Garante.

Rapporti che si complicano

Secondo gli operatori ora ci sarà il rischio di confusione sul soggetto tenuto a risarcire, di sovrapposizioni fra coperture, di aumenti dei contenziosi, visto che di fatto molte convenzioni contengono già oggi periodi di retroattività o ultrattività agganciata alla cessazione dell’attività professionale dell’assicurato.

Parere diverso da Ania, (l’associazione fra le assicurazioni), secondo la quale la nuova legge punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l’attività». Occorre quindi – aggiunge l’Ania – precostituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l’ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno».

Un aumento dei costi?

Sul piano dei costi va considerato che le polizze che attualmente prevedono l’estensione temporale delle coperture vincolata alla cessazione dell’attività hanno dei sovrapprezzi parametrizzati al periodo di garanzia aggiuntivo. Cadendo tale vincolo potrebbero aumentare anche in modo considerevole e qualche professionista meno esperto potrebbe cadere nell’errore di pagare l’estensione ogni anno, quando gli servirebbe farlo solo in caso di reale chiusura dell’attività o di cambiamento della Compagnia assicurante.

Cosa che rischierebbe di vanificare la nuova normativa poiché l’assicurato, per contenere i costi, potrebbe decidere di non includere la postuma nella propria polizza, non essendo obbligatoria.

Ha superato le 10.000 visualizzazioni lo spot della nuova campagna di Union Brokers

https://www.youtube.com/watch?v=qpW1ZUMNKR8

Ha superato le 10.000 visualizzazioni lo spot della nuova campagna di Union Brokers (soggetto, sceneggiatura, musica originale di Corrado Sevardi – Realizzazione VideoKis – Sound engineering musicale Francesco Cultreri – Attori: Paola Guerra, Gabriele Montanari, Liliana Boubé). https://www.youtube.com/watch?v=qpW1ZUMNKR8

Avvocati: una legge sulla copertura assicurativa

Avvocati: una legge sulla copertura assicurativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Andrà in vigore da ottobre, ma chi stipula polizze oggi deve già uniformarsi alla nuova normativa

La settimana scorsa ci siamo occupati dell’opportunità da parte degli amministratori e dipendenti pubblici di tutelarsi dai rischi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni poiché in caso di “colpa grave” le normali coperture assicurative attivate dagli enti locali non hanno efficacia. Un’altra attività marcatamente “a rischio” è quella dell’avvocato, che non per caso è infatti oggetto di un recente decreto che renderà finalmente applicabile una legge del 2012 relativa all’obbligatorietà della copertura assicurativa per questa categoria. Il decreto entrerà in vigore a 365 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dall’ottobre del 2017, secondo principi che metteranno ordine in un quadro giuridico nel quale fino a ora non venivano applicate sanzioni verso gli inadempienti, mancando decreti attuativi relativi alla norma. La data sembra lontana, ma già oggi le polizze stipulate devono uniformarsi ai criteri che entreranno in vigore in ottobre; di fatto, il succo della materia è quindi di marcata attualità.

La delicatezza dell’operato richiesto a chi pratica questa attività è oggettiva e ci sarebbe da chiedersi in realtà quale motivo potrebbe aver indotto un libero professionista del settore a non pensare fino a oggi a un’adeguata protezione dai rischi connessi. Il decreto del Ministero della Giustizia stabilisce le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività forense (G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016). Sarà d’uopo quindi verificare anche i contratti esistenti al vaglio delle indicazioni della nuova legge che di seguito accenniamo.

Le novità

Di fatto gli avvocati dovranno stipulare due polizze: una per la copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, l’altra per gli eventuali infortuni.

L’assicurazione per la responsabilità civile riguarda tutti i danni causati, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività. Non rientrano tra i terzi i collaboratori e i familiari dell’assicurato.
Qualunque tipo di danno dovrà essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Ai fini assicurativi nell’attività professionale si individuano i seguenti ambiti:

• attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali) e gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni);
• la consulenza o assistenza stragiudiziali;
• la redazione di pareri o contratti;
• l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.
Le parti possono peraltro pattuire un’estensione della copertura assicurativa a ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:
• la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
• la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Altre disposizioni riguardano l’efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso:

• deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
• la polizza deve escludere il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività;

Cosa non copre la polizza?
Se non contemplato per uno specifico accordo fra avvocato e assicuratore, questa non coprirà le attività per cui l’avvocato è abilitato ma che non rientrano nell’esercizio della professione. Ad esempio, l’assicurazione non tutelerà il danno intercorso nell’attività di professionista delegato nelle divisioni immobiliari, in quelle da curatore fallimentare e revisore legale.

Massimali
Nel decreto sono poi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività e del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso.

In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l’assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo dell’intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Assicurazione contro gli infortuni
L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l’infortunio derivante dagli spostamenti necessari per lo svolgimento dell’attività professionale. Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF e pubblicati sui rispettivi siti internet. (fonti Altalex e ForexInfo)