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Avvocati: una legge sulla copertura assicurativa

Avvocati: una legge sulla copertura assicurativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Andrà in vigore da ottobre, ma chi stipula polizze oggi deve già uniformarsi alla nuova normativa

La settimana scorsa ci siamo occupati dell’opportunità da parte degli amministratori e dipendenti pubblici di tutelarsi dai rischi derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni poiché in caso di “colpa grave” le normali coperture assicurative attivate dagli enti locali non hanno efficacia. Un’altra attività marcatamente “a rischio” è quella dell’avvocato, che non per caso è infatti oggetto di un recente decreto che renderà finalmente applicabile una legge del 2012 relativa all’obbligatorietà della copertura assicurativa per questa categoria. Il decreto entrerà in vigore a 365 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, cioè dall’ottobre del 2017, secondo principi che metteranno ordine in un quadro giuridico nel quale fino a ora non venivano applicate sanzioni verso gli inadempienti, mancando decreti attuativi relativi alla norma. La data sembra lontana, ma già oggi le polizze stipulate devono uniformarsi ai criteri che entreranno in vigore in ottobre; di fatto, il succo della materia è quindi di marcata attualità.

La delicatezza dell’operato richiesto a chi pratica questa attività è oggettiva e ci sarebbe da chiedersi in realtà quale motivo potrebbe aver indotto un libero professionista del settore a non pensare fino a oggi a un’adeguata protezione dai rischi connessi. Il decreto del Ministero della Giustizia stabilisce le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività forense (G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016). Sarà d’uopo quindi verificare anche i contratti esistenti al vaglio delle indicazioni della nuova legge che di seguito accenniamo.

Le novità

Di fatto gli avvocati dovranno stipulare due polizze: una per la copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, l’altra per gli eventuali infortuni.

L’assicurazione per la responsabilità civile riguarda tutti i danni causati, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività. Non rientrano tra i terzi i collaboratori e i familiari dell’assicurato.
Qualunque tipo di danno dovrà essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Ai fini assicurativi nell’attività professionale si individuano i seguenti ambiti:

• attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri (rituali e irrituali) e gli atti a essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni);
• la consulenza o assistenza stragiudiziali;
• la redazione di pareri o contratti;
• l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.
Le parti possono peraltro pattuire un’estensione della copertura assicurativa a ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:
• la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
• la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Altre disposizioni riguardano l’efficacia temporale della polizza e il diritto di recesso:

• deve essere prevista, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;
• la polizza deve escludere il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività;

Cosa non copre la polizza?
Se non contemplato per uno specifico accordo fra avvocato e assicuratore, questa non coprirà le attività per cui l’avvocato è abilitato ma che non rientrano nell’esercizio della professione. Ad esempio, l’assicurazione non tutelerà il danno intercorso nell’attività di professionista delegato nelle divisioni immobiliari, in quelle da curatore fallimentare e revisore legale.

Massimali
Nel decreto sono poi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività e del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso.

In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l’assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo dell’intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Le parti possono inoltre prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

Assicurazione contro gli infortuni
L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.

La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l’infortunio derivante dagli spostamenti necessari per lo svolgimento dell’attività professionale. Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF e pubblicati sui rispettivi siti internet. (fonti Altalex e ForexInfo)

Il sindaco di Genova condannato a 5 anni per la gestione dell’alluvione del 2011











Il sindaco di Genova condannato a 5 anni per la gestione dell’alluvione del 2011

Gli amministratori e i dipendenti pubblici sono sempre più esposti in solido ai rischi della propria attività e al giudizio della Corte dei Conti. Ne deriva la fondamentale necessità di tutelarsi rispetto alla “colpa grave”.

Il sindaco di Genova Marta Vincenzi è stata condannata a cinque anni di reclusione per le responsabilità legate ai fatti dell’alluvione che colpì la città il 4 novembre 2011. Oltre all’ex sindaco, sono stati condannati l’ex assessore comunale alla Protezione civile Francesco Scidone (4 anni e 9 mesi), i dirigenti comunali Gianfranco Delponte (4 anni e 5 mesi), Pierpaolo Cha (1 anno e 4 mesi) e Sandro Gambelli (un anno).

Si tratta di una sentenza in primo grado di giudizio che potrebbe essere modificata nei successivi, ma riporta d’attualità il tema dei rischi legati all’esercizio delle proprie funzioni per gli amministratori e dipendenti pubblici.
Per legge, è l’ente stesso a rispondere dei danni a terzi procurati per la colpa “lieve” di un amministratore o di un dipendente, grazie a specifiche coperture assicurative, ma in caso di colpa cosiddetta “grave”, essi sono invece tenuti a pagare personalmente i danni causati dal proprio operato.

Vi è una colpa del dipendente pubblico o amministratore quando lo stesso compie un fatto illecito per imprudenza, negligenza o inosservanza delle leggi e regolamenti e il soggetto che interviene a determinare se la sua condotta rientri nella fattispecie della “colpa lieve” o di quella “grave” è la Corte dei Conti. Va inteso che per colpa “grave” non si intende giuridicamente la gravità più o meno pesante del danno in sé procurato, in termini di conseguenze sui beni, sulle persone, sulle risorse, ecc., ma la gravità dell’inadempienza amministrativa negli atti compiuti che di quel danno è l’origine.

Negli ultimi anni le richieste di risarcimento pervenute agli enti pubblici da parte di privati cittadini, ditte escluse da appalti pubblici e soggetti che si ritengono danneggiati dall’operato di un funzionario o di un amministratore pubblico sono aumentate in modo esponenziale. Sempre più spesso, inoltre, la Corte dei Conti è portata a definire “grave” il comportamento colposo del dipendente amministratore pubblico e lo obbliga a risarcire personalmente il danno.

Questi profili professionali si trovano quindi oggi ad agire a questo proposito in condizioni di rischio tali da giustificare e rendere consigliabile il ricorso a rapporti di consulenza personali con propri broker assicurativi, a tutela della propria posizione rispetto a quelle casistiche che non rientrano fra le coperture loro offerte dall’Ente di appartenenza.

La casa tecnologica piace alle assicurazioni

 

 
 
 
La casa tecnologica piace alle assicurazioni

Dagli Usa una tendenza che porta vantaggi e risparmi nelle polizze per le abitazioni

Hai la casa “domotica” automatizzata con sensori che controllano eventi catastrofici come incendi, allagamenti, effrazioni e i consumi? Forse non hai mai pensato che questa “dotazione” ti offre un’opportunità in più oltre ai vantaggi di efficienza e sicurezza che saggiamente hai perseguito. Piace infatti anche alle assicurazioni. Dagli Usa arriva una tendenza che in questi anni potrebbe rivoluzionare le caratteristiche delle polizze per la casa, portando evidenti vantaggi agli assicurati.

La possibilità di monitorare la propria abitazione con strumentazioni evolute interattive dà infatti modo di abbassare i rischi di danni, aumenta il valore dell’immobile e lo rende più appetibile per le compagnie assicurative, che possono con maggiore disponibilità offrire sconti per assicurarlo. Negli States i vantaggi sono già arrivati anche al 15% nei contratti assicurativi.

Ciò perché scattano meccanismi virtuosi che intrecciano il mondo dei servizi e dell’hi-tech; le compagnie possono con la propria forza contrattuale stipulare fin accordi favorevoli con i centri di assistenza normalmente coinvolti nelle tematiche di intervento per incidenti domestici, riparazioni, manutenzioni e favorire i proprietari di immobili che si vedono offrire pacchetti assicurativi completi di tutele e forme di pronto soccorso per ogni tipo di emergenza.

In Italia si tratta di una prassi ancora limitata, sono poche le abitazioni dotate di impianti quali antifumo, antincendio, sensori di allagamento, ecc. e pur essendo molto elevato il numero di case di proprietà, è ancora bassa la percentuale di quelle difese da coperture assicurative. Ma l’andamento della crescita di sensibilità in questo senso è attestato dalle analisi recenti, rispetto a interessi come l’efficienza complessiva della casa, i risparmi energetici, i pericoli di grandi catastrofi come terremoti o eventi atmosferici e legati alle attività criminali per furti e rapine.

In America “State Farm ha adottato Canary, un sistema per il monitoraggio delle proprietà immobiliari da smartphone, American Family, oltre all’allarme antincendio Nest Protect di Google, ha inserito nella propria offerta Ring, che controlla le porte attraverso un device inserito, come dice la parola, nel campanello, garantendo a chi lo installa un rimborso in caso di effrazione da parte di malintenzionati. Secondo Accenture nel 2015 due compagnie su cinque hanno avviato programmi in collaborazione con startup e produttori di device connessi, mentre il 45% delle società del settore dichiara che questi ultimi saranno un elemento fondamentale per la crescita delle entrate nel prossimo triennio”. (fonte mobile4innovation.it)

In tutto ciò, come sta accadendo per l’opportunità che presto diventerà un obbligo di installare la “scatola nera” anche in auto, centrale sarà il tema della privacy e della gestione dei dati sensibili e privati di coloro che decideranno di “connettere” aspetti e abitudini della propria vita e fornire dati sui propri beni per ottenere vantaggi assicurativi e migliore sorveglianza contro sinistri e danni in genere.

La scatola nera sulle auto obbligatoria dal 2017

La scatola nera sulle auto obbligatoria dal 2017
È la direzione verso cui va il Governo con il decreto “Concorrenza”:
una scatola nera su tutti i veicoli privati e pubblici

D’altra parte i vantaggi sono oggettivi sotto molti punti di vista e secondo un’indagine condotta da Episteme per conto di Axa, il 74,2% dei possessori di scatola nera sulla propria auto si sente più sicuro e il 69,6% afferma di comportarsi meglio alla guida.

La scatola nera ha il gps incorporato e registra una grande quantità di informazioni. Grazie alla sua sofisticata tecnologia, è in grado di ricostruire l’esatta dinamica di un sinistro che coinvolga il veicolo mettendola in relazione con la condotta di guida del conducente. Localizza sempre la nostra auto quindi ci viene in aiuto anche per esigenze di soccorso nonché legate all’eventualità di furto del mezzo.

Cosa registra

· Localizzazione geografica: consente di localizzare la propria vettura attraverso il dispositivo gps.
· Percorrenza: è possibile vedere il numero di giorni passati dall’installazione della scatola nera. I tempi di marcia e i tempi di sosta (in termini assoluti, in giorni, ore, minuti e in termini percentuali).
· Gli eventi crash, i km totali percorsi (sia in orario diurno sia in orario notturno in termini percentuali; in percorso urbano, extraurbano, autostradale in termini percentuali), l’analisi percentuale per giorno della settimana.

· Tutte le informazioni inerenti i crash: per ogni evento risultano la data, l’accelerazione massima, il tipo di crash, il luogo in cui si è verificato, l’ultima velocità rilevata.
· Accelerazione e decelerazione: il dispositivo offre una panoramica suddivisibile per mesi, giorni, ore.
· marcia inserita: consente di accedere allo storico delle marcie inserite nel corso del tempo e quindi dello stile di guida e inoltre monitora il regime di rotazione del motore.
· rileva l’eventuale attivazione dei dispositivi di sicurezza presenti sulla vettura come ad esempio quella dell’airbag.

Gli italiani già la installano

“Il 16,2% dei contratti assicurativi stipulati nel secondo trimestre del 2016 prevede una scatola nera”. Questi i dati raccolti dall’Ivass nell’ultima indagine realizzata sul settore Rc auto. Quello dell’installazione della scatola nera “è un trend crescente”, ha commentato Marco Cosconati che per Ivass ha curato l’indagine, sostenendo che “il 45% degli assicurati del Sud adotta la scatola nera, a Caserta si arriva al 47%”. Secondo i dati Ivass, infatti, le prime 5 province in termini di penetrazione della scatola nera sono tutte meridionali: Caserta, Napoli, Catania, Reggio di Calabria e Salerno, con percentuali sul totale dei contratti rispettivamente del 47, 45, 34, 32 e 32 per cento. (fonte Ansa)

La convenienza è maggiore per gli automobilisti residenti in realtà ove le polizze sono più costose a causa dell’elevato numero di truffe subite dalle compagnie assicurative. Rilevando le nostre abitudini al volante, la scatola nera permette di premiare i clienti con guida virtuosa e quindi meno esposti a sinistri. Viene installata con spese a carico delle compagnie con un contratto in comodato d’uso gratuito e accelera le pratiche in caso di sinistro.

Un subemendamento al Decreto Concorrenza che definisce gli obblighi relativi a questo strumento innovativo stabilisce che “i costi di installazione, disinstallazione, abbonamento annuale, spese di funzionamento, sostituzione e portabilità siano a carico dell’impresa assicuratrice, garantendo quindi sconti Rc auto obbligatori per tutti gli automobilisti che monteranno la scatola nera sulla propria auto.

La Privacy

Resta delicato il tema della tutela della riservatezza della gran quantità di informazioni tracciate dal dispositivo sulle abitudini e vite private degli automobilisti, ma il Decreto legge esprime linee sulle quali il Garante sta vigilando per aumentare ulteriormente l’attenzione a proposito delle “modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali”

Terremoto e polizze assicurative: siamo indietro

Terremoto e polizze assicurative: siamo indietro

In Italia manca un quadro normativo che metta a sistema un tassello fondamentale della prevenzione: l’assicurazione sulla casa

La drammaticità degli eventi che hanno colpito l’Italia in questi mesi ha riacceso il dibattito su uno dei tasselli fondamentali delle strategie di prevenzione che si possono adottare in un territorio così esposto al rischio sismico com’è il nostro: le polizze assicurative.
Al contrario di molti Paesi, ove esistono criteri di risarcimento dati da un quadro normativo che mette in sinergia pubblico e privato, in Italia pur avendo almeno 24 milioni di persone che vivono in zone a rischio sismico non abbiamo ancora una legge che permetta di affrontare con efficienza gli scenari derivanti da tali eventi secondo criteri messi a sistema.

Si discute da anni se debbano essere spese a carico del privato con possibilità di detrazione, obbligatorie o no, chi ritiene che potrebbero diventare un disincentivo alla messa a norma degli edifici, chi solleva eccezioni di competenza fin dell’antitrust.
Dal Governo Monti in poi, i cittadini non ricevono più risarcimenti diretti;
hanno facoltà di assicurarsi e se viene dichiarato lo stato di “calamità naturale” parte un laborioso iter nel quale le Regioni e i Comuni gestiscono i fondi erogati da Roma verso chi ne abbia fatto richiesta, con tempi che possono diventare molto lunghi, stima dei danni compresa.

Le polizze esistono, il buon senso porta a ritenere che aspetti importanti dei contratti debbano rivolgere la propria attenzione alla tutela da un lato di quanto all’interno degli edifici rimane danneggiato in termini di beni “mobili”, dato che i risarcimenti pubblici cui si può accedere riguardano la struttura dell’”immobile”. Dall’altro va considerato l’aspetto prioritario della sussistenza delle persone, nell’immediato del sisma, quando possono essere costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, affrontare spese nella quotidianità, risiedere in altre sistemazioni anche diverse da quelle approntate dalla protezione civile per esigenze specifiche.

Per accedere al risarcimento previsto da una polizza va effettuata una denuncia dell’evento alle autorità, le quali devono anche aver stilato l’elenco delle località coinvolte dal terremoto. Dopo la scossa che origina i danni vengono comprese anche le 72 ore successive, ma le clausole e i distinguo in questa casistica contrattuale presentano molte insidie per l’assicurato, come il fatto che il risarcimento può arrivare solo alla totale scomparsa degli eventi, possono rimanere esclusi i cosiddetti “danni lievi” quindi conseguenze fra le più frequenti come le crepe nei muri o i danneggiamenti a parti “non essenziali” dell’immobile.

“Come ti assicuro? In base a come sei. Come faccio a sapere come sei? Guardo cosa fai sui social”. L’idea è venuta agli inglesi

“Come ti assicuro? In base a come sei. Come faccio a sapere come sei? Guardo cosa fai sui social”. L’idea è venuta agli inglesi.

Ce lo rivela questo lancio dell’agenzia AdnKronos:

 
 

Il contrassegno dell’assicurazione non va esposto, quando e perché c’è il sequestro del veicolo

Il contrassegno dell’assicurazione non va esposto,
quando e perché c’è il sequestro del veicolo
Sempre di più i dati amministrativi che ci riguardano sono informatizzati e cessa l’obbligatorietà di un loro corrispondente cartaceo. Da un anno per esempio non è più obbligatorio esporre sull’auto il “contrassegno” della polizza assicurativa. Tuttavia sull’auto dovete portare con voi il “certificato” di assicurazione, secondo l’articolo 180 del Codice della strada. È il sistema più semplice per poter dimostrare alle forze dell’ordine l’esistenza di una assicurazione valida e operante sulla propria auto. Ma se la vostra assicurazione lo tratta in forma digitalizzata, dovrete farvene inviare copia via email e stamparvela da voi.

La “carta verde” che estende la copertura in alcuni paesi esterni alla UE è ancora cartacea, mentre l’ “attestato di rischio” che riporta la classe bonus/malus è informatizzato, anche se viene spesso inviato per posta tradizionale per il gradimento che hanno molti clienti delle assicurazioni di sfogliarne la versione stampata. Il non agevole ginepraio fra carta e digitale complica il lavoro anche delle forze di polizia preposte ai controlli. Per questo motivo l’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha emanato una nota lo scorso giugno che mette un po’ di chiarezza nel caso siate fermati per la via a causa di un controllo.

Se sull’auto avete il “certificato di assicurazione” siete a posto. Altrimenti la polizia accede online alla banca dati delle coperture RC auto dal Portale dell’automobilista. Se non risultano informazioni utili dovrete esibire tutta la documentazione della polizza. Se non l’avete vi sequestrano il veicolo. Se avete una polizza ma non dimostrate l’avvenuto pagamento l’autorità deve fare un accertamento presso la vostra compagnia di assicurazioni; se viene riscontrato che il pagamento non è avvenuto, scatta il sequestro.

Hai ragione e non devi risarcire? Le spese legali sostenute per dimostrarlo le deve pagare l’assicurazione

Hai ragione e non devi risarcire?
Le spese legali sostenute per dimostrarlo le deve pagare l’assicurazione

Negli spazi commerciali, piccoli e grandi incidenti sono all’ordine del giorno. Ha fatto scalpore, la scorsa settimana, la notizia di una bambina di due anni travolta da una bancale di merce in un centro di una nota catena, alla periferia di Cagliari. La piccola ha purtroppo perso la vita e le responsabilità sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Talvolta sono i clienti stessi a mettersi in pericolo per poi coinvolgere magari gli esercenti in brigosi scontri legali. Il comportamento risarcitorio delle compagnie di assicurazione è determinato dalla qualità delle polizze stipulate. Cosa può accadere infatti?
Vi citiamo il caso di un negoziante che per dimostrare che un proprio cliente si era causato lesioni arrampicandosi di propria iniziativa su per uno scaffale, ha dovuto affrontare un procedimento legale, vincendolo. Paradossalmente la sua assicurazione intendeva rifiutarsi di rifondergli le spese legali sostenute, proprio perché al cliente spericolato non era stato erogato alcun risarcimento. (fonte: “Assinews n. 278”)

In realtà la Suprema Corte ha puntualizzato già nel 2014 il fatto che in questi casi l’azione legale va a tutela anche dell’assicuratore il quale è quindi obbligato a manlevare l’assicurato dalle spese fatte per resistere legalmente all’azione del danneggiato, seppur nei limiti del terzo comma dell’articolo 1917 del Codice civile.

Dal satellite sulla testa al terremoto da “fracking”

Dal satellite sulla testa al terremoto da “fracking”
Le compagnie assicurative e l’imponderabile. Dal 2015 negli Usa in Oklaoma è accettata la connessione fra estrazione di gas e aumento delle scosse sismiche

I temi assicurativi sviluppano riflessioni che potrebbero stupire a volte i non addetti ai lavori, lungo il delicato confine dell’imponderabilità di taluni rischi.

Molti ignorano forse che in una normale polizza sulla casa viene prevista anche la caduta sul proprio tetto di un satellite dallo spazio. E i terremoti? Nel 2015 un’agenzia scientifica del Governo Usa ha affermato che esiste una connessione tra le attività di estrazione dal sottosuolo di petrolio e gas con il metodo della fratturazione idraulica, il famigerato fracking, e i terremoti. Il mondo assicurativo deve ora interrogarsi sulle implicazioni di tale mutato assetto del dibattito scientifico in merito e questo anche di qua dall’Oceano.

Negli Usa ci si è dovuti occupare della cosa davanti al preoccupante dato per cui in Oklahoma i terremoti siano diventati centinaia di volte più comuni di quanto fossero pochi anni fa. Ne è uscito un esauriente rapporto della United States Geological Survey (Usgs), l’agenzia scientifica del governo degli Stati Uniti che si occupa del territorio, delle sue risorse naturali e dei rischi che lo minacciano. Mark Petersen, ricercatore a capo del gruppo che si è occupato del rapporto, ha detto che «in Oklahoma c’erano uno o due terremoti di magnitudo pari o superiore a 3 all’anno, ora invece uno o due al giorno, più terremoti di quella magnitudo che in California».


Le conseguenze non si sono fatte attendere, se il più grande “riassicuratore” del mondo, Swiss Re pubblica in queste settimane fa sul proprio sito il rapporto “The link between hydrofracking, wastewater injection and earthquakes: key issues for re/insurers”. Vi si rileva che in futuro i danni in bilioni di dollari dovuti ai terremoti l’Oklaoma supereranno quelli causati dai tornado, che pochi residenti ancora sono assicurati verso questi rischi e che nel 2014 solo l’8% dei reclami rivolti alle compagnie dai danneggiati da un terremoto hanno ottenuto successo.

La cosa coinvolge l’attività di più soggetti, dai grandi colossi estrattivi alle compagnie assicurative, ai residenti di territori interessati da queste attività. Nel 2015, la Corte Suprema dell’Oklahoma ha stabilito all’unanimità che i cittadini potranno citare in giudizio le aziende che estraggono petrolio e gas a seguito di un terremoti indotti dal fracking.