Poche case assicurate contro le catastrofi naturali, ma il Governo pensa a degli incentivi

 

Poche case assicurate contro le catastrofi naturali,
ma il Governo pensa a degli incentivi

Che la cultura della gestione del rischio in Italia debba ancora fare molti passi è un fatto, lo dimostrano le cifre statistiche che riguardano un bene primario per le famiglie, la casa. Infatti, solo il 95% delle abitazioni italiane non è assicurato contro le calamità naturali e non possiamo certo dire di essere un Paese esente da rischi idrogeologici, meteorologici e sismici. Eppure la percentuale sale addirittura al 98% se si guarda allo specifico rischio terremoto. Solo l’ultimo terribile sisma del Centro Italia ha prodotto danni diretti e indiretti per oltre 23 miliardi, secondo i calcoli della Protezione civile. I danni diretti ai fabbricati (residenziali e non), secondo l’Ania (l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici), ammontano a oltre 5,7 miliardi. Ebbene, di questi, solo 200 milioni erano assicurati. Dal quadro tracciato da Ania emerge un Paese non ancora consapevole delle proprie fragilità. Basti pensare che la copertura più diffusa per le abitazioni resta quella per l’incendio, con 12,4 milioni di case assicurate nel 2016 su un totale di 31 milioni di unità (il 40% circa). Un numero buono ma non altissimo, soprattutto se pensiamo che è quello più alto.

Solo 35mila abitazioni assicurate

In ogni caso in queste polizze la copertura contro le calamità è di fatto assente: solo 176mila (2,2%)  proprietari hanno anche scelto di tutelarsi contro i danni da terremoti, pochi meno (173mila) solo contro le alluvioni e 58mila contro entrambi (dati di settembre 2016). In tutto parliamo di poco più di 400mila abitazioni, peraltro localizzate in due casi su tre nel Nord Italia. Un dato ancora marginale, anche se in leggera crescita rispetto al 2009, quando – si legge nella relazione – «le abitazioni assicurate per le catastrofi erano appena 35mila».

Imprese, assicurazioni a +18%

A tutelarsi di più contro questi rischi sono soprattutto le imprese che hanno assicurato capannoni e fabbricati produttivi. Secondo il rapporto Ania, per quest’anno l’esposizione complessiva delle compagnie sui rischi da calamità per quanto riguarda le imprese «si attesta a livelli che si aggirano intorno ai 600 miliardi», il 18% in più rispetto al 2016. E in questa scelta non sembra estranea la drammatica esperienza del terremoto 2009, che ha colpito Emilia Romagna e Lombardia. «In particolare – conferma il dossier – le Regioni che hanno contribuito maggiormente all’incremento delle esposizioni per quanto riguarda le imprese nel 2017 sono la Lombardia, il Lazio, la Toscana e l’Emilia Romagna».

Ma come convincere gli italiani ad assicurarsi?

Il tema dei disastri naturali e di come prevenirli o quanto meno attutirne le conseguenze è sempre più attuale e universale. Tra il 1996 e il 2016 5,3 miliardi di persone nel mondo sono state colpite da qualche catastrofe naturale che in 20 anni hanno provocato 1,5 milioni di vittime e 2,7 trillioni di dollari di danni. L’Italia come detto non è immune a queste eventi. Solo per i terremoti siamo il secondo Paese più esposto per l’altissimi frequenza di eventi. Ma più in generale se si conta anche il rischio idrogeologico si stima che il 78% delle abitazioni sia a rischio: in particolare il 55% della popolazione vive in un territorio dove rischia un danno idrogeologico, mentre il 35% delle case è ubicata in una zona dove si possono verificare eventi sismici (il 12% vive entrambi i rischi).

In un incontro di studio organizzato dal «Schult’z risk center» alla Camera sono stati affrontati diversi aspetti di questo tema fino al trasferimento del rischio con l’intervento delle assicurazioni e la possibilità di una copertura mediante lo strumento dei «catastrophe bond». Durante l’incontro è emersa anche una proposta che punta a coinvolgere i gestori delle utenze nel pagamento dei premi delle assicurazioni antisismiche di case, negozi e capannoni. L’idea, si articola su cinque caposaldi: che l’assicurazione contro i terremoti sia resa obbligatoria per legge; che i premi delle polizze vengano anticipati dalle società che gestiscono i servizi pubblici essenziali (acqua, luce, gas, telefonia); che l’obbligatorietà delle assicurazioni antisismiche consenta la creazione di economie di scala con una significativa riduzione dei premi (circa 8-10 euro al mese); che gli assicurati restituiscano alla società il premio rateizzato sulle bollette con il premio totalmente deducibile da Irpef o Ires.

Cosa fa il Governo

Per andare oltre l’attuale 2% di polizze assicurative dell’abitazione contro le calamità naturali, il Governo gioca la carta del doppio sconto fiscale: a prevederlo è l’ultima bozza del Ddl di bilancio. Da una parte viene riconosciuta una detrazione Irpef del 19% sul prezzo delle polizze sottoscritte dal prossimo 1° gennaio per assicurare la casa contro i danni da terremoti, alluvioni e altre calamità. Inoltre viene cancellata, sempre per le future polizze «catastrofali», la tassa (agli assicurati non sempre nota) del 22,25% corrisposta sul premio del ramo danni.

Quello delle polizze obbligatorie resta invece un argomento molto controverso per il fatto che gli oneri andrebbero solo a carico dei privati, con il fronte dei proprietari – Confedilizia in testa – contrario a quella che viene vista come «un’ulteriore tassa per i proprietari immobiliari». L’associazione ha più volte ricordato come contributi con queste stesse finalità siano già versati da anni per i consorzi di bonifica. Anche il Governo ha quindi abbandonato (per ora) l’idea, preferendo scommettere sulla prevenzione con i bonus fiscali per i lavori di messa in sicurezza anti-sismica, che da quest’anno, e fino al 2021, potranno arrivare a restituire con il meccanismo delle detrazioni Irpef l’85% della spesa sostenuta. (fonte Sole24Ore)

Violati i dati nei computer di un famoso studio legale delle Bermuda, noto paradiso fiscale


Violati i dati nei computer di un famoso studio legale delle Bermuda, noto paradiso fiscale. A rischio informazioni riservate sugli interessi di società offshore milionarie di tutto il mondo finanziario.


Pare non esistano difese perfettamente impenetrabili davanti agli attacchi degli “hacker” e dei “cracker” più esperti. Per aziende, professionisti, enti è oggi una priorità non rimandabile quella di tutelarsi con adeguate polizze, per limitare i danni di tali incursioni, cui siamo sempre più tutti esposti.

Il Sole 24 Ore ci informa oggi della violazione dei computer della Appleby, uno dei maggiori studi legali nei paradisi fiscali con sede nelle isole Bermuda.http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2017-10-25/bermuda-hackerati-dati-migliaia-societa-offshore-tremano-evasori-fiscali-tutto-mondo-094312.shtml?uuid=AEcFvGvC

Assicurazioni: ma perché dovrei affidarmi a un broker?



Assicurazioni: ma perché dovrei affidarmi a un broker?

“Ma perché dovrei affidarmi a un broker assicurativo per trovare le mie polizze?”. Giustamente te lo puoi chiedere, soprattutto oggi come oggi con il fai da te on line così facile e a portata di smartphone.

Però ti sei chiesto anche quanto davvero conosci la materia assicurativa? Le norme che cambiano di continuo? Le clausole inserite nei contratti, i tanti distinguo, le eccezioni? Le mille insidie delle normative e dei modelli di business necessariamente applicati dalle tante compagnie ai propri prodotti? Davvero pensi che questa sia una materia “facile”? Davvero hai tutto questo tempo per occupartene in prima persona?

Se ti appoggi in alternativa a un agente di una compagnia, il “tuo” agente, egli ti proporrà per forza di cose sempre le soluzioni della propria azienda, mentre il “tuo” broker ti ascolterà per capire le tue necessità poi cercherà sul mercato la polizza migliore per te fra tutte quelle offerte dalle diverse compagnie operanti.

Possiamo segnalarti altri vantaggi?
Alle scadenze non dovrai più pensare, ci penseremo noi per te, così come in caso di sinistro avrai il supporto della compagnia e però anche il nostro e vigileremo che tu sia assistito come meriti secondo gli accordi stipulati. Inoltre col mutare di leggi e scenari aggiorneremo i tuoi contratti per ottimizzarne sempre l’efficacia e il rapporto qualità prezzo.

Dalla tua professione nel pubblico come nel privato, dalla tua azienda, ai tuoi beni, alle persone care, puoi darci mandato di gestire le tue tutele assicurative e vivere la tua vita in totale serenità.

Contattaci ora e saremo felici di darti tutte le informazioni che desideri: http:
//www.unionbrokers.it/contatti

Polizze professionali obbligatorie anche per gli Ingegneri

 

Polizze professionali obbligatorie 

anche per gli Ingegneri.

In questi giorni è d’attualità l’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare polizze professionali per la propria attività legale. In effetti però quest’obbligo riguarda tutte le categorie aderenti a ordini professionali (giornalisti esclusi) già in base al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella legge 148/2011 ed entrato in vigore nel 2013. Nella prassi fino ad ora l’inadempienza in merito a questa norma non era però sanzionata.

Fra le categorie interessate vogliamo portare la nostra attenzione oggi su quella degli Ingegneri, nel cui specifico professionale insistono molteplici fattori potenziali di rischio e criticità che richiedono grande attenzione preventiva sotto l’aspetto assicurativo.

Cosa copre la RC professionale ingegneri?

Grazie alla sottoscrizione della polizza Rc professionale gli ingegneri si tutelano da eventuali errori o negligenze commessi nell’espletamento della propria attività lavorativa. Possono ricevere regolare rimborso nel caso di perdite generate da richieste di risarcimento avanzate da terzi, anche per le spese legali eventualmente sostenute durante un contenzioso.

Nelle costruzioni e impiantistica, tanto per fare un banale esempio, si può incorrere in errori come un calcolo errato dell’altezza dei pilastri di un edificio industriale, o in presunte mancanze ascrivibili all’attività di direzione dei lavori, così come in responsabilità nel merito dell’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Chi la deve sottoscrivere?

Come evidenzia il Centro studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’obbligo di sottoscrizione della polizza è tale soltanto nel caso in cui l’iscritto all’Ordine eserciti realmente la professione e in forma autonoma.

La norma vuole che sia soggetto a obbligo chi pone la firma su un progetto ed esclude chi invece ha un rapporto di lavoro dipendente in forma pubblica o privata. Infatti nel caso di attività svolta alle dipendenze di qualcuno, sarà il datore di lavoro ad assumersi l’onere della copertura assicurativa.

Se il collaboratore viene assunto dallo studio grazie a un contratto di lavoro subordinato “non avrà alcun obbligo di stipulare una polizza personale e autonoma”, in questo caso infatti le prestazioni coinvolgono in prima persona la struttura organizzativa dello studio e “saranno perciò coperte dall’assicurazione stipulata dal titolare”.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione coinvolga il titolare di una partita iva o un consulente esterno, vige invece l’obbligo per il professionista che presta la propria attività di sottoscrivere una polizza individuale che lo preservi dai “danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.

Per saperne di più vale la pena di scorrere le linee guida redatte dal Cni soprattutto laddove si specifica che “Ai fini dell’assunzione dell’obbligo di assicurazione, la posizione dei collaboratori e dei consulenti di studi professionali varia in funzione della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza”.

Per tutti coloro che sono soggetti alla sottoscrizione di una polizza è buona norma essere in regola prima dell’assunzione di un qualsiasi incarico. Come stabilisce la legge infatti è un diritto del cliente chiedere di poter prendere visione della polizza prima di affidare definitivamente l’incarico al professionista. La polizza garantisce una regolare copertura a favore di liberi professionisti, studi associati, ma anche dipendenti, praticanti e collaboratori.

Come scegliere la polizza
La sottoscrizione di una polizza professionale Rc ingegneri comporta un’analisi preventiva ed una lettura attenta della documentazione prima di apporre la firma sul contratto. È inoltre importante fare estrema attenzione alla compilazione del questionario allegato al fascicolo della polizza e considerare attentamente elementi quali il massimale, la franchigia, le spese legali, la presenza eventuale di una doppia polizza.

Come sempre ci permettiamo di consigliare, data la vastità del mercato e la complessità della materia, di affidarsi a un buon intermediario assicurativo che potrà estrapolare fra le tante soluzioni proposte dalle diverse compagnie quella più idonea a rispondere alle esigenze del singolo professionista. L’importanza del broker assicurativo, in questa stagione del “fai da te” diffuso e favorito dai molti strumenti offerti dal web, si fa ancora più centrale e dirimente proprio per muoversi negli scenari legati alla complessità normativa e di soluzioni che riguardano il mondo delle attività professionali, delle aziende, degli enti. (fonte: EdilTecnico)

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati

 

Rinviati i termini per la stipula della polizza obbligatoria per gli avvocati.

In accoglimento della richiesta del Consiglio Nazionale Forense, il ministero della Giustizia ha emanato un decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 dell’11 ottobre, che prevede il rinvio di 30 giorni dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa professionale.

La decisione è stata presa per permettere la definizione di una convenzione che il Cnf sta stringendo con una compagnia aggiudicataria di un’apposita gara indetta lo scorso settembre per – recita il titolo – una “polizza assicurativa a condizioni di particolare favore per gli Avvocati e gli Ordini Professionali, sia per la responsabilità professionale che per gli infortuni”. Al momento si lavora sul primo lotto del bando e a breve il Consiglio Nazionale Forense fornirà notizia anche sulla aggiudicazione del lotto n. 2. Si tratta di una ulteriore gara europea indetta per i servizi assicurativi per gli avvocati relativa a “infortuni completa”, con pubblicazione della polizza sul sito web www.consiglionazionaleforense.it e con possibilità di sottoscrizione on-line, così come già per la polizza compresa nel lotto n. 1 del bando “RC professionale e patrimoniale e infortuni ex-lege”.

Nella seduta amministrativa dello scorso 22 settembre, il Consiglio Nazionale Forense ha deliberato la aggiudicazione alla Compagnia AIG Europe della gara Come da comunicazione del 10 ottobre 2017 del primo lotto.

Perché una polizza professionale

Le ‘RC (acronimo di Responsabilità Civile) Professionali’ sono polizze assicurative che hanno lo scopo di coprire economicamente un rischio, in questo caso derivante dall’esercizio di un’attività professionale, nel caso in cui il professionista commetta un errore.

Quali errori può fare un professionista? svariati.

– negligenza: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un’attività.

– imprudenza: quando un’attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.

– imperizia: particolarmente importante per i professionisti, l’imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del chirurgo che cagiona un danno perché effettua un intervento in una branca della chirurgia in cui non ha esperienza professionale.

La colpa in cui si può incorrere ha anche diversi livelli di gravità:

– Colpa Lievissima

– Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.

– Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Polizze avvocati entro l’11 ottobre, ma c’è il rischio caos

 

Polizze avvocati entro l’11 ottobre, 

ma c’è il rischio caos

L’11 ottobre scade il termine entro il quale gli avvocati dovranno dotarsi di una polizza assicurativa per la propria attività o adeguare l’esistente alle nuove norme, secondo quanto previsto dal Decreto legge del settembre 2016. Da più parti si paventa però un rischio caos dovuto al fatto che con l’introduzione della clausola sull’estensione per dieci anni delle garanzie dopo la chiusura del contratto (Legge sulla concorrenza 124/2017), nascono alcuni interrogativi sull’applicazione delle norme e sul possibile aumento dei costi da sopportare.

La nuova disciplina, infatti, riguarda anche le polizze già in essere, molte delle quali propongono già l’allungamento della copertura assicurativa in caso di cessazione dell’attività da parte del professionista.

Suggerita dall’Antitrust, c’è una norma infatti che prevede che la copertura rimanga per dieci anni dopo la cessata professione, relativamente a fatti verificatisi quando la polizza era ancora attiva. Ciò «salva la libertà contrattuale delle parti», cioè l’obbligo è che tale opzione venga proposta, non che venga obbligatoriamente inserita fra le clausole del contratto così come poi viene stipulato.

Dato che l’offerta attuale è basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate solo mentre la polizza è attiva), per l’Antitrust tale assetto può limitare la mobilità dei professionisti da una compagnia all’altra, danneggiando quindi lo svilupparsi di una reale concorrenza sul mercato assicurativo. Essi potrebbero infatti temere di perdere risarcimenti relativi a fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza. Il legislatore, sollecitato dall’Antitrust in proposito, ha optato per un obbligo di offerta non vincolato alla chiusura dell’attività «ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla loss occurence» affermano dall’autorità del Garante.

Rapporti che si complicano

Secondo gli operatori ora ci sarà il rischio di confusione sul soggetto tenuto a risarcire, di sovrapposizioni fra coperture, di aumenti dei contenziosi, visto che di fatto molte convenzioni contengono già oggi periodi di retroattività o ultrattività agganciata alla cessazione dell’attività professionale dell’assicurato.

Parere diverso da Ania, (l’associazione fra le assicurazioni), secondo la quale la nuova legge punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l’attività». Occorre quindi – aggiunge l’Ania – precostituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l’ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno».

Un aumento dei costi?

Sul piano dei costi va considerato che le polizze che attualmente prevedono l’estensione temporale delle coperture vincolata alla cessazione dell’attività hanno dei sovrapprezzi parametrizzati al periodo di garanzia aggiuntivo. Cadendo tale vincolo potrebbero aumentare anche in modo considerevole e qualche professionista meno esperto potrebbe cadere nell’errore di pagare l’estensione ogni anno, quando gli servirebbe farlo solo in caso di reale chiusura dell’attività o di cambiamento della Compagnia assicurante.

Cosa che rischierebbe di vanificare la nuova normativa poiché l’assicurato, per contenere i costi, potrebbe decidere di non includere la postuma nella propria polizza, non essendo obbligatoria.