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Patente: ma voi sapete quanti punti avete?

Patente: ma voi sapete quanti punti avete?

La patente a punti è stata introdotta nel nostro ordinamento dal 1° luglio del 2003, sono quindi passati ormai quattordici anni.
Tale meccanismo fu adottato con il nobile scopo di rendere più responsabili gli automobilisti nella gestione del proprio modo di guidare, per ridurre gli incidenti stradali fino agli eventi più pericolosi. Il meccanismo a punti dovrebbe anche permettere di focalizzare l’attenzione e gli atti sanzionatori su coloro che più di frequente adottano comportamenti alla guida poco consoni, penalizzandoli maggiormente rispetto a chi invece incorre in “incidenti di percorso” se ci è concesso un piccolo gioco di parole, episodici, ma ha tendenzialmente un costume alla guida più corretto.

Dopo tutto questo tempo però alla patente a punti si associa ancora una certa aura di mistero e ambiguità e sono moltissimi gli automobilisti che ne ignorano le caratteristiche in dettaglio. Così come al contempo ignorano magari la posizione personale rispetto al punteggio reale del proprio titolo di guida. Giovani e anziani hanno ancora diffusamente dubbi sulla patente a punti insomma.

Quanti punti ho?

Quando viene rilasciata la patente ai neopatentati e da quel dì in cui il sistema entrò in vigore per chi la patente già l’aveva, il titolare della stessa ha una dote di 20 punti.
Ogni volta che si commette una violazione del codice della strada, oltre ad essere soggetti a una sanzione amministrativa ed eventualmente (nelle ipotesi più gravi) a un provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione, è prevista una decurtazione di un ammontare pari a quanto previsto per legge, secondo la tabella riportata all’art 126 bis del codice della strada.
Va considerato che se le infrazioni commesse sono più di una contemporaneamente, i punti che si perdono non possono essere più di 15, salvo che la gravità delle stesse non comporti direttamente una revoca o sospensione della patente.
Chi al contrario non commette infrazioni al codice, ogni biennio viene “premiato” acquisendo due punti aggiuntivi, fino a maturarne un massimo di 30. Dal 13 agosto 2013 per i neopatentati è stato previsto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso in cui non si incorra in nessuna infrazione, sulla patente verrà attribuito ogni anno un altro punto fino ad un massimo di 3.

Ma come si fa a conoscere a che “punto” siamo nell’accumulo dei punti?

Per conoscere o verificare il saldo dei punti sulla patente si può accedere al Portale dell’Automobilista del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il saldo della propria posizione si potrà facilmente ottenere una volta effettuata la registrazione al portale stesso.
Oppure basterà una telefonata da rete fissa al numero 848 782 782 che rimane attivo 24 ore su 24.

Come posso recuperare i miei punti?
Se commettete un’infrazione per la quale è prevista la decurtazione fino a 5 punti, per poterli recuperare dovrete rispettare il codice della strada per anni, ogni biennio vedrete incrementare il vostro saldo patente di due punti. Se invece si incorre in una violazione del codice stradale che comporta una perdita di punti superiore ai 5, dovrete frequentare un corso presso una scuola guida e sostenere uno specifico esame, sia teorico che pratico. In questo modo è possibile guadagnare 6 punti (fatta eccezione per le patenti professionali che possono arrivare fino a 9 punti). Nel caso infine in cui si dovessero perdere tutti i punti, l’unica soluzione possibile sarà sostenere di nuovo l’esame di guida, poiché la perdita di tutti i punti determina la revoca automatica delle patente.

Sanità: la nuova legge Gelli non sarà una passeggiata

Sanità: la nuova legge Gelli non sarà una passeggiata

Comincia a emergere anche qualche perplessità sulla recente Legge Gelli che vuole normare i temi delle tutele sanitarie rispetto a inadempienze e colpe degli operatori, delle strutture preposte verso i pazienti, i rapporti con le compagnie assicurative e la gestione dei contenziosi. Non tanto rispetto alle coperture per i pazienti o i medici e paramedici, quanto rispetto al possibile complicarsi degli scenari nella risoluzione dei sinistri e al moltiplicarsi delle fattispecie che diverranno materia di possibile giudizio.

Molto dipenderà infatti da quale linea decideranno di adottare i danneggiati rispetto alla triangolazione paziente, operatori, strutture. Ci saranno i casi nei quali i pazienti che riterranno di aver subito un danno per inadempienze, colpe più o meno gravi si indirizzeranno direttamente alla compagnia assicurativa della clinica o ospedale in cui hanno ricevuto prestazioni, ma i procedimenti potranno coinvolgere, oltre alla struttura sanitaria, anche i singoli operatori medici e paramedici con le rispettive compagnie assicurative. Considerata andrà anche la possibile “rivalsa” che le strutture potranno mettere in atto nei confronti dei medici stessi, come quella che le compagnie potranno attivare verso i propri assicurati.

Pazienti e medici
Il danneggiato potrà infatti decidere di agire anche direttamente verso il medico, vuoi per motivi di rapporti personali diretti o perché riterrà che il tipo di copertura assicurativa adottata dalla struttura in cui ritiene di aver subito un danneggiamento non sia idonea a risarcirlo adeguatamente.
Ci sarà poi la possibilità di avvalersi di una mediazione o di ricorrere, da parte del paziente, al cosiddetto Atp (accertamento tecnico preventivo), con profili di costi e oneri differenti a seconda dei frangenti.

L’operatore sanitario tutto sommato vedrà migliorare il proprio profilo di rischio, sono previsti limiti alle azioni di rivalsa che rendono meno semplice il coinvolgimento di chi opera all’interno delle strutture, quello con il paziente è definito come un rapporto extra-contrattuale quindi ad egli attribuisce l’onere della prova, in un quadro temporale di cinque anni per l’eventuale prescrizione. Dalla colpa grave comunque i medici sono tenuti a tutelarsi.

Le compagnie

L’impatto sul mondo delle compagnie è già ora quello di un aumento dei prodotti assicurativi proposti ai medici, ma con un aumento dei costi assicurativi a carico anche delle strutture sanitarie, cosa che potrà comportare un inasprirsi dei cosiddetti “costi sociali”. Nei bilanci delle aziende sanitarie poi la disponibilità di risorse per affrontare l’adozione di un sistema di risk management adeguato alle indicazioni del nuovo quadro normativo è tutt’altro che scontata. Il processo di adeguamento quindi non sarà probabilmente né semplice né immediato. Anzi, in un possibile quadro di difficoltà di rapporti nel contrarre accordi fra strutture e compagnie è ipotizzabile che aumentino le forme così dette di auto-assicurazione, che negli intenti della legge dovrebbero invece sparire progressivamente.

Rispetto all’area sinistri, i profili causali in sanità non sono gli stessi del mondo delle RC auto portato a riferimento dai legislatori e nella richiesta di risarcimento l’obbligo di offerta da parte delle compagnie non tiene conto della loro maggiore complessità. Ciò anche in riferimento alle eccezioni non opponibili al “terzo danneggiato” per le compagnie stesse, che vedranno in alcuni casi la loro possibilità di tutelarsi verso il medico maggiormente limitata dalla nuova legge. E senza ricorso alla rivalsa scatta per le assicurazioni un potenziale rischio credito.

L’estensione della retroattività potrebbe portare nel breve periodo a un aumento dei costi assicurativi per le strutture sanitarie. Si tende a vedere invece come positivo l’impatto delle disposizioni nuove sulle cartelle cliniche, così importanti per ricostruire i sinistri, oltre al riferimento alle tabelle di risarcimento per il danno biologico.
Certo, una volta entrati a regime tutti i nuovi criteri di gestione del rischio nelle strutture, è probabile un complessivo miglioramento dell’intero settore della responsabilità sanitaria.

Bambini deceduti per strada: 2016 anno da dimenticare

Bambini deceduti per strada: 2016 anno da dimenticare.
Biserni: «Ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto»

Il tema della sicurezza stradale verso i bambini ci preme particolarmente, torniamo quindi sull’argomento a poche settimane da un articolo relativo all’uso dei seggiolini di sicurezza sulle auto, perché un severo intervento di denuncia da parte del presidente dell’Asaps-Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale Giordano Biserni ce ne offre l’occasione, dando uno sguardo ancora più ampio sul problema.

Le analisi statistiche relative al 2016 sono infatti sconfortanti e reclamano una maggior attenzione verso questo drammatico argomento. Biserni definisce quello scorso “Un anno veramente da dimenticare e che dà il senso di una sconfitta con 53 piccole vittime sulle strade. Ben 11 in più rispetto ai bimbi che hanno perso la vita nel 2015 (+26%). Il più triste degli Osservatori dell’ASAPS, quello che raccoglie i dati delle giovani vittime della strada nella fascia cha va da 0 a 13 anni, ha registrato 1.049 incidenti significativi nei quali oltre alle vittime mortali sono contati anche 1.312 feriti con lesioni importanti.

Dei 53 bambini deceduti 34 erano maschi e 19 femmine. Un particolare
se si può altrettanto agghiacciante è che l’osservatorio nel 2016 ha registrato anche 5 bambini morti “prima di nascere” a causa di incidenti stradali: 2 per decessi intrauterini e 3 in gestanti decedute nell’incidente.
Nel 2015 i bambini deceduti erano stati 42 e 65 nel 2014. L’Osservatorio il Centauro-ASAPS – precisa Biserni – non ha la pretesa di avere raccolto tutti gli eventi, ma certamente i più gravi attraverso le notizie delle agenzie di stampa e quelle raccolte dai propri 600 referenti sparsi sul territorio nazionale e comunicate alla sede di Forlì.
Delle 53 giovanissime vittime, 30, pari al 57%, erano trasportate a bordo dei veicoli (24 nel 2015) e questo aspetto comunque ripropone drammaticamente il tema del fissaggio dei nostri piccoli sui seggiolini. Non si conosce il dato di quante fra queste 30 vittime fossero regolarmente allacciate, anche se si può ritenere che una percentuale significativa non fosse trasportata a norma. In particolare nei casi di espulsione dall’abitacolo del mezzo dopo lo schianto. 4 bambini erano trasportati su una moto. 3 bambini sono stati travolti con la loro bicicletta (7 nel 2015). 16 erano a piedi per strada e qui il peggioramento è netto rispetto ai 9 piccoli pedoni morti nel 2015 (erano stati 25 nel 2014)”.

Le strade più pericolose
La disamina del presidente Asaps prosegue citando i contesti stradali più pericolosi per i bambini secondo i dati raccolti: “Sono 568 gli incidenti avvenuti nei centri urbani (54%) nei quali hanno perso la vita 21 bambini, (40%), (furono 13 nel 2015) e 637 sono rimasti feriti (48%), un dato che sfata l’idea che le strade urbane vedano solo incidenti non gravi. Sulle strade statali e provinciali gli incidenti sono stati 345 (33%), ma si sono contate 21 piccole vittime come sulle strade urbane (21 anche nel 2015) con 489 feriti.
Solo 67 gli episodi sulla rete autostradale che hanno causato però 6 decessi, 11%, (nel 2015 le vittime furono 5), mentre 104 bambini hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari (8%). Ci sono poi 5 decessi di bambini avvenuti in incidenti nei campi o su strade adiacenti mentre erano a bordo di macchine agricole o sono stati travolti a terra.

Fra le più giovani vittime della strada il maggior numero si conta nella fascia che va da 6 a 10 anni con il record di 23 vittime mortali 43%. Fra i piccolissimi della fascia da 0 a 5 anni le vittime sono state 16 pari al 30%. Infine sono stati 14 i decessi nella fascia da 11 a 13 anni 27%.
In 23 incidenti il conducente del veicolo coinvolto è risultato ubriaco o drogato. Sono stati invece 72 gli incidenti causati da pirati della strada (50 nel 2015 e 53 nel 2014). Ricordiamo infine che 63 incidenti sono avvenuti in prossimità delle scuole (58 nel 2015) e 11 hanno coinvolto direttamente degli scuolabus (12 nel 2015)

Le aree più pericolose
Le regioni che segnano il più elevato numero di incidenti con bambini sono la Lombardia con 226, segue il Veneto con 106, l’Emilia Romagna con 85, il Lazio con 76 la Toscana con 73.
Il più alto numero delle piccole vittime lo fa segnare però ancora la Toscana come nel 2015 con 6 bimbi che hanno perso al vita, stesso numero nel Lazio, seguono con 5 Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, e con 4 la Lombardia, il Veneto e le Marche.

L’ASAPS insiste nel ricordare che ogni volta che un bambino perde la vita sulla strada, il colpevole è sempre un adulto. Deprime il sensibile peggioramento dei dati del 2016 rispetto a quelli del 2015 anche se non si è toccata la cifra terribile di 65 piccoli morti nel 2014. Ripetiamo – conclude Biserni – il nostro sogno è quello di mettere solo degli zero nelle caselle del nostro Osservatorio. Per questo l’associazione continuerà con insistenza la sua campagna di informazione per tutelare i nostri bambini sulle strade facendo appello agli adulti!”

Subite un sinistro e non siete assicurati? Avete diritto al risarcimento lo stesso

Subite un sinistro e non siete assicurati?
Avete diritto al risarcimento lo stesso

Una recentissima sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 1959/17) riafferma un diritto che nella prassi non sempre trova riscontro. Anche se avete l’assicurazione scaduta, se subite un sinistro per colpa di un altro veicolo godete del diritto al risarcimento da parte della sua compagnia di assicurazioni, poiché il fatto che voi non siate assicurati non riguarda direttamente la dinamica dell’incidente, non ha alcun rilievo nel sinistro.

Le sanzioni per chi viene trovato sprovvisto di copertura assicurativa da più di quindici giorni, oggi, sono una multa da 841 a 3.366 euro e il sequestro del mezzo. Se si stipula subito una polizza di almeno sei mesi, si può riottenere l’immediata restituzione del veicolo sequestrato, per il quale il sanzionato dovrà pagare anche le spese di custodia.
Se la riattivazione della polizza scaduta viene fatta entro 30 giorni dalla data di scadenza, o se entro 30 giorni dalla data della sanzione si rottama l’auto, si può ottenere anche la riduzione della multa di almeno un quarto.

Ma tutto ciò riguarda esclusivamente il rapporto fra il non assicurato e le norme amministrative vigenti. Nel caso di un incidente stradale, la fattispecie dell’evento è circoscritta all’evento stesso in sé, quindi se l’esistenza di una copertura assicurativa riguarda il colpevole del sinistro perché attraverso la propria Compagnia è tenuto a risarcire il danneggiato, il danneggiato non è tenuto a risarcire alcunché e quindi che detenga una copertura assicurativa o meno esula dallo specifico del sinistro.

Negare l’indennizzo, dice il tribunale di Catania, equivarrebbe ad applicare come un’ulteriore sanzione surrettizia.

Nel caso invece l’automobilista non assicurato sia anche colpevole del sinistro, la controparte sarà risarcita dal Fondo di garanzia Vittime della strada che poi avrà diritto a rivalersi su di lui con la cosiddetta azione di surroga. A nulla gli servirà nel caso assicurarsi nel frattempo, poiché la compagnia non potrà assisterlo retroattivamente per un sinistro avvenuto in precedenza rispetto alla stipula della polizza.

Mettiamo invece l’ipotesi che entrambi siano sprovvisti di assicurazione, il danneggiato sarà risarcito sempre dal Fondo di garanzia che poi si rivarrà sul responsabile.

E ancora, anche nel caso che il danneggiato subisca un sinistro a opera di un veicolo che poi fugge rimanendo ignoto potrà godere del risarcimento del Fondo di garanzia Vittime della strada, pur se sprovvisto di assicurazione.

Da un lato, va ricordato che le sentenze non sono norme di legge. Quindi non hanno un valore normativo generale. Sono un semplice precedente. Le sentenze civili sono sempre provvisoriamente esecutive, cioè hanno efficacia immediata tra le parti, anche se impugnate (a meno che non vengano sospese). Le decisioni in esse espresse pertanto sono esecutive fintanto che il giudice d’Appello o la Corte di Cassazione non le riformino. Nel nostro sistema, tuttavia, la decisione potrà sempre essere richiamata e valutata da altri giudici o da chi chieda al proprio giudice di uniformarvisi. Una sentenza in sé insomma non è vincolante per nessuno tranne che per le parti nei cui confronti è stata resa.

D’altra parte, nel caso della sentenza del Tribunale siciliano, va considerato che in realtà essa ribadisce un principio già sancito. L’aspetto rilevante è che essa si riferisce a uno scenario i cui esiti non sono sempre scontati, anche se normati. Se si subisce un sinistro per colpa di un altro conducente e si è privi di copertura assicurativa, se si va dalla sua compagnia a reclamare un indennizzo (e ci si deve andare personalmente perché non si ha una propria compagnia che ci assista) può accadere che essa tenda a far focalizzare il danneggiato sugli effetti indesiderati e collaterali al suo reclamo. Cioè sul fatto che l’azione causerebbe l’emergere agli atti della mancanza da parte sua di copertura assicurativa, con la conseguenza di subire le succitate sanzioni e il sequestro della sua auto. Problematiche tali queste da riuscire spesso a dissuadere la vittima del sinistro dall’insistere nelle proprie richieste, evitando alla compagnia l’onere dell’indennizzo. Ma quando l’entità del danno lo rende necessario, conveniente, almeno una sentenza così riafferma chiaramente l’obbligo della compagnia a risarcire, cosa che resta un diritto cui appellarsi consapevolmente valutate le implicazioni sanzionatorie e fatti i dovuti calcoli.

A cura di Union Brokers

Consulenti assicurativi

Reggio Emilia fra le città con più denunce di furto in Italia

Reggio Emilia fra le città con più denunce di furto in Italia.
Come difendersi, dai consigli delle Forze dell’Ordine alle polizze assicurative.

In una classifica pubblicata a fine 2016 dal Sole 24 Ore, la città di Reggio Emilia si è piazzata nella poco invidiabile decima posizione fra le città italiane per numero di furti denunciati per numero di abitanti. Nel 2015 s’è raggiunta la cifra di ben 3.109 furti con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente.
In questi mesi sono molteplici le iniziative anche spontanee da parte di comitati di cittadini in reazione a un fenomeno che continua a vessare il territorio e a seminare inquietudine nella popolazione.

Nel caso dei furti in abitazione, esistono una serie di accorgimenti di base che andrebbero sempre posti in essere per limitare quanto possibile le probabilità di finire sotto le attenzioni di ladri.
Le Forze dell’Ordine come Polizia di Stato e Carabinieri sono prodighe di consigli al proposito e dettano l’Abc delle norme di sicurezza fondamentali da osservare, nel loro lavoro di informazione specifica per i cittadini.


Lo spirito è quello di rendere quanto più difficile si possa il compito ai delinquenti che vogliono introdursi nelle nostre case per svaligiarle. La sicurezza assoluta non esiste, tanto più quanto chi ci prende di mira sia poi eventualmente un “professionista” del furto. Ma si possono adottare molte tecniche diverse che, messe insieme, possono rendere la vita molto difficile ai disonesti.

Spesso basta usare anche solo un po’ di buon senso. In casa scegliete con inventiva i posti dove nascondere oggetti di valore, poiché non è difficile immaginare che i primi posti esaminati dai ladri in cerca dei vostri nascondigli siano armadi, cassetti, vasi, quadri, letti e tappeti eppure molte persone ancora li utilizzano. Quindi se proprio dovete nascondere in casa dei valori, siate creativi.
Poi fotografateli, perché in caso di furto o di rapina, contestualmente alla denuncia potrete fornirne le foto identificative che saranno inserite nella bacheca online della Polizia, per facilitarne il ritrovamento. Si tratta di un servizio appositamente istituito che cataloga informazioni e foto di oggetti denunciati e/o ritrovati in modo da rendere più agevole ai legittimi proprietari la loro ricerca, anche tra i beni eventualmente sequestrati a seguito di indagini, così da ottenerne la riconsegna.

Ma ricordate anche, quando siete assenti, di farvi ritirare da qualcuno la posta e la pubblicità accumulata nella cassetta ed evitate di lasciare messaggi sui social network che svelino i vostri programmi di viaggio.
È sempre utile lasciare una o più luci accese e rendere sicure porte e finestre e se rientrando trovate la porta di casa accostata, non entrate! Potrebbero esserci ancora i ladri nell’appartamento. Se avete qualsiasi dubbio, chiamate sempre le Forze dell’Ordine.

Polizze furto e viaggio

La cultura della gestione del rischio in Italia stenta ancora a diffondersi fra la popolazione, soprattutto nella dimensione privata, invece dovremmo imparare finalmente a considerare la possibilità di stipulare polizze assicurative che sono concepite proprio per tutelare dai danni dovuti ai furti. Molto interessanti a questo proposito anche le polizze temporanee pensate per i soli periodi in cui ci si assenta da casa per le vacanze.
I consigli delle Forze dell’Ordine
Un’abitazione sicura
  • Rendete sicure porte e finestre. La soluzione ideale è una porta blindata con serratura antifurto e spioncino.
  • Se potete, installate in casa un sistema di antifurto elettronico e vetri antisfondamento. In alternativa è sempre valido il ricorso alle grate, purché siano robuste e lo spazio tra le sbarre non superi i 12 centimetri.
  • Se l’interruttore della luce è all’esterno, proteggetelo con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa staccare troppo agevolmente la corrente.
  • È di norma meglio non tenere in casa grosse somme di denaro, gioielli o oggetti di valore.
  • Ricordatevi che luce e rumore “tengono lontani” i malviventi: se siete soli tenete accesa la luce in due o più stanze per simulare la presenza di più persone.
  • Quando siete in casa tenete la porta protetta col paletto o la catena di sicurezza; e se vi sentite in pericolo per qualsiasi motivo, chiamate il 112 (il numero unico per le chiamate di emergenza valido oggi in tutti i Paesi membri dell’Unione europea).
  • Se avete necessità di riprodurre una chiave d’ingresso di casa vostra, affidatevi a una persona di fiducia se non potete seguire la cosa autonomamente ed evitate possibilmente di riportare su targhette attaccate alla chiave il vostro nome e indirizzo.
  • Se perdete la chiave di casa o subite uno scippo o un borseggio comprese le chiavi, cambiate la serratura al più presto.
  • Assicuratevi, uscendo e rientrando, che la porta di casa e il portone del palazzo restino ben chiusi.
  • Non fate sapere fuori dall’ambiente familiare se in casa ci sono oggetti di valore o casseforti né dove si trova l’eventuale centralina dell’allarme.
 Quando siete assenti di casa
 Per brevi periodi
  • Lasciate qualche luce accesa, la radio, l’impianto stereo o il televisore in funzione.
  • Chiudete sempre la porta a chiave e non lasciate le chiavi sotto lo zerbino o in altri luoghi alla portata di tutti (pessima abitudine di un numero di persone più elevato di quanto si pensi).
  • Ricordate che i messaggi sulla porta dimostrano che in casa non c’è nessuno.
  • Sensibilizzate anche i vicini affinché sia reciproca l’attenzione a rumori sospetti sul pianerottolo o nell’appartamento, a movimenti di individui non conosciuti. Nel caso, non esitate a chiamare il 112.
  • Se tornando a casa trovate la porta aperta o chiusa dall’interno, non entrate. Potreste scatenare una reazione istintiva del ladro che si vede scoperto. Non fate gli “eroi” e telefonate subito al 112.
Per lunghi periodi
  • Non fate sapere a estranei i vostri programmi di viaggi e vacanze (anche attraverso i succitati social network come Facebook o altri) poiché queste informazioni possono arrivare indirettamente a persone poco raccomandabili; ciò può accadere anche per una errata impostazione della privacy dei vostri profili online.
  • Per lo stesso motivo è sconsigliabile pubblicare le foto delle vostre vacanze mentre siete ancora via, poiché per deduzione si può ovviamente capire che siete lontani dalle vostre abitazioni.
  • Installate, se vi è possibile, un dispositivo automatico che, a intervalli di tempo, accenda le luci, la radio, la televisione.
  • Evitate l’accumularsi di posta e pubblicità nella cassetta delle lettere chiedendo ad un vicino di ritirarla.
  • Non divulgate neanche la data del rientro e non date informazioni specifiche sulla vostra assenza attraverso i messaggi della vostra segreteria telefonica, del tipo “Salve, sarò assente per dieci giorni, ecc…”.

Giovani “Millennials” incoscienti? Eppure il 15% ha già un’assicurazione oltre a quella della moto o dell’auto

Giovani “Millennials” incoscienti?
Eppure il 15% ha già un’assicurazione
oltre a quella della moto o dell’auto

Le nuove generazioni sono sempre più attente a tutelare sé stesse e i propri beni. Potrà stupire, ma il 15% dei giovani possiede una polizza che non sia auto o moto e reputa la propria customer experience assicurativa positiva: è quanto emerge da una ricerca innovativa promossa da BNP Paribas Cardif e realizzata dalla start-up Friendz 


I giovani rappresentano non solo il presente ma soprattutto il futuro di un Paese. Ma le aziende sanno ascoltare le loro esigenze e i loro bisogni? BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia*, lo ha fatto promuovendo una ricerca realizzata dalla start-up Friendz, per rilevare il sentiment dei millennials sulla customer experience nei mercati digitali, con un focus sul mercato assicurativo.

I risultati? Sotto molti punti di vista sorprendenti. Nonostante i luoghi comuni, è emerso che i millennials…
hanno una buona opinione del mondo assicurativo e sono tanti gli utenti digitali che, nonostante la giovane età, sono in possesso di un’assicurazione oltre a quella dell’auto o della moto, con particolare preferenza per le polizze vita o per la protezione della casa.

La ricerca, innovativa e unica nel suo genere, è stata condotta tramite app su un campione di 1.000 utenti digitali (18-35 anni) della community di Friendz, che per l’occasione sono stati coinvolti anche attraverso domande “non convenzionali” dove hanno potuto esprimere la loro creatività inviando selfie o video come risposta.

Il rapporto dei giovani con le Assicurazioni
I giovani hanno, quindi, un livello di soddisfazione alto: quasi sei su dieci (56%) valutano, infatti, l’esperienza con la propria assicurazione positiva e solo il 3% negativa. Sul perché si ritengano soddisfatti indicano come principali motivazioni la “chiarezza su cosa era incluso ed escluso dalla polizza” (per il 42%) e la “comunicazione con l’assistenza” (per il 24%).

Non solo. Chi pensa che ai giovani non interessino le assicurazioni oltre a quelle auto e moto deve ricredersi. Ben il 15% del totale a livello nazionale ne possiede almeno una, con la polizza Vita (49%) e la Casa (41%) le preferite, seguite dagli Oggetti (20%), la Salute (13%) e i Viaggi (5%). Una curiosità: se l’uomo è più attento alla casa, le giovani donne dedicano maggiore attenzione alla salute e alla tutela degli oggetti; la polizza vita è invece prerogativa delle fasce più “adulte” (26-35 anni).

Ma se gli utenti digitali sono particolarmente soddisfatti su molti aspetti, inclusi il prezzo (il 55% ha dato un voto oltre il 7), l’assistenza (56% oltre il 7) e il linguaggio assicurativo (56% oltre il 7), non mancano le criticità, come la velocità del risarcimento, che resta insufficiente per quasi 6 intervistati su dieci (57%). Un aspetto su cui le Compagnie dovranno lavorare per costruire un’assicurazione che sia sempre più in linea con le esigenze dei giovani utenti digitali. (fonte BNP Paribas Cardif)

Bimbi in auto, troppi incidenti: a Cantù l’ennesima vittima. Ma le cose cambiano

Bimbi in auto, troppi incidenti. A Cantù l’ennesima vittima. Ma le cose cambiano: sanzioni più pesanti per i genitori poco responsabili e nuove norme sui seggiolini.

La morte in auto della bambina di quattordici mesi a Cantù per non essere probabilmente stata assicurata a un seggiolino secondo la legge, ci spinge a tornare su un argomento purtroppo d’attualità.Troppo di frequente capita di notare per strada, sui veicoli in transito, bambini non adeguatamente agganciati ai seggiolini a norma con le relative cinture di sicurezza. Si vedono adulti che tengono il bambino in braccio stando accanto al guidatore, piccoli lasciati nel sedile posteriore liberi di muoversi o di affacciarsi ai finestrini. Ebbene, chi si rende colpevole di queste leggerezze dovrebbe sapere che sono 52 i bambini fino a 13 anni morti sulle strade nel 2016, dieci in più dell’anno precedente. Lo dice l’osservatorio dell’Asap, l’Associazione per la sicurezza stradale. In questo dato incidono purtroppo anche i comportamenti incoscienti degli adulti, che non rispettano le norme di sicurezza per i propri figli cui dovrebbero essere chiamati prima di tutto dall’amor figliale, poi dal buon senso e quantomeno dal Codice della strada. In una propria indagine, Altroconsumo ha calcolato che gli incidenti stradali e l’uso scorretto dei seggiolini auto sono la prima causa di morte per i minori tra i 5 e 12 anni.

Per far fronte a questi numeri drammatici, dal 2017 alcune norme sono cambiate.
Due nuovi regolamenti tecnici modificano la normativa europea ECE R44, cui fa riferimento l’art. 172 del Codice della Strada.

Altezza e non peso
Principalmente rimane fermo l’obbligo di utilizzo del seggiolino fino ai 150 cm di altezza (circa 12 anni). Vengono invece bandite le cosiddette “alzatine”, senza schienale, le quali infatti non permettono di allacciare in modo sicuro la cintura di sicurezza (fino ad ora ammesse a partire dai 15 kg di peso del bambino).

Anche la classificazione stessa dei seggiolini auto è cambiata, passando dai chilogrammi ai centimetri. Spesso i genitori conoscono meglio l’altezza del bambino piuttosto che il peso e questo ora può aiutarli nella scelta del giusto seggiolino. Inoltre, con la normativa R129, rispetto alla R44/04 è stata anche migliorata la facilità d’installazione del seggiolino sui sedili dell’auto, grazie ad accordi tra i loro produttori e i costruttori di veicoli.

Le sanzioni
Da gennaio 2017, la sanzione per l’uso scorretto dei seggiolini ammonta dagli 80 ai 323 euro, con rischio di sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, quando il conducente incorra in una delle violazioni per almeno due volte. Anche coloro che alterano il funzionamento dei dispositivi di ritenuta dei bambini sono assoggettabili a una sanzione amministrativa che va da 40 a 162 euro.

Sempre lo schienale
Ricordiamo che i bambini di statura inferiore ai 150 cm devono essere sempre assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso, di tipo omologato.
Da gennaio i bambini fino a 125 cm d’altezza dovranno essere protetti obbligatoriamente da un rialzo con schienale così da rendere più agevole ed efficace l’utilizzo della cintura di sicurezza. Nella seconda fase della normativa europea R129, in estate, entrambe le legislazioni saranno valide e gli automobilisti potranno scegliere se acquistare un seggiolino auto omologato secondo la normativa recente o meno. Dopo di che, la vendita dei seggiolini auto senza schienale sarà permessa solo per bimbi di altezza superiore ai 125 cm. Quelli con schienale garantiscono infatti un miglior posizionamento della cintura sulle spalle e una maggiore protezione in caso d’impatto laterale finché i giovanissimi non diventano più alti. Questo è un punto fondamentale: molto spesso i dispositivi di sicurezza nelle auto (come le cinture o gli airbag a tendina) non sono sviluppati per bambini sotto i 125 cm di altezza, per i quali si rivelano all’atto pratico inidonei. I test di prova e gli standard dei seggiolini auto in vendita sono invece da tempo sempre più restrittivi e vengono svolte anche simulazioni d’impatto laterale e non solo frontale.

Decade poi l’uso obbligatorio del sistema di ancoraggio ai sedili ISOFIX per i seggiolini utilizzati da bambini fra il metro e il metro e cinquanta di altezza. I seggiolini per bimbi più grandi potranno o meno essere cioè dotati di tale modalità di installazione a discrezione dell’acquirente.
La vita di ogni piccolo utente della strada, dipende anche da queste piccole, ma fondamentali, attenzioni.

A cura di Union Brokers

Consulenti assicurativi

Cellulari mentre si guida: più incidenti e vittime, ma il Governo sceglie la linea dura forse già da maggio

Cellulari mentre si guida: più incidenti e vittime, ma il Governo sceglie la linea dura forse già da maggio

Basta guardarsi intorno: le persone che usano lo smartphone mentre stanno guidando sono moltissime. Si arriva a eccessi come chi scrive messaggi mentre percorre una rotonda, o chi guida con una mano sola e con l’altra sorregge il telefono vicino al volto, pensando che dato che sta parlando in viva voce questo elimini il pericolo che sta causando per sé e per gli altri. Appoggiatelo al sedile se siete in viva voce, si sente lo stesso!

Un recente rapporto Dekra sulla sicurezza stradale ha semplicemente confermato quanto è sotto gli occhi di tutti: tre automobilisti su quattro usano il proprio smartphone mentre sono alla guida. E le attività principali sono svariate: telefonare, inviare messaggi, stare sui social, navigare su internet, farsi autoscatti e video mentre si è alla guida per poi condividerli online.

E così anche lo scorso anno gli incidenti stradali sono aumentati proprio a causa dell’uso al volante dei cellulari e le vittime hanno registrato un +1%. La causa è la distrazione. Gli italiani sono sempre pronti a stigmatizzare i comportamenti altrui, ma poi nel chiuso del proprio abitacolo razzolano proprio male. Tre persone su quattro significa trenta su quaranta, sessanta su ottanta. Sono percentuali inquietanti. Siete al bar e state leggendo questo articolo? Là fuori, di ottanta auto che stanno passando, ce ne sono sessanta condotte da degli incoscienti molti dei quali proprio in quel momento stanno usando il telefono mentre guidano, mandano messaggini teneri all’amante, cercano scarpe da ginnastica da comprare su siti di e-commerce divincolandosi nel traffico. È già una gran fortuna se non ne entra una direttamente in bar e si viene ad accomodare al vostro tavolino scaravoltando tutto.

Sanzioni più dure e ritiro della patente

La riforma del Codice della strada al vaglio della Commissione Trasporti del Senato cercherà di porre un argine a quanto accade. Attualmente, per chi viola l’art. 173 del codice della strada relativo anche all’uso di “apparecchi” durante la guida, è prevista una sanzione amministrativa (il pagamento di una somma da 161 a 646 euro) e la sottrazione di cinque punti dalla patente. Solamente in caso di recidiva, nei successivi due anni, è prevista la sospensione della patente per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi.

Con la riforma, ci sarà la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi già dalla prima violazione. Aumenteranno le sanzioni e si confermerà la decurtazione di cinque punti dalla licenza di guida.

Addirittura non è escluso che per anticipare i tempi l’Esecutivo decida di introdurre in anticipo per decreto i nuovi provvedimenti, già entro il mese di maggio. Lo ha ipotizzato il vice ministro dei Trasporti Riccardo Nencini. Un po’ com’è già accaduto per la legge sull’omicidio stradale con il precedente Governo. Il provvedimento di riforma del Codice della strada aveva infatti subito un rallentamento per la mancanza di copertura per alcune voci. Ora l’iter è ripreso e alcuni atti potrebbero avere un canale preferenziale veloce, tramite decreto.

Lo stesso Ministro Graziano Delrio ha spiegato che in pratica l’80% degli incidenti stradali in Italia sono causati dall’uso dei cellulari alla guida. Il Governo ha deciso di adottare una linea dura per correggere se sarà possibile i costumi alla guida dei molti italiani che dimostrano di non avere in sufficiente considerazione la propria sicurezza e quella altrui. Ha ritenuto cioè di dare ascolto alle indicazioni venute anche dal direttore nazionale della polizia stradale Giuseppe Bisogno, che ha ufficialmente spiegato: «Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, c’è un’intera generazione che arriva alla guida abituata a usare il cellulare da quando aveva 11, 12 anni e continua a farlo anche al volante, senza alcuna cautela».

Già nel 2015 le multe al proposito erano aumentate del 21% sull’anno precedente, raggiungendo il cospicuo numero di cinquantamila. Vedremo se i provvedimenti in arrivo sortiranno qualche risultato significativo.

Polizze auto temporanee fai da te online: attenzione alle truffe, sono in aumento

Polizze auto temporanee fai da te online:
attenzione alle truffe, sono in aumento

Le innegabili potenzialità delle rete nell’offrire opportunità su più fronti alla nostra vita coesistono come per tutte le umane cose con un “lato oscuro” spesso inquietante e pericoloso.

I truffatori sono sempre in agguato e trovano nel web un terreno assai fertile per le proprie malefatte. Il campo assicurativo non è esente da queste insidie e i pericoli insiti nella ormai diffusissima pratica delle polizze “fai da te” sono in aumento e documentati.

Per fortuna c’è chi si occupa di vigilare e di comunicare con la massima tempestività ogni elemento che possa aiutare gli utenti di internet a non incappare in brutte sorprese. Purtroppo non è materialmente possibile monitorare tutto e tutti ed evitare che fra le maglie dei controlli qualche realtà possa sfuggire, quantomeno per un po’ di tempo, e perpetrare truffe soprattutto ai danni dei più sprovveduti o inesperti. Un organismo che si occupa di segnalare i siti sospetti in campo assicurativo è l’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. In un recente comunicato stampa ha preso di mira citandolo dettagliatamente il sito www.leoneassicurazione.com “che si presenta – dice Ivass – come un’agenzia assicurativa plurimandataria e non è riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro, pertanto l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso lo stesso non è regolare”.
Il fenomeno è in aumento, nel 2015 ci furono solo tre segnalazioni di siti inaffidabili, nel 2016 diciassette e al momento ad aprile 2017 ci si attesta già sulle sette irregolarità. Siti di compagnie più o meno fantomatiche che emettono polizze non regolari quindi prive di efficacia.

Un altro sito segnalato dall’Ivass è Assicurazionitemporaneeonline.webnode.it, “che si presenta come un’agenzia assicurativa del gruppo ‘Assicurazioni Temporanee Trieste’ il quale – sottolinea l’Ivass – è apparentemente riconducibile alla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazione S.A. di cui riporta la denominazione e il logo”.

Il fatto è che Helvetia, compagnia molto conosciuta in Italia dove opera da più di sessant’anni nei rami Vita e Danni, con un volume di premi emessi ogni anno superiore agli 882 milioni di euro, ha comunicato “la propria estraneità alla commercializzazione di polizze tramite il suddetto sito, dichiarando di non aver alcun rapporto di collaborazione con soggetti che operano tramite lo stesso”. Tanto più che – ha ricordato ancora Helvetia – “le polizze Rc auto temporanee non rientrano tra i prodotti assicurativi offerti alla nostra clientela”.

Altri casi sono “Guidiassicura.it e Assitempo.it, che si presentano ciascuna come un’agenzia assicurativa plurimandataria riportando anche il nominativo di broker regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi, i quali tuttavia hanno poi dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite detti siti internet. Contibroker.it e il suddetto Leoneassicurazione.com si presentano come agenzie assicurative plurimandatarie che commercializzano, tra le altre, anche polizze Rc auto anche temporanee, ma non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel registro”.

L’elenco continua: “Assicurazionibrevi.it, ancora una volta attiva nell’offerta di polizze Rc auto anche temporanee, non solo non riporta alcun numero di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, ma neppure la denominazione o la ragione sociale del soggetto che intermedia le polizze. Infine anche Studiobovio.com si presenta come un’agenzia assicurativa plurimandataria, riporta un indirizzo corrispondente alla sede di una società che non svolge attività di intermediazione assicurativa e ha dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite il predetto sito internet”.

L’Ivass fornisce allora i criteri per difendersi dalle possibili truffe verificando alcuni requisiti che tutti i siti online devono avere per risultare affidabili. In essi dovete sempre trovare indicati:

a) i dati identificativi dell’intermediario;
b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi e ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

I siti web o i profili facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

− degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
− dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione”

− del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. (fonte: Ivass)

Medici e strutture sanitarie: la riforma è legge, entro luglio i decreti attuativi

Medici e strutture sanitarie: la riforma è legge, entro luglio i decreti attuativi

Dal 1° aprile la riforma Gelli sulla responsabilità medica è in vigore. Le strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori del settore sia in regime di libera professione che come dipendenti di un’azienda pubblica sono chiamati a rispondere a una serie di indicazioni di legge sulla complessa materia.

La riforma delinea uno scenario nel quale si cerca di dar vita a una serie di meccanismi e prassi a tutela dei pazienti, del personale medico, delle strutture sanitarie. Tutele che passano attraverso la stipula di specifiche polizze assicurative, la definizione di responsabilità, ruoli, buone pratiche, criteri di valutazione, documentazione e comunicazione. Chiunque operi nel campo medico è quindi tenuto a rendersi consapevolmente edotto delle regole vigenti per garantirsi la possibilità di svolgere in piena serenità la propria professione, in modo cioè congruente al quadro normativo delineato dalla nuova legge. Peraltro, alcuni dei contenuti del documento approvato dovranno aspettare per entrare in vigore l’emanazione di specifici decreti attuativi il cui termine di promulgazione è fissato fino al mese di luglio. Ossia non tutte le importanti novità del provvedimento introdotte nel nostro ordinamento sono già operative, bensì attendono di essere meglio specificate entro i suddetti termini.

Nel dettaglio possiamo scorrere gli aspetti salienti della materia:
Documentazione medica a chi la richieda

Tra le misure operative già dal primo aprile c’è innanzitutto l’obbligo per le aziende sanitarie di fornire, dietro richiesta degli interessati ed entro sette giorni dalla stessa, la documentazione sanitaria disponibile e le informazioni sulla vicenda clinica del richiedente. Le eventuali integrazioni dovranno essere fornite al massimo entro trenta giorni.

Obblighi di comunicazione ai medici

Non solo: non è prevista nessuna attesa per gli obblighi di comunicazione posti in capo alle strutture sanitarie e alle compagnie di assicurazione, le quali sono chiamate ad avvisare tempestivamente il medico in caso di avvio di una controversia che lo riguarda. Se tale comunicazione viene fornita dopo dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa stragiudiziale, l’azienda sanitaria o la compagnia perdono anzi il diritto di agire in rivalsa, laddove dovessero emergere profili di coinvolgimento del sanitario non avvisato tempestivamente.

Tentativo di conciliazione

Sin da subito, poi, diventa obbligatorio il tentativo di conciliazione mediante ATP preventivo all’instaurazione di una vera e propria causa avente come oggetto la responsabilità del sanitario, con la precisazione che è comunque ancora possibile intraprendere la strada alternativa del tentativo di mediazione.

Responsabilità civile e penale

Sono operative già dal primo aprile le norme più rilevanti della riforma Gelli, ovverosia quelle che modificano la responsabilità medica, sia sul piano civile che su quello penale.
Ci si riferisce, nel primo caso, alla creazione di un doppio binario che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del medico dipendente o comunque inquadrato all’interno della struttura (ma non del medico che ha assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio paziente).

Sul piano penale ci si riferisce, invece, alla nuova ipotesi di non punibilità per imperizia del medico che ha rispettato le linee guida da emanare entro il 30 giugno 2017 o, medio tempore, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Rivalsa

La legge numero 24/2017 produce pieni effetti sin da subito anche con riferimento alla rivalsa, che è stata sottoposta a vincoli temporali, quantitativi e applicativi.
Da qualche giorno, quindi, si deve tener conto del fatto che l’azione di rivalsa contro il sanitario responsabile del danno è possibile solo entro un anno dal risarcimento, per massimo tre annualità retributive lorde e solo in caso di dolo o colpa grave.

CTU
Da inizio mese, infine, sono applicabili i criteri e le regole introdotti nel procedimento di nomina dei medici consulenti tecnici del giudice nelle cause civili e penali.

Polizze

Veniamo, invece, alle novità che dovranno attendere ancora un po’ prima di iniziare ad esplicare i loro effetti. Tra queste spicca l’obbligo delle aziende sanitarie, sia pubbliche che private, e degli operatori medici di assicurarsi per le ipotesi di responsabilità professionale. I requisiti minimi delle polizze, le classi di rischio cui riferire i diversi massimali e i meccanismi di riserva finanziaria “per competenza” in caso di opzione per la self insurance retention, infatti, devono essere stabiliti da un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine ordinatorio del 30 luglio.

Azione diretta

Anche l’azione diretta del danneggiato contro l’impresa di assicurazione e contro l’operatore sanitario libero-professionista ha bisogno di un periodo in più, ovverosia quello che distanzia il primo aprile dalla data in cui sarà emanato il relativo decreto attuativo.

Fondo di garanzia
Si attende, inoltre, il decreto del Ministero della salute affinché divenga operativo il fondo di garanzia previsto per assicurare la copertura dei danni da responsabilità sanitaria, del quale devono essere definiti sia i meccanismi di alimentazione, che le modalità di costituzione e di intervento.

Osservatorio delle buone pratiche

L’operatività differita riguarda anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, al quale è affidato il compito di monitorare la colpa in sanità sulla base delle statistiche sui casi clinici con eventi avversi, sulla loro frequenza, sulle loro cause, sull’ammontare dei loro risarcimenti e sugli oneri finanziari derivanti dall’eventuale contenzioso. Per la sua istituzione bisogna attendere, infatti, un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il 1° luglio.

Linee guida

Infine, è il 30 luglio la data fissata per l’elaborazione delle linee guida contenenti le raccomandazioni per gli operatori sanitari il cui rispetto è condizione per l’applicazione dell’esimente in capo al sanitario che commetta errori per imperizia e metro di misura per valutarne la condotta.

Il compito di elaborare tali linee guida è degli organismi in possesso dei requisiti fissati per l’iscrizione presso l’albo istituito dal ministero della salute, che siano istituzioni ed enti pubblici e privati, società scientifiche e associazioni professionali.