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Assicurazioni e Banche diventano “strategiche”

 

Assicurazioni e Banche diventano “strategiche”

Fra le novità in pancia al nuovo decreto fiscale come lo stop alla fatturazione a 28 giorni per telefonia e pay-tv, il mini-scudo fiscale per ex residenti all’estero e transfrontalieri e l’allargamento delle detrazioni per gli affitti degli studenti fuori sede, ci sono in arrivo poteri speciali per il Governo anche su banche e assicurazioni. La mente corre subito a casi come Tim–Vivendi e società come Generali, da tempo nel mirino della finanza francese e tedesca. L’emendamento 14.2 al decreto fiscale che porta la firma dei senatori De Petris, Barozzino, Petraglia, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo e Uras (Gruppo Misto), propone infatti di allargare il campo d’azione dei poteri speciali in mano al governo introducendo fra i settori strategici per l’interesse del Paese anche il comparto “del credito e finanziario”, accanto a energia, trasporti e telecomunicazioni. Si tratta di un punto di non trascurabile importanza vista la ancora pronunciata debolezza del sistema finanziario italiano.

“Abbiamo deciso di presentare questo emendamento – ha spiegato a ilfattoquotidiano.it la senatrice Loredana De Pretis, esponente di Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà – perché l’ultima relazione dei servizi segreti al Parlamento ha evidenziato una fragilità del comparto creditizio e finanziario italiano e ha posto l’accento sul rischio che il settore diventi facile preda per appetiti stranieri come del resto in parte è già accaduto”. “È previsto dalla legge che ogni tre anni si possa rivedere l’elenco dei settori strategici e quindi noi crediamo sia l’occasione giusta per inserire nella lista anche il comparto del credito e più in generale finanziario, includendo così le compagnie assicurative”, ha aggiunto la senatrice.

“Il risparmio degli italiani fa gola del resto a molti operatori stranieri e al tempo stesso, nonostante la crisi abbia assottigliato la capacità delle famiglie di mettere soldi da parte, resta ancora un asset rilevante e assolutamente strategico per il Paese” conclude.

In questi anni il Paese ha letteralmente perso pezzi sotto i colpi di acquirenti stranieri e i settori finanziari non sono stati indenni dal processo di depauperamento. Un esempio l’attenzione straniera per gli asset finanziari italiani nella cessione di Pioneer, azienda di risparmio gestito venduta da Unicredit alla francese Amundi. Senza contare che anche le Assicurazioni Generali sono da tempo una preda ambita sia dalla tedesca Allianz che dalla francese Axa.

In effetti di queste possibile scelte normative di rilevanza strategica si parla da un po’, se è vero che già a marzo erano circolate indiscrezioni sulla volontà del governo di estendere il golden power al settore finanziario. Se la cosa non era già andata in porta e aveva subito una battuta d’arresto è stato a causa del fatto che il Tesoro temeva l’opposizione di Bruxelles. Non è escluso però che la questione possa essere in futuro terreno di confronti in sede europea.

Responsabilità sanitaria. Gelli: “Unico decreto attuativo entro gennaio per risolvere i nodi ancora irrisolti”


Responsabilità sanitaria. Gelli: “Unico decreto attuativo entro gennaio per risolvere i nodi ancora irrisolti”

Sono ancora almeno tre le questioni da risolvere per la legge sulla responsabilità sanitaria che richiedono l’emanazione di norme specifiche che ne risolvano l’applicazione: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap”. L’on. Federico Gelli, parlando della legge che porta anche il suo nome, la Gelli-Bianco approvata dal Parlamento in via definitiva il 28 febbraio 2017, ha assicurato che entro gennaio uscirà un unico complessivo decreto attuativo.

A sei mesi dall’approvazione della legge di cui ci occupammo a suo tempo anche nella nostra rubrica, legislatore, istituzioni e operatori, si sono confrontati durante un incontro organizzato martedì scorso a Roma. “Per la piena efficacia delle nuove norme sono indispensabili i decreti attuativi anche per sciogliere i numerosi punti cruciali ancora irrisolti”. Questa, in sintesi, la realtà della “nuova responsabilità sanitaria” emersa in un confronto tra legislatore, istituzioni e operatori.

Il dibattito ha analizzato le prime applicazioni, con relative esperienze e criticità, oltre allo stato dell’arte dei decreti attuativi. Le valutazioni degli operatori del settore, rispetto ai costi di gestione del rischio nel comparto, dicono che questo è stato fino ad oggi incerto, ma con la legge Gelli le cose possono cambiare e il mercato potrebbe riaprirsi, a condizione che venga ridefinito un patto tra l’assicurato e l’assicuratore, con un ruolo fondamentale degli intermediari.

“Per la prima volta – ha spiegato Gelli, deputato relatore e ‘padre’ della nuova legge – introduciamo il diritto alla sicurezza delle cure come parte integrante del diritto costituzionale alla salute. Il risk management viene messo a regime per tutte le strutture sanitarie – ha sottolineato – tutte le regioni, quindi, sono adesso chiamate a rilevare i dati e il decreto attuativo che istituisce l’Osservatorio Nazionale presso l’Agenas è già stato varato. I dati sono fondamentali in questo comparto e perciò è necessario passare dalla documentazione sanitaria cartacea, che è da terzo mondo, a quella elettronica. Ed è importante anche l’altro decreto attuativo, già approvato, sui requisiti delle società scientifiche accreditate – ha aggiunto Gelli – perché si riduce la giungla delle 600 società che esistevano fino ad oggi”.

Sono necessari ulteriori passi normativi, a proposito dei quali Gelli ha dichiarato che “entro gennaio ci sarà un unico decreto attuativo che affronterà tre delicate questioni assicurative ancora irrisolte: la retroattività e l’ultrattività delle polizze, i requisiti minimi per le assicurazioni e le autoassicurazioni, l’istituzione del Fondo di Garanzia per i pazienti danneggiati presso la Consap, che sarà sostitutivo del Fondo di Solidarietà previsto dal decreto Balduzzi, che invece verrà abrogato grazie all’approvazione anche da parte del Senato (dopo il via libera della Camera) del decreto sulle professioni sanitarie”.

Gelli ha poi comunicato che “entro un mese, invece, arriverà anche il decreto attuativo che definirà le modalità di definizione delle linee guida da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. In ogni caso è fondamentale la divisione fissata tra responsabilità contrattuale per le strutture ed extracontrattuale per i professionisti che lavorano nelle strutture. In ogni caso, ha concluso Gelli, “la legge è un punto di partenza e non di arrivo se riusciamo con i decreti attuativi a farla diventare finalmente operativa”.

L’incontro è proseguito con un’ulteriore tavola rotonda. Luigi Di Falco, Dirigente Responsabile Servizio Vita, Danni e Welfare di Ania, ha sottolineato quanto il settore possa essere ad un punto di svolta: “fino ad oggi – ha detto – c’è stata una vera e propria fuga dal comparto, sia da parte delle assicurazioni ma anche da parte delle strutture, che di fronte ai costi elevati hanno risposto con la formula dell’autoassicurazione, che spesso significa solo rinviare il problema”.

Il presidente e Ad di Consap, sul tema ha specificato che “il Fondo di Garanzia servirebbe proprio a calmierare il mercato. Solo che ad oggi il finanziamento è fissato con il 4% delle polizze, pari a 25 milioni di euro, che potrebbero essere limitati rispetto al miliardo che viene ipotizzato come necessario”.

“Le linee guida non sono risolutive di tutto il problema – ha spiegato Primiano Iannone, Direttore del Centro Nazionale Eccellenza Clinica e Sicurezza delle Cure dell’Istituto Superiore di Sanità – perché bisogna privilegiare l’aspetto pratico e non prescrittivo delle nuove regole”.

“E poi cambiano le norme sul regresso, sulla rivalsa, sull’erogazione dei risarcimenti – ha detto Paolo Crea, Vice Procuratore del Lazio della Corte dei Conti – il medico finalmente non è più sotto assedio, anche se alla normativa servirebbero comunque delle modifiche”.

Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora, via gli “infortuni”


Polizza obbligatoria avvocati, si cambia ancora,

via gli “infortuni”

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha recepito l’invito del presidente del Consiglio nazionale forense a modificare la norma riguardante l’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa che comprenda anche la copertura da infortuni. A prevedere l’obbligatorietà, sia per l’avvocato che per i suoi collaboratori, dipendenti e praticanti, è stata la legge di riforma della professione forense, la 247 del 31 dicembre 2012, all’articolo 12. Con il decreto 22 settembre 2016 del ministero della Giustizia sono state stabilite le «Condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato».

Quel Dm, in merito alla polizza infortuni, aveva precisato all’articolo 4 che l’assicurazione doveva essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non fosse operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.

Attualmente, il testo della legge di cui è stata richiesta modifica recita infatti: «All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale».

Già nelle ore in cui stava per scattare l’obbligo assicurativo, scadenza fissate per l’11 ottobre scorso, il ministero aveva prorogato di trenta giorni il termine per permettere una miglior definizione della convenzione che il Consiglio nazionale forense stava concordando con una compagnia privata vincitrice del relativo bando. A quanto pare però lo scenario ha richiesto un ulteriore cambio di indirizzo, dato che il presidente del Cnf Andrea Mascherin il 26 ottobre ha inviato una nota al Guardasigilli chiedendo di prevedere come “facoltativa” la garanzia infortuni, data anche l’eccessiva onerosità di tale obbligo per quanto riguarda i dipendenti titolari di rapporto di lavoro subordinato e dal momento che molti di loro –
specialmente i collaboratori degli studi legali – godono già della copertura assicurativa dell’INAIL.

La risposta del Ministro Orlando

Il Ministro Orlando ha risposto con una nota «che la proposta di modifica è stata trasmessa all’Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta di modifica», che probabilmente troverà spazio nella manovra attualmente in discussione.

«L’obbligo assicurativo in materia di infortuni appare probabilmente eccessivo», ha scritto Mascherin, sottolineando come «i dipendenti godano già di copertura assicurativa in quanto lavoratori subordinati».

Cosa dice la legge?

Come indicato nel regolamento sull’assicurazione obbligatoria pubblicato lo scorso anno in Gazzetta Ufficiale, dal 2017 gli avvocati hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità civili derivanti dall’esercizio della propria professione. Ad essere coperti sono anche i danni causati dai collaboratori.

Polizza che copre diverse tipologie di danno:

  • patrimoniale;
  • non patrimoniale;
  • permanente;
  • temporaneo;
  • futuro.

C’è poi una seconda polizza obbligatoria per gli avvocati: quella infortunistica che copre i danni accidentali che potrebbero verificarsi nello studio legale. Nel dettaglio, l’articolo 12 – comma 2 – recita:

“All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

Un comma che quindi presto potrebbe sparire dalla legge, con la polizza sugli infortuni che tornerebbe ad essere – per la felicità degli avvocati – facoltativa.

Obbligare gli avvocati a sottoscrivere due diverse polizze è inutile e a quanto pare lo stesso Ministro della Giustizia concorda con il CNF. L’assicurazione contro gli infortuni quindi tornerà ad essere facoltativa; saranno i singoli avvocati a decidere se sottoscriverla oppure no.

I tempi ora

Sarà comunque l’Ufficio legislativo a valutare se la proposta di modifica inviata dal Ministro debba essere approvata. Per saperne di più dovremo attendere ancora qualche giorno poiché – come confermato da Orlando – questa proposta verrà valutata ai fini di un “esame nell’ambito della sessione parlamentare di bilancio”. Una possibile modifica del testo quindi – se ci sarà – verrà completata entro la fine dell’anno, con la polizza assicurativa contro gli infortuni che tornerà ad essere facoltativa a partire dal 2018.

L’anf approva ma con ironia

Per il segretario generale dell’Associazione nazionale forense Luigi Pansini «L’intervento è sicuramente apprezzabile… tuttavia appare beffardo che politica e istituzioni si accorgano dell’obbligatorietà della polizza per gli infortuni a distanza di quasi cinque anni dall’approvazione della legge ordinamentale forense e di un anno dall’adozione del regolamento attuativo». L’ennesimo smacco per chi ha rispettato le regole e si è già assicurato (e, secondo le stime di Anf, parliamo di circa il 50% degli “obbligati”) .

Poche case assicurate contro le catastrofi naturali, ma il Governo pensa a degli incentivi

 

Poche case assicurate contro le catastrofi naturali,
ma il Governo pensa a degli incentivi

Che la cultura della gestione del rischio in Italia debba ancora fare molti passi è un fatto, lo dimostrano le cifre statistiche che riguardano un bene primario per le famiglie, la casa. Infatti, solo il 95% delle abitazioni italiane non è assicurato contro le calamità naturali e non possiamo certo dire di essere un Paese esente da rischi idrogeologici, meteorologici e sismici. Eppure la percentuale sale addirittura al 98% se si guarda allo specifico rischio terremoto. Solo l’ultimo terribile sisma del Centro Italia ha prodotto danni diretti e indiretti per oltre 23 miliardi, secondo i calcoli della Protezione civile. I danni diretti ai fabbricati (residenziali e non), secondo l’Ania (l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici), ammontano a oltre 5,7 miliardi. Ebbene, di questi, solo 200 milioni erano assicurati. Dal quadro tracciato da Ania emerge un Paese non ancora consapevole delle proprie fragilità. Basti pensare che la copertura più diffusa per le abitazioni resta quella per l’incendio, con 12,4 milioni di case assicurate nel 2016 su un totale di 31 milioni di unità (il 40% circa). Un numero buono ma non altissimo, soprattutto se pensiamo che è quello più alto.

Solo 35mila abitazioni assicurate

In ogni caso in queste polizze la copertura contro le calamità è di fatto assente: solo 176mila (2,2%)  proprietari hanno anche scelto di tutelarsi contro i danni da terremoti, pochi meno (173mila) solo contro le alluvioni e 58mila contro entrambi (dati di settembre 2016). In tutto parliamo di poco più di 400mila abitazioni, peraltro localizzate in due casi su tre nel Nord Italia. Un dato ancora marginale, anche se in leggera crescita rispetto al 2009, quando – si legge nella relazione – «le abitazioni assicurate per le catastrofi erano appena 35mila».

Imprese, assicurazioni a +18%

A tutelarsi di più contro questi rischi sono soprattutto le imprese che hanno assicurato capannoni e fabbricati produttivi. Secondo il rapporto Ania, per quest’anno l’esposizione complessiva delle compagnie sui rischi da calamità per quanto riguarda le imprese «si attesta a livelli che si aggirano intorno ai 600 miliardi», il 18% in più rispetto al 2016. E in questa scelta non sembra estranea la drammatica esperienza del terremoto 2009, che ha colpito Emilia Romagna e Lombardia. «In particolare – conferma il dossier – le Regioni che hanno contribuito maggiormente all’incremento delle esposizioni per quanto riguarda le imprese nel 2017 sono la Lombardia, il Lazio, la Toscana e l’Emilia Romagna».

Ma come convincere gli italiani ad assicurarsi?

Il tema dei disastri naturali e di come prevenirli o quanto meno attutirne le conseguenze è sempre più attuale e universale. Tra il 1996 e il 2016 5,3 miliardi di persone nel mondo sono state colpite da qualche catastrofe naturale che in 20 anni hanno provocato 1,5 milioni di vittime e 2,7 trillioni di dollari di danni. L’Italia come detto non è immune a queste eventi. Solo per i terremoti siamo il secondo Paese più esposto per l’altissimi frequenza di eventi. Ma più in generale se si conta anche il rischio idrogeologico si stima che il 78% delle abitazioni sia a rischio: in particolare il 55% della popolazione vive in un territorio dove rischia un danno idrogeologico, mentre il 35% delle case è ubicata in una zona dove si possono verificare eventi sismici (il 12% vive entrambi i rischi).

In un incontro di studio organizzato dal «Schult’z risk center» alla Camera sono stati affrontati diversi aspetti di questo tema fino al trasferimento del rischio con l’intervento delle assicurazioni e la possibilità di una copertura mediante lo strumento dei «catastrophe bond». Durante l’incontro è emersa anche una proposta che punta a coinvolgere i gestori delle utenze nel pagamento dei premi delle assicurazioni antisismiche di case, negozi e capannoni. L’idea, si articola su cinque caposaldi: che l’assicurazione contro i terremoti sia resa obbligatoria per legge; che i premi delle polizze vengano anticipati dalle società che gestiscono i servizi pubblici essenziali (acqua, luce, gas, telefonia); che l’obbligatorietà delle assicurazioni antisismiche consenta la creazione di economie di scala con una significativa riduzione dei premi (circa 8-10 euro al mese); che gli assicurati restituiscano alla società il premio rateizzato sulle bollette con il premio totalmente deducibile da Irpef o Ires.

Cosa fa il Governo

Per andare oltre l’attuale 2% di polizze assicurative dell’abitazione contro le calamità naturali, il Governo gioca la carta del doppio sconto fiscale: a prevederlo è l’ultima bozza del Ddl di bilancio. Da una parte viene riconosciuta una detrazione Irpef del 19% sul prezzo delle polizze sottoscritte dal prossimo 1° gennaio per assicurare la casa contro i danni da terremoti, alluvioni e altre calamità. Inoltre viene cancellata, sempre per le future polizze «catastrofali», la tassa (agli assicurati non sempre nota) del 22,25% corrisposta sul premio del ramo danni.

Quello delle polizze obbligatorie resta invece un argomento molto controverso per il fatto che gli oneri andrebbero solo a carico dei privati, con il fronte dei proprietari – Confedilizia in testa – contrario a quella che viene vista come «un’ulteriore tassa per i proprietari immobiliari». L’associazione ha più volte ricordato come contributi con queste stesse finalità siano già versati da anni per i consorzi di bonifica. Anche il Governo ha quindi abbandonato (per ora) l’idea, preferendo scommettere sulla prevenzione con i bonus fiscali per i lavori di messa in sicurezza anti-sismica, che da quest’anno, e fino al 2021, potranno arrivare a restituire con il meccanismo delle detrazioni Irpef l’85% della spesa sostenuta. (fonte Sole24Ore)

Violati i dati nei computer di un famoso studio legale delle Bermuda, noto paradiso fiscale


Violati i dati nei computer di un famoso studio legale delle Bermuda, noto paradiso fiscale. A rischio informazioni riservate sugli interessi di società offshore milionarie di tutto il mondo finanziario.


Pare non esistano difese perfettamente impenetrabili davanti agli attacchi degli “hacker” e dei “cracker” più esperti. Per aziende, professionisti, enti è oggi una priorità non rimandabile quella di tutelarsi con adeguate polizze, per limitare i danni di tali incursioni, cui siamo sempre più tutti esposti.

Il Sole 24 Ore ci informa oggi della violazione dei computer della Appleby, uno dei maggiori studi legali nei paradisi fiscali con sede nelle isole Bermuda.http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-10-25/bermuda-hackerati-dati-migliaia-societa-offshore-tremano-evasori-fiscali-tutto-mondo-094312.shtml?uuid=AEcFvGvC

Assicurazioni: ma perché dovrei affidarmi a un broker?



Assicurazioni: ma perché dovrei affidarmi a un broker?

“Ma perché dovrei affidarmi a un broker assicurativo per trovare le mie polizze?”. Giustamente te lo puoi chiedere, soprattutto oggi come oggi con il fai da te on line così facile e a portata di smartphone.

Però ti sei chiesto anche quanto davvero conosci la materia assicurativa? Le norme che cambiano di continuo? Le clausole inserite nei contratti, i tanti distinguo, le eccezioni? Le mille insidie delle normative e dei modelli di business necessariamente applicati dalle tante compagnie ai propri prodotti? Davvero pensi che questa sia una materia “facile”? Davvero hai tutto questo tempo per occupartene in prima persona?

Se ti appoggi in alternativa a un agente di una compagnia, il “tuo” agente, egli ti proporrà per forza di cose sempre le soluzioni della propria azienda, mentre il “tuo” broker ti ascolterà per capire le tue necessità poi cercherà sul mercato la polizza migliore per te fra tutte quelle offerte dalle diverse compagnie operanti.

Possiamo segnalarti altri vantaggi?
Alle scadenze non dovrai più pensare, ci penseremo noi per te, così come in caso di sinistro avrai il supporto della compagnia e però anche il nostro e vigileremo che tu sia assistito come meriti secondo gli accordi stipulati. Inoltre col mutare di leggi e scenari aggiorneremo i tuoi contratti per ottimizzarne sempre l’efficacia e il rapporto qualità prezzo.

Dalla tua professione nel pubblico come nel privato, dalla tua azienda, ai tuoi beni, alle persone care, puoi darci mandato di gestire le tue tutele assicurative e vivere la tua vita in totale serenità.

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Polizze professionali obbligatorie anche per gli Ingegneri

 

Polizze professionali obbligatorie 

anche per gli Ingegneri.

In questi giorni è d’attualità l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare polizze professionali per la propria attività legale. In effetti però quest’obbligo riguarda tutte le categorie aderenti a ordini professionali (giornalisti esclusi) già in base al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011 ed entrato in vigore nel 2013. Nella prassi fino ad ora l’inadempienza in merito a questa norma non era però sanzionata.

Fra le categorie interessate vogliamo portare la nostra attenzione oggi su quella degli Ingegneri, nel cui specifico professionale insistono molteplici fattori potenziali di rischio e criticità che richiedono grande attenzione preventiva sotto l’aspetto assicurativo.

Cosa copre la RC professionale ingegneri?

Grazie alla sottoscrizione della polizza Rc professionale gli ingegneri si tutelano da eventuali errori o negligenze commessi nell’espletamento della propria attività lavorativa. Possono ricevere regolare rimborso nel caso di perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi, anche per le spese legali eventualmente sostenute durante un contenzioso.

Nelle costruzioni e impiantistica, tanto per fare un banale esempio, si può incorrere in errori come un calcolo errato dell’altezza dei pilastri di un edificio industriale, o in presunte mancanze ascrivibili all’attività di direzione dei lavori, così come in responsabilità nel merito dell’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Chi la deve sottoscrivere?

Come evidenzia il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’obbligo di sottoscrizione della polizza è tale soltanto nel caso in cui l’iscritto all’Ordine eserciti realmente la professione e in forma autonoma.

La norma vuole che sia soggetto a obbligo chi pone la firma su un progetto ed esclude chi invece ha un rapporto di lavoro dipendente in forma pubblica o privata. Infatti nel caso di attività svolta alle dipendenze di qualcuno, sarà il datore di lavoro ad assumersi l’onere della copertura assicurativa.

Se il collaboratore viene assunto dallo studio grazie a un contratto di lavoro subordinato “non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma”, in questo caso infatti le prestazioni coinvolgono in prima persona la struttura organizzativa dello studio e “saranno perciò coperte dall’assicurazione stipulata dal titolare”.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione coinvolga il titolare di una partita iva o un consulente esterno, vige invece l’obbligo per il professionista che presta la propria attività di sottoscrivere una polizza individuale che lo preservi dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

Per saperne di più vale la pena di scorrere le linee guida redatte dal Cni soprattutto laddove si specifica che “Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza”.

Per tutti coloro che sono soggetti alla sottoscrizione di una polizza è buona norma essere in regola prima dell’assunzione di un qualsiasi incarico. Come stabilisce la legge infatti è un diritto del cliente chiedere di poter prendere visione della polizza prima di affidare definitivamente l’incarico al professionista. La polizza garantisce una regolare copertura a favore di liberi professionisti, studi associati, ma anche dipendenti, praticanti e collaboratori.

Come scegliere la polizza
La sottoscrizione di una polizza professionale Rc ingegneri comporta un’analisi preventiva ed una lettura attenta della documentazione prima di apporre la firma sul contratto. È inoltre importante fare estrema attenzione alla compilazione del questionario allegato al fascicolo della polizza e considerare attentamente elementi quali il massimale, la franchigia, le spese legali, la presenza eventuale di una doppia polizza.

Come sempre ci permettiamo di consigliare, data la vastità del mercato e la complessità della materia, di affidarsi a un buon intermediario assicurativo che potrà estrapolare fra le tante soluzioni proposte dalle diverse compagnie quella più idonea a rispondere alle esigenze del singolo professionista. L’importanza del broker assicurativo, in questa stagione del “fai da te” diffuso e favorito dai molti strumenti offerti dal web, si fa ancora più centrale e dirimente proprio per muoversi negli scenari legati alla complessità normativa e di soluzioni che riguardano il mondo delle attività professionali, delle aziende, degli enti. (fonte: EdilTecnico)

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati

 

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati.

In accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense, il ministero della Giustizia ha emanato un decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11 ottobre, che prevede il rinvio di 30 giorni dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa professionale.

La decisione è stata presa per permettere la definizione di una convenzione che il Cnf sta stringendo con una compagnia aggiudicataria di un’apposita gara indetta lo scorso settembre per – recita il titolo – una “polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini Professionali, sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni”. Al momento si lavora sul primo lotto del bando e a breve il Consiglio Nazionale Forense fornirà notizia anche sulla aggiudicazione del lotto n. 2. Si tratta di una ulteriore gara europea indetta per i servizi assicurativi per gli avvocati relativa a “infortuni completa”, con pubblicazione della polizza sul sito web www.consiglionazionaleforense.it e con possibilità di sottoscrizione on-line, così come già per la polizza compresa nel lotto n. 1 del bando “RC professionale e patrimoniale e infortuni ex-lege”.

Nella seduta amministrativa dello scorso 22 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la aggiudicazione alla Compagnia AIG Europe della gara Come da comunicazione del 10 ottobre 2017 del primo lotto.

Perché una polizza professionale

Le ‘RC (acronimo di Responsabilità Civile) Professionali’ sono polizze assicurative che hanno lo scopo di coprire economicamente un rischio, in questo caso derivante dall’esercizio di un’attività professionale, nel caso in cui il professionista commetta un errore.

Quali errori può fare un professionista? svariati.

– negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.

– imprudenza: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.

– imperizia: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale.

La colpa in cui si può incorrere ha anche diversi livelli di gravità:

– Colpa Lievissima

– Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.

– Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Polizze avvocati entro l’11 ottobre, ma c’è il rischio caos

 

Polizze avvocati entro l’11 ottobre, 

ma c’è il rischio caos

L’11 ottobre scade il termine entro il quale gli avvocati dovranno dotarsi di una polizza assicurativa per la propria attività o adeguare l’esistente alle nuove norme, secondo quanto previsto dal Decreto legge del settembre 2016. Da più parti si paventa però un rischio caos dovuto al fatto che con l’introduzione della clausola sull’estensione per dieci anni delle garanzie dopo la chiusura del contratto (Legge sulla concorrenza 124/2017), nascono alcuni interrogativi sull’applicazione delle norme e sul possibile aumento dei costi da sopportare.

La nuova disciplina, infatti, riguarda anche le polizze già in essere, molte delle quali propongono già l’allungamento della copertura assicurativa in caso di cessazione dell’attività da parte del professionista.

Suggerita dall’Antitrust, c’è una norma infatti che prevede che la copertura rimanga per dieci anni dopo la cessata professione, relativamente a fatti verificatisi quando la polizza era ancora attiva. Ciò «salva la libertà contrattuale delle parti», cioè l’obbligo è che tale opzione venga proposta, non che venga obbligatoriamente inserita fra le clausole del contratto così come poi viene stipulato.

Dato che l’offerta attuale è basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate solo mentre la polizza è attiva), per l’Antitrust tale assetto può limitare la mobilità dei professionisti da una compagnia all’altra, danneggiando quindi lo svilupparsi di una reale concorrenza sul mercato assicurativo. Essi potrebbero infatti temere di perdere risarcimenti relativi a fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza. Il legislatore, sollecitato dall’Antitrust in proposito, ha optato per un obbligo di offerta non vincolato alla chiusura dell’attività «ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla loss occurence» affermano dall’autorità del Garante.

Rapporti che si complicano

Secondo gli operatori ora ci sarà il rischio di confusione sul soggetto tenuto a risarcire, di sovrapposizioni fra coperture, di aumenti dei contenziosi, visto che di fatto molte convenzioni contengono già oggi periodi di retroattività o ultrattività agganciata alla cessazione dell’attività professionale dell’assicurato.

Parere diverso da Ania, (l’associazione fra le assicurazioni), secondo la quale la nuova legge punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l’attività». Occorre quindi – aggiunge l’Ania – precostituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l’ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno».

Un aumento dei costi?

Sul piano dei costi va considerato che le polizze che attualmente prevedono l’estensione temporale delle coperture vincolata alla cessazione dell’attività hanno dei sovrapprezzi parametrizzati al periodo di garanzia aggiuntivo. Cadendo tale vincolo potrebbero aumentare anche in modo considerevole e qualche professionista meno esperto potrebbe cadere nell’errore di pagare l’estensione ogni anno, quando gli servirebbe farlo solo in caso di reale chiusura dell’attività o di cambiamento della Compagnia assicurante.

Cosa che rischierebbe di vanificare la nuova normativa poiché l’assicurato, per contenere i costi, potrebbe decidere di non includere la postuma nella propria polizza, non essendo obbligatoria.

Aziende: danni da eventi climatici e polizze. Italia in ritardo come al solito

 

Aziende: danni da eventi climatici e polizze: 

Italia in ritardo come al solito

Tempestività in Italia? “Non pervenuta”. Le tempeste sì però, sempre più spesso. Tanto per cambiare altrove si sono attivati da tempo prima di noi. Nella prevenzione del rischio legato al maltempo le aziende americane sono infatti più avanti di quelle italiane. Il fatto è che ben il 70% di esse sono esposte in qualche forma, anche quelle non necessariamente appartenenti al comparto agricolo. Si pensi che nel 2016 negli Usa i danni per la sola cosiddetta “grandine grossa” ammontano a bilioni di dollari. Immaginate altri settori come i voli aerei interni per esempio. Ma anche l’energia, la vendita al dettaglio, gli alimentari, l’abbigliamento, il turismo, la distribuzione, trasporti ed edilizia si rivelano non meno sensibili a cambiamenti climatici anche modesti, quanto lo sono alle variazioni dei tassi di interesse o di cambio.

Del resto, alcuni punti percentuali di Pil sono mangiati dagli eventi “ordinari”, si intende che i dati non comprendono i costi imprevisti associati a quelli estremi, come uragani o tornado: si parla di comuni giornate di pioggia quando sarebbe previsto un sole primaverile, che ritarda per esempio le vendite delle collezioni primavera-estate nel fashion, di certi alimentari tipicamente stagionali (gelati) o le prenotazioni di viaggi e vacanze. Ma anche, nel settore energetico, la mancanza di vento o di sole può ridurre la prevista produzione di energia eolica/solare, nelle economie in cui le fonti rinnovabili hanno già un certo peso, come ad esempio in Germania.

Come difendersi

La gestione del rischio climatico consiste nel controllo dei rischi finanziari direttamente o indirettamente collegati al verificarsi di un evento meteorologico osservabile, o alla variabilità in un indice quantitativo sugli sbalzi di tempo atmosferico. Le coperture sono basate sulla registrazione accurata di dati meteo indipendenti, che vengono poi utilizzati in un indice sviluppato su misura per l’azienda di cui deve misurare la sensibilità del fatturato appunto a quelle variazioni. La disponibilità di dati meteo aggiornati è migliorata notevolmente negli ultimi dieci anni, migliorando così parallelamente la possibilità di effettuare una gestione strategica del rischio meteo e consentendo di prevedere coperture ad hoc anche in località remote del globo. L’abilità nella gestione del rischio tempo sta appunto nell’identificare e costruire l’indice giusto che rappresenti fedelmente il fenomeno e il relativo impatto sul business del cliente.

In Olanda c’è il “Frost Day”

Per far fronte a quest’ordine di rischi, il settore assicurativo ha sviluppato –specie in Paesi dai climi particolarmente ostili – soluzioni innovative a sostegno delle attività economiche più esposte a rischi climatici: ad esempio, in Olanda, dove il clima è ben più rigido del nostro per molti mesi all’anno, esistono clausole contrattuali che consentono agli operai edili di non lavorare (mantenendo comunque la paga pattuita): quando la temperatura scende al di sotto di una prefissata soglia ritenuta pericolosa per lavorare all’aperto, gli operai restano a casa, percepiscono la paga e la copertura assicurativa “Frost day” indennizza l’imprenditore del costo per le giornate lavorative perse.

E in Italia?

 In questo campo ci troviamo ancora ai primordi: si sta iniziando ora a offrire anche alle imprese nostrane prodotti assicurativi centrati sulla copertura dai rischi climatici. Si cominciano a sviluppare soluzioni ad hoc per il rischio climatico: non si tratta di polizze standardizzate, bensì di soluzioni tailor made che partono in primo luogo da un’analisi del rischio specifica per il settore merceologico di attività ed il singolo cliente in questione, per poi fornire una risposta ad hoc alle esigenze di quest’ultimo.

Ad esempio, per gli agricoltori italiani produttori di cereali, il clima è un fattore chiave del business, come per i sopracitati produttori di energia eolica tedeschi; un periodo di gelo durante la semina, una calura eccessiva mentre crescono le piante o piogge insistenti prima e durante la mietitura sono fra i fattori in grado d’impattare notevolmente sul raccolto e quindi sul fatturato dell’azienda agricola. Se chiedete a un agricoltore cosa teme per i propri raccolti, vi dirà che i fertilizzanti si possono controllare e che – perlopiù – di incendi non ne sono mai scoppiati, quindi alla fine il clima è l’unica vera preoccupazione. Quindi una polizza sui rischi climatici può essergli assai più utile di una tradizionale polizza sul raccolto, che copre tutti i rischi, da quelli legati ai pesticidi agli incendi e così via, perché in quelle coperture la valutazione del danno climatico subìto dipende dal perito, quindi si possono verificare controversie e a volte i rimborsi arrivano anche dopo un paio d’anni. Mentre con una polizza sul clima l’indennizzo è stabilito oggettivamente dall’intensità – poniamo – di precipitazioni registrate nel periodo e quindi si viene pagati nel giro di qualche giorno, indipendentemente dalla ricchezza o meno del raccolto finale.

Siamo ai primi passi di un segmento assicurativo per il mercato italiano nuovo ma promettente e da tenere sotto la lente, perché è probabile che presto ci riservi sviluppi molto interessanti. (Fonte Cineas)