Category Archives: assicurazione auto

Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

 

Rc auto: scatola nera solo su proposta della compagnia e altre novità

Per il momento, le compagnie assicurative non si sono mostrate molto favorevoli a generalizzare su larga scala gli sconti sulle polizze Rc auto che siano agganciate all’installazione sui veicoli delle cosiddette “scatole nere” e a un’eventuale ispezione dei mezzi prima di assicurarli.

La materia degli sconti – informa il Sole 24 Ore -, introdotti dalla legge concorrenza dello scorso agosto (la 124/2017), sarà disciplinata in modo piuttosto dettagliato e rigoroso da un regolamento che l’Ivass (l’autorità di vigilanza del settore) ha preparato entro i 90 giorni stabiliti dalla norma stessa e messo in pubblica consultazione la settimana scorsa per 45 giorni. Ma ciò che potrebbe impedire una diffusione degli sconti è un inciso contenuto proprio nella legge: il montaggio della scatola nera, o dell’alcolock, o l’ispezione si potranno effettuare «su proposta dell’impresa di assicurazione».

Insomma, se l’assicurazione non vi proporrà la scatola nera, non potrete esigerla e con essa gli sconti collegati. Il testo della legge, affidando questo concetto a un inciso, non era chiarissimo. Ma ora lo schema di regolamento Ivass pare confermare questa interpretazione.

Solo in parte diverso è invece il discorso riguardante gli sconti aggiuntivi che la Legge sulla Concorrenza vuole introdurre per affrontare il tema dei rincari delle polizze che colpiscono anche i conducenti virtuosi che però guidino nei territori più a rischio. Essa individua i beneficiari in coloro che da quattro anni non abbiano provocato sinistri o ne abbiano causati con un concorso di colpa fino al 49% e contestualmente abbiano installato la scatola nera. L’interpretazione che sembra emergere dal regolamento Ivass è che se il dispositivo è già montato lo sconto aggiuntivo deve automaticamente scattare, se non lo è l’agevolazione deve sempre essere proposta dalla compagnia (e accettata dal cliente).

Su questo la legge è formulata in termini “morbidi” dato anche l’atteggiamento delle compagnie, che da sempre hanno dichiarato la loro contrarietà rispetto agli sconti obbligatori, minacciando anche la possibilità di intentare azioni legali per opporsi all’introduzione eventuale di tale norma.

Se però una compagnia decide di concederli, ecco che in questo caso legge e relativo regolamento si mostrano severi sulla loro applicazione: l’Ivass responsabilizza due funzioni-chiave della compagnia: quella attuariale (il calcolo matematico delle probabilità dei sinistri) e quella di “compliance” (la conformità alle norme impartite dal legislatore), che devono garantire un calcolo degli sconti (sul premio effettivo e non sulla tariffa teorica) da una parte corretto e trasparente, dall’altra compatibile con i bilanci delle imprese. Il loro operato dovrà essere tracciabile dall’autorità su ogni singolo contratto, per permettere i controlli sia a campione sia su segnalazione dell’assicurato che sono previsti dalla legge.

Le tariffe degli altri e l’attestato di rischio “dinamico”

Ma in un percorso che vuole migliorare i diritti dei consumatori vanno anche altre novità in arrivo sul fronte della trasparenza e del contrasto alle frodi, piaga questa che causa un generale aggravio di costi nel mercato a danno degli assicurati onesti per la disonestà di alcuni.

Da un lato si attende l’obbligo per gli agenti di informare la clientela sulle offerte di più compagnie e dall’altro l’introduzione del cosiddetto “attestato di rischio dinamico”, che tenga cioè conto degli incidenti eventualmente non dichiarati dal cliente al momento della stipula di una nuova polizza.

L’obbligo informativo deriva dalla legge concorrenza e sostituisce quello di offrire i preventivi di almeno tre compagnie introdotto con scarso successo nel 2012. Non è ancora chiaro se il nuovo obbligo riguarderà solo gli agenti assicurativi plurimandatari per le compagnie che rappresentano, oppure tutti gli intermediari per tutte le compagnie. In quest’ultimo caso, i dati dovrebbero arrivare dal preventivatore ufficiale Ivass accessibile anche al pubblico (www.tuopreventivatore.it). Ma attualmente la loro indicatività non può essere piena, perché occorrerebbe si riferissero a contratti del tutto confrontabili. Infatti da anni è previsto un contratto-tipo uguale per tutti, valido soprattutto ai fini comparativi e poi personalizzabile in base alle scelte del cliente. Se l’Ivass confermerà la volontà di rispettare le tempistiche dettate dalla Legge concorrenza per emanarne le norme attuative come ha fatto per gli sconti obbligatori, il contratto-tipo arriverà nel giro di qualche mese.

L’adozione dell’attestato di rischio dinamico non è in realtà contenuta in nessuna norma, ma si tratta di una volontà espressa in modo condiviso dal legiferante, dalle compagnie e più in generale da tutti gli operatori del settore. Infatti, ci sono clienti che sfruttando le lunghe tempistiche permesse nella denuncia dei sinistri (fino a due anni) e quindi il ritardo con cui esso compare nell’attestato di rischio, cambiano compagnia avvalendosi del bonus-malus precedente non aggiornato. Dato che oggi la tecnologia consente un aggiornamento e una condivisione dei dati in tempi rapidi, diventerà possibile “rincorrere” l’assicurato per chiedergli la differenza nella tariffa anche a polizza già attivata. (fonte Sole 24 Ore)

Bambini deceduti per strada: 2016 anno da dimenticare

Bambini deceduti per strada: 2016 anno da dimenticare.
Biserni: «Ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto»

Il tema della sicurezza stradale verso i bambini ci preme particolarmente, torniamo quindi sull’argomento a poche settimane da un articolo relativo all’uso dei seggiolini di sicurezza sulle auto, perché un severo intervento di denuncia da parte del presidente dell’Asaps-Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale Giordano Biserni ce ne offre l’occasione, dando uno sguardo ancora più ampio sul problema.

Le analisi statistiche relative al 2016 sono infatti sconfortanti e reclamano una maggior attenzione verso questo drammatico argomento. Biserni definisce quello scorso “Un anno veramente da dimenticare e che dà il senso di una sconfitta con 53 piccole vittime sulle strade. Ben 11 in più rispetto ai bimbi che hanno perso la vita nel 2015 (+26%). Il più triste degli Osservatori dell’ASAPS, quello che raccoglie i dati delle giovani vittime della strada nella fascia cha va da 0 a 13 anni, ha registrato 1.049 incidenti significativi nei quali oltre alle vittime mortali sono contati anche 1.312 feriti con lesioni importanti.

Dei 53 bambini deceduti 34 erano maschi e 19 femmine. Un particolare
se si può altrettanto agghiacciante è che l’osservatorio nel 2016 ha registrato anche 5 bambini morti “prima di nascere” a causa di incidenti stradali: 2 per decessi intrauterini e 3 in gestanti decedute nell’incidente.
Nel 2015 i bambini deceduti erano stati 42 e 65 nel 2014. L’Osservatorio il Centauro-ASAPS – precisa Biserni – non ha la pretesa di avere raccolto tutti gli eventi, ma certamente i più gravi attraverso le notizie delle agenzie di stampa e quelle raccolte dai propri 600 referenti sparsi sul territorio nazionale e comunicate alla sede di Forlì.
Delle 53 giovanissime vittime, 30, pari al 57%, erano trasportate a bordo dei veicoli (24 nel 2015) e questo aspetto comunque ripropone drammaticamente il tema del fissaggio dei nostri piccoli sui seggiolini. Non si conosce il dato di quante fra queste 30 vittime fossero regolarmente allacciate, anche se si può ritenere che una percentuale significativa non fosse trasportata a norma. In particolare nei casi di espulsione dall’abitacolo del mezzo dopo lo schianto. 4 bambini erano trasportati su una moto. 3 bambini sono stati travolti con la loro bicicletta (7 nel 2015). 16 erano a piedi per strada e qui il peggioramento è netto rispetto ai 9 piccoli pedoni morti nel 2015 (erano stati 25 nel 2014)”.

Le strade più pericolose
La disamina del presidente Asaps prosegue citando i contesti stradali più pericolosi per i bambini secondo i dati raccolti: “Sono 568 gli incidenti avvenuti nei centri urbani (54%) nei quali hanno perso la vita 21 bambini, (40%), (furono 13 nel 2015) e 637 sono rimasti feriti (48%), un dato che sfata l’idea che le strade urbane vedano solo incidenti non gravi. Sulle strade statali e provinciali gli incidenti sono stati 345 (33%), ma si sono contate 21 piccole vittime come sulle strade urbane (21 anche nel 2015) con 489 feriti.
Solo 67 gli episodi sulla rete autostradale che hanno causato però 6 decessi, 11%, (nel 2015 le vittime furono 5), mentre 104 bambini hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari (8%). Ci sono poi 5 decessi di bambini avvenuti in incidenti nei campi o su strade adiacenti mentre erano a bordo di macchine agricole o sono stati travolti a terra.

Fra le più giovani vittime della strada il maggior numero si conta nella fascia che va da 6 a 10 anni con il record di 23 vittime mortali 43%. Fra i piccolissimi della fascia da 0 a 5 anni le vittime sono state 16 pari al 30%. Infine sono stati 14 i decessi nella fascia da 11 a 13 anni 27%.
In 23 incidenti il conducente del veicolo coinvolto è risultato ubriaco o drogato. Sono stati invece 72 gli incidenti causati da pirati della strada (50 nel 2015 e 53 nel 2014). Ricordiamo infine che 63 incidenti sono avvenuti in prossimità delle scuole (58 nel 2015) e 11 hanno coinvolto direttamente degli scuolabus (12 nel 2015)

Le aree più pericolose
Le regioni che segnano il più elevato numero di incidenti con bambini sono la Lombardia con 226, segue il Veneto con 106, l’Emilia Romagna con 85, il Lazio con 76 la Toscana con 73.
Il più alto numero delle piccole vittime lo fa segnare però ancora la Toscana come nel 2015 con 6 bimbi che hanno perso al vita, stesso numero nel Lazio, seguono con 5 Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, e con 4 la Lombardia, il Veneto e le Marche.

L’ASAPS insiste nel ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto. Deprime il sensibile peggioramento dei dati del 2016 rispetto a quelli del 2015 anche se non si è toccata la cifra terribile di 65 piccoli morti nel 2014. Ripetiamo – conclude Biserni – il nostro sogno è quello di mettere solo degli zero nelle caselle del nostro Osservatorio. Per questo l’associazione continuerà con insistenza la sua campagna di informazione per tutelare i nostri bambini sulle strade facendo appello agli adulti!”

Subite un sinistro e non siete assicurati? Avete diritto al risarcimento lo stesso

Subite un sinistro e non siete assicurati?
Avete diritto al risarcimento lo stesso

Una recentissima sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 1959/17) riafferma un diritto che nella prassi non sempre trova riscontro. Anche se avete l’assicurazione scaduta, se subite un sinistro per colpa di un altro veicolo godete del diritto al risarcimento da parte della sua compagnia di assicurazioni, poiché il fatto che voi non siate assicurati non riguarda direttamente la dinamica dell’incidente, non ha alcun rilievo nel sinistro.

Le sanzioni per chi viene trovato sprovvisto di copertura assicurativa da più di quindici giorni, oggi, sono una multa da 841 a 3.366 euro e il sequestro del mezzo. Se si stipula subito una polizza di almeno sei mesi, si può riottenere l’immediata restituzione del veicolo sequestrato, per il quale il sanzionato dovrà pagare anche le spese di custodia.
Se la riattivazione della polizza scaduta viene fatta entro 30 giorni dalla data di scadenza, o se entro 30 giorni dalla data della sanzione si rottama l’auto, si può ottenere anche la riduzione della multa di almeno un quarto.

Ma tutto ciò riguarda esclusivamente il rapporto fra il non assicurato e le norme amministrative vigenti. Nel caso di un incidente stradale, la fattispecie dell’evento è circoscritta all’evento stesso in sé, quindi se l’esistenza di una copertura assicurativa riguarda il colpevole del sinistro perché attraverso la propria Compagnia è tenuto a risarcire il danneggiato, il danneggiato non è tenuto a risarcire alcunché e quindi che detenga una copertura assicurativa o meno esula dallo specifico del sinistro.

Negare l’indennizzo, dice il tribunale di Catania, equivarrebbe ad applicare come un’ulteriore sanzione surrettizia.

Nel caso invece l’automobilista non assicurato sia anche colpevole del sinistro, la controparte sarà risarcita dal Fondo di garanzia Vittime della strada che poi avrà diritto a rivalersi su di lui con la cosiddetta azione di surroga. A nulla gli servirà nel caso assicurarsi nel frattempo, poiché la compagnia non potrà assisterlo retroattivamente per un sinistro avvenuto in precedenza rispetto alla stipula della polizza.

Mettiamo invece l’ipotesi che entrambi siano sprovvisti di assicurazione, il danneggiato sarà risarcito sempre dal Fondo di garanzia che poi si rivarrà sul responsabile.

E ancora, anche nel caso che il danneggiato subisca un sinistro a opera di un veicolo che poi fugge rimanendo ignoto potrà godere del risarcimento del Fondo di garanzia Vittime della strada, pur se sprovvisto di assicurazione.

Da un lato, va ricordato che le sentenze non sono norme di legge. Quindi non hanno un valore normativo generale. Sono un semplice precedente. Le sentenze civili sono sempre provvisoriamente esecutive, cioè hanno efficacia immediata tra le parti, anche se impugnate (a meno che non vengano sospese). Le decisioni in esse espresse pertanto sono esecutive fintanto che il giudice d’Appello o la Corte di Cassazione non le riformino. Nel nostro sistema, tuttavia, la decisione potrà sempre essere richiamata e valutata da altri giudici o da chi chieda al proprio giudice di uniformarvisi. Una sentenza in sé insomma non è vincolante per nessuno tranne che per le parti nei cui confronti è stata resa.

D’altra parte, nel caso della sentenza del Tribunale siciliano, va considerato che in realtà essa ribadisce un principio già sancito. L’aspetto rilevante è che essa si riferisce a uno scenario i cui esiti non sono sempre scontati, anche se normati. Se si subisce un sinistro per colpa di un altro conducente e si è privi di copertura assicurativa, se si va dalla sua compagnia a reclamare un indennizzo (e ci si deve andare personalmente perché non si ha una propria compagnia che ci assista) può accadere che essa tenda a far focalizzare il danneggiato sugli effetti indesiderati e collaterali al suo reclamo. Cioè sul fatto che l’azione causerebbe l’emergere agli atti della mancanza da parte sua di copertura assicurativa, con la conseguenza di subire le succitate sanzioni e il sequestro della sua auto. Problematiche tali queste da riuscire spesso a dissuadere la vittima del sinistro dall’insistere nelle proprie richieste, evitando alla compagnia l’onere dell’indennizzo. Ma quando l’entità del danno lo rende necessario, conveniente, almeno una sentenza così riafferma chiaramente l’obbligo della compagnia a risarcire, cosa che resta un diritto cui appellarsi consapevolmente valutate le implicazioni sanzionatorie e fatti i dovuti calcoli.

A cura di Union Brokers

Consulenti assicurativi

Ha superato le 10.000 visualizzazioni lo spot della nuova campagna di Union Brokers

https://www.youtube.com/watch?v=qpW1ZUMNKR8

Ha superato le 10.000 visualizzazioni lo spot della nuova campagna di Union Brokers (soggetto, sceneggiatura, musica originale di Corrado Sevardi – Realizzazione VideoKis – Sound engineering musicale Francesco Cultreri – Attori: Paola Guerra, Gabriele Montanari, Liliana Boubé). https://www.youtube.com/watch?v=qpW1ZUMNKR8

Cosa fare in caso di incidente con o senza feriti, in strade normali o in autostrada

Cosa fare in caso di incidente con o senza feriti,
in strade normali o in autostrada

Quando si rimane vittime di un incidente stradale, ci sono comportamenti diversi da osservare sulla base delle dinamiche del sinistro. Nel caso le persone coinvolte non abbiano subito lesioni personali, non è per esempio strettamente necessario chiamare le Forze dell’ordine. Se le parti si trovano d’accordo nell’individuazione delle responsabilità, possono compilare il “Cid”, ossia il modulo per la constatazione amichevole. Grazie a esso si potrà ottenere il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione in soli trenta giorni anziché sessanta. Se invece non trovate un accordo sulle colpe dell’incidente, rispetto alle norme del Codice stradale, avvierete una contestazione tramite la vostra compagnia assicurativa. Nel caso ci siano dei feriti, potete informare le forze dell’ordine e chiamare un’ambulanza. Più nel dettaglio vediamo le diverse casistiche.


Assenza di feriti
Accendete le luci di emergenza dei veicoli, indossate i giubbini fluorescenti; collocate a 100 metri il triangolo per segnalare agli altri autoveicoli l’intralcio nella sede stradale causato dai

mezzi fermi; scattate foto chiare dei veicoli così come sono e possibilmente rimuoveteli dal centro della strada; poi rimanete fuori dalle auto. Nel caso di incidente senza feriti, vi è l’obbligo dell’art. 189 comma 3 di non provocare intralcio alla circolazione.

Verificate se concordate o meno con l’altro conducente nell’interpretazione del sinistro. Se ciò avviene, compilate la prima pagina del Cid (le altre vengono impresse dalla carta copiativa) e producetelo alle compagnie assicurative interessate. Se non avete i moduli, scambiatevi i dati delle polizze mostrandoli alla controparte, i numeri delle patenti, i modelli dei veicoli coinvolti con targhe e colori e le vostre rispettive generalità. L’ideale sarebbe firmare una dichiarazione congiunta dove ognuno si prende le proprie responsabilità e ragioni per evitare fraintendimenti o successivi ripensamenti.

Se non si trova un accordo, chiamate le Forze dell’ordine le quali però, in assenza di feriti, potrebbero non intervenire ed esortarvi a svolgere i punti suddetti in autonomia. Di qui l’importanza di scattare foto circostanziate che saranno successivamente utili a chi dovrà decidere le responsabilità sulla base della documentazione fornita. Andando in causa si potrebbe arrivare anche davanti a un giudice.

Presenza di feriti in città
Dovete sempre fermarvi per prestare soccorso, altrimenti si può incorrere nei reati di fuga e omissione di soccorso. Chiamate immediatamente il 118 che vi porrà i quesiti previsti dai protocolli. Prestare assistenza non vuol dire tentare di curare il ferito, anzi, se chi ha causato il danno non ha competenze mediche, non deve muovere i contusi e tentare di curarli, soprattutto se non sono coscienti. Tantomeno può valutare se l’intervento di personale specializzato sia o no necessario. Quindi chiamatelo. È sufficiente chiedere l’intervento di un’ambulanza per assolvere l’obbligo di prestare soccorso imposto dal Codice della Strada. Volendo si può anche, in alternativa, chiamare il 112, essendo un numero capace di interfacciarsi con tutte le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie. Nei sinistri gravi si può quindi verificare l’eventualità di non poter rimuovere i feriti né i veicoli; ottemperate sempre all’obbligo di collocare il triangolo che segnali l’ostacolo alla circolazione da essi causato.

Presenza di feriti in autostrada

Nel caso il sinistro sia avvenuto in autostrada è necessario accendere subito le luci di emergenza e possibilmente spostare i veicoli dalla sede di scorrimento stradale alla corsia d’emergenza o in una piazzola. Scendete dal veicolo non senza aver indossato i giubbini catadiottrici. Mettere a una distanza di 100 metri il triangolo e chiamare il soccorso stradale se i mezzi non sono in grado di proseguire la marcia. Essendoci dei feriti, chiamate la Polizia stradale utilizzando preferibilmente le apposite colonnine tramite le quali la vostra posizione sarà individuata con maggiore precisione che se usaste un telefonino. Diversamente utilizzerete il numero 113. Scambiatevi tutti i dati con gli altri conducenti come già descritto sopra.

Reggio Emilia: un pacchetto di tutele contro i furti in abitazione

Reggio Emilia: un pacchetto di tutele contro i furti in abitazione

Assicurazioni come partner dell’ecosistema socio-economico. Un esempio di buona pratica grazie a una partnership fra Cooperativa La Betulla e Union Brokers. Nasce la polizza gratuita contro le effrazioni per tutti i soci.

Chi ci segue avrà notato frequenti riferimenti a un cambiamento in corso nel mondo assicurativo che sta trasformando le compagnie in soggetti pronti a intervenire in aspetti sempre più vicini alle esigenze della vita quotidiana. Spesso ciò avviene secondo modalità che permettono riflessi virtuosi verso comportamenti e abitudini e trasformano le compagnie stesse in “partner dell’ecosistema socio-economico”, secondo una definizione che ci piace utilizzare.
Si pensi all’abbinamento fra polizze RC auto e scatola nera da installare sui veicoli: essa da un lato permette alle compagnie di avere nozione precisa delle dinamiche di un sinistro, spinge dall’altro il cliente a tenere condotte di guida meno pericolose, essendo queste tracciate attimo per attimo dal dispositivo. Creando di noi un “profilo conducente” buono, possiamo ottenere particolari condizioni di sconto che premiano le abitudini di guida affidabili.

Un altro esempio è quello della casa “domotica”, dove il controllo digitale evoluto di vari aspetti dell’impiantistica e delle tecnologie domestiche può abbassare i consumi e viene visto in termini positivi dalle compagnie quando si vogliano stipulare polizze sull’abitazione, per l’efficace effetto che la domotica ha anche sulla prevenzione da incidenti, effrazioni per furti e via dicendo.

A Reggio Emilia parte in queste settimane un tipico esempio di buona pratica in questo senso, che nasce da una partnership fra la struttura di consulenti assicurativi Union Brokers e la storica cooperativa La Betulla. Tutti i soci della cooperativa che ne faranno richiesta potranno infatti accedere gratuitamente a una polizza assicurativa sulla propria abitazione comprendente un pacchetto di servizi di eccezionale completezza pensati per chi abbia subito danni per furto.

Attraverso un numero verde funzionante 24 ore su 24 si potrà contare su: invio di una guardia giurata in attesa che la casa sia rimessa in sicurezza, invio di artigiani per riparazioni di eventuali danni da effrazione, una collaboratrice domestica per risistemare la casa. E ancora: spese d’albergo qualora i danni all’abitazione costringano il proprietario ad alloggiare in altra sistemazione temporaneamente e le spese per il rinnovo di documenti d’identità rubati.

La cultura della gestione del rischio non è solo un valore aggiunto delle realtà aziendali, ma deve diventarlo complessivamente nei costumi comportamentali di ognuno di noi, delle famiglie, nel privato. Union Brokers, prima azienda italiana nel settore delle consulenze assicurative ad aver ottenuto la certificazione di sistema di responsabilità sociale SA8000:2008 ha ritenuto coerente con i propri valori ispiratori farsi parte attiva in questa iniziativa e in sintonia con l’operare della Cooperativa La Betulla è pronta a favorire questo servizio che partirà dal 1° marzo di quest’anno, come già accennato, a titolo completamente gratuito per i soci destinatari.

Tutto si può assicurare

Tutto si può assicurare
L’esempio della polizza di 50 mln di dollari della Disney sull’attrice Carrie Fisher come spunto per una riflessione sulla cultura della gestione del rischio. Fino a scoprire che i player assicurativi sono sempre più votati a un ruolo di motore di prevenzione e corretti stili di vita come partner dell’ecosistema socio-economico

Carrie Fisher, amata principessa Leia (o Leila) della saga di Star Wars, è come tutti sanno mancata il 27 dicembre in conseguenza di un infarto occorsole durante un volo fra Londra e Los Angeles. Ha aggiunto struggimento per tutti il fatto che la madre, la celebre attrice Debbie Reynolds, sia spirata il giorno immediatamente successivo. Una suprema drammaturgia poetica ha voluto suggellare la fine delle due artiste in modo commovente, dando forza simbolica e rappresentativa ulteriore alla loro ultima uscita di scena.

La vicenda, nella sua spettacolarità narrativa da sequenza cinematografica, offre un risvolto che ci trasferisce di botto su un piano di tutt’altro genere, all’insegna del pragmatismo anglosassone. Il sito web londinese “Insurance Insider” ha infatti diramato una notizia, poi ripresa dal Daily Telegraph e altre testate, a proposito della polizza assicurativa da 41 milioni di sterline (circa 50 milioni di dollari) che la Disney, che possiede la Lucasfilm e il franchise di Star Wars, aveva stipulato con i Lloyds di Londra sulla vita dell’attrice scomparsa.


Legata da decenni alle vicende dell’epopea concepita da George Lucas – che ne ha venduto i diritti alla Disney nel 2012 per 4 miliardi di dollari, dissentendo da come il colosso produttivo voleva sviluppare i successivi episodi – Carrie Fisher rappresentava un elemento iconico troppo forte: se per qualche motivo non avesse potuto continuare a legare la propria figura alla saga, secondo la Disney avrebbe messo a rischio la tenuta in termini di suggestione e attrattiva verso i fan dei futuri episodi previsti.

Di qui la decisione di stipulare una polizza ad hoc che fa venire in mente altre simili coperture che il mondo assicurativo permette, come quella del cosiddetto “uomo chiave” che grandi aziende possono attivare “sulla testa” diciamo così di qualche figura fondamentale del proprio staff, o vengono accese sull’attività di campioni dello sport appartenenti a prestigiose società e via dicendo.

Gestione del rischio, un cambiamento epocale

Il concetto è insomma “tutto si può assicurare”. Al punto che in certi paesi esteri sono possibili addirittura polizze assicurative che coprono per esempio le spese legali e risarcitorie comminate a criminali riconosciuti colpevoli di determinati reati, o ad aziende ree di attività illegali non conformi alle norme e procedure.

Il mondo assicurativo offre cioè un fronte di possibili tutele sempre più variegato e capace di rispondere a molte esigenze di sicurezza e qualità della vita delle persone, dei soggetti aziendali, istituzionali, della società. In Italia la cultura del “Risk management”, la gestione del rischio, deve ancora fare molta strada. Deve aumentare la consapevolezza dell’importanza di determinati strumenti che le compagnie possono mettere a disposizione della clientela, poiché esse stanno diventando sempre più soggetti attenti ad aspetti sostanziali della vita delle persone, dell’esistenza, nell’ottica del servizio. In un modo cioè che porta ricadute positive anche a monte del verificarsi di determinati fatti critici e sinistri, direttamente sulla qualità della vita e delle prassi della nostra quotidianità, in chiave quindi anche preventiva e migliorativa. Il mondo assicurativo si sta evolvendo e si propone sempre più come vero e proprio partner dell’ecosistema socio-economico. Un’evoluzione che porterà quindi a valorizzare anche la prevenzione, indirizzando abitudini e comportamenti virtuosi e stili di vita più sani.

Il contrassegno dell’assicurazione non va esposto, quando e perché c’è il sequestro del veicolo

Il contrassegno dell’assicurazione non va esposto,
quando e perché c’è il sequestro del veicolo
Sempre di più i dati amministrativi che ci riguardano sono informatizzati e cessa l’obbligatorietà di un loro corrispondente cartaceo. Da un anno per esempio non è più obbligatorio esporre sull’auto il “contrassegno” della polizza assicurativa. Tuttavia sull’auto dovete portare con voi il “certificato” di assicurazione, secondo l’articolo 180 del Codice della strada. È il sistema più semplice per poter dimostrare alle forze dell’ordine l’esistenza di una assicurazione valida e operante sulla propria auto. Ma se la vostra assicurazione lo tratta in forma digitalizzata, dovrete farvene inviare copia via email e stamparvela da voi.

La “carta verde” che estende la copertura in alcuni paesi esterni alla UE è ancora cartacea, mentre l’ “attestato di rischio” che riporta la classe bonus/malus è informatizzato, anche se viene spesso inviato per posta tradizionale per il gradimento che hanno molti clienti delle assicurazioni di sfogliarne la versione stampata. Il non agevole ginepraio fra carta e digitale complica il lavoro anche delle forze di polizia preposte ai controlli. Per questo motivo l’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha emanato una nota lo scorso giugno che mette un po’ di chiarezza nel caso siate fermati per la via a causa di un controllo.

Se sull’auto avete il “certificato di assicurazione” siete a posto. Altrimenti la polizia accede online alla banca dati delle coperture RC auto dal Portale dell’automobilista. Se non risultano informazioni utili dovrete esibire tutta la documentazione della polizza. Se non l’avete vi sequestrano il veicolo. Se avete una polizza ma non dimostrate l’avvenuto pagamento l’autorità deve fare un accertamento presso la vostra compagnia di assicurazioni; se viene riscontrato che il pagamento non è avvenuto, scatta il sequestro.