Cellulari mentre si guida: più incidenti e vittime, ma il Governo sceglie la linea dura forse già da maggio

Cellulari mentre si guida: più incidenti e vittime, ma il Governo sceglie la linea dura forse già da maggio

Basta guardarsi intorno: le persone che usano lo smartphone mentre stanno guidando sono moltissime. Si arriva a eccessi come chi scrive messaggi mentre percorre una rotonda, o chi guida con una mano sola e con l’altra sorregge il telefono vicino al volto, pensando che dato che sta parlando in viva voce questo elimini il pericolo che sta causando per sé e per gli altri. Appoggiatelo al sedile se siete in viva voce, si sente lo stesso!

Un recente rapporto Dekra sulla sicurezza stradale ha semplicemente confermato quanto è sotto gli occhi di tutti: tre automobilisti su quattro usano il proprio smartphone mentre sono alla guida. E le attività principali sono svariate: telefonare, inviare messaggi, stare sui social, navigare su internet, farsi autoscatti e video mentre si è alla guida per poi condividerli online.

E così anche lo scorso anno gli incidenti stradali sono aumentati proprio a causa dell’uso al volante dei cellulari e le vittime hanno registrato un +1%. La causa è la distrazione. Gli italiani sono sempre pronti a stigmatizzare i comportamenti altrui, ma poi nel chiuso del proprio abitacolo razzolano proprio male. Tre persone su quattro significa trenta su quaranta, sessanta su ottanta. Sono percentuali inquietanti. Siete al bar e state leggendo questo articolo? Là fuori, di ottanta auto che stanno passando, ce ne sono sessanta condotte da degli incoscienti molti dei quali proprio in quel momento stanno usando il telefono mentre guidano, mandano messaggini teneri all’amante, cercano scarpe da ginnastica da comprare su siti di e-commerce divincolandosi nel traffico. È già una gran fortuna se non ne entra una direttamente in bar e si viene ad accomodare al vostro tavolino scaravoltando tutto.

Sanzioni più dure e ritiro della patente

La riforma del Codice della strada al vaglio della Commissione Trasporti del Senato cercherà di porre un argine a quanto accade. Attualmente, per chi viola l’art. 173 del codice della strada relativo anche all’uso di “apparecchi” durante la guida, è prevista una sanzione amministrativa (il pagamento di una somma da 161 a 646 euro) e la sottrazione di cinque punti dalla patente. Solamente in caso di recidiva, nei successivi due anni, è prevista la sospensione della patente per un periodo compreso tra 1 e 3 mesi.

Con la riforma, ci sarà la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi già dalla prima violazione. Aumenteranno le sanzioni e si confermerà la decurtazione di cinque punti dalla licenza di guida.

Addirittura non è escluso che per anticipare i tempi l’Esecutivo decida di introdurre in anticipo per decreto i nuovi provvedimenti, già entro il mese di maggio. Lo ha ipotizzato il vice ministro dei Trasporti Riccardo Nencini. Un po’ com’è già accaduto per la legge sull’omicidio stradale con il precedente Governo. Il provvedimento di riforma del Codice della strada aveva infatti subito un rallentamento per la mancanza di copertura per alcune voci. Ora l’iter è ripreso e alcuni atti potrebbero avere un canale preferenziale veloce, tramite decreto.

Lo stesso Ministro Graziano Delrio ha spiegato che in pratica l’80% degli incidenti stradali in Italia sono causati dall’uso dei cellulari alla guida. Il Governo ha deciso di adottare una linea dura per correggere se sarà possibile i costumi alla guida dei molti italiani che dimostrano di non avere in sufficiente considerazione la propria sicurezza e quella altrui. Ha ritenuto cioè di dare ascolto alle indicazioni venute anche dal direttore nazionale della polizia stradale Giuseppe Bisogno, che ha ufficialmente spiegato: «Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, c’è un’intera generazione che arriva alla guida abituata a usare il cellulare da quando aveva 11, 12 anni e continua a farlo anche al volante, senza alcuna cautela».

Già nel 2015 le multe al proposito erano aumentate del 21% sull’anno precedente, raggiungendo il cospicuo numero di cinquantamila. Vedremo se i provvedimenti in arrivo sortiranno qualche risultato significativo.

Polizze auto temporanee fai da te online: attenzione alle truffe, sono in aumento

Polizze auto temporanee fai da te online:
attenzione alle truffe, sono in aumento

Le innegabili potenzialità delle rete nell’offrire opportunità su più fronti alla nostra vita coesistono come per tutte le umane cose con un “lato oscuro” spesso inquietante e pericoloso.

I truffatori sono sempre in agguato e trovano nel web un terreno assai fertile per le proprie malefatte. Il campo assicurativo non è esente da queste insidie e i pericoli insiti nella ormai diffusissima pratica delle polizze “fai da te” sono in aumento e documentati.

Per fortuna c’è chi si occupa di vigilare e di comunicare con la massima tempestività ogni elemento che possa aiutare gli utenti di internet a non incappare in brutte sorprese. Purtroppo non è materialmente possibile monitorare tutto e tutti ed evitare che fra le maglie dei controlli qualche realtà possa sfuggire, quantomeno per un po’ di tempo, e perpetrare truffe soprattutto ai danni dei più sprovveduti o inesperti. Un organismo che si occupa di segnalare i siti sospetti in campo assicurativo è l’Ivass – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. In un recente comunicato stampa ha preso di mira citandolo dettagliatamente il sito www.leoneassicurazione.com “che si presenta – dice Ivass – come un’agenzia assicurativa plurimandataria e non è riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro, pertanto l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso lo stesso non è regolare”.
Il fenomeno è in aumento, nel 2015 ci furono solo tre segnalazioni di siti inaffidabili, nel 2016 diciassette e al momento ad aprile 2017 ci si attesta già sulle sette irregolarità. Siti di compagnie più o meno fantomatiche che emettono polizze non regolari quindi prive di efficacia.

Un altro sito segnalato dall’Ivass è Assicurazionitemporaneeonline.webnode.it, “che si presenta come un’agenzia assicurativa del gruppo ‘Assicurazioni Temporanee Trieste’ il quale – sottolinea l’Ivass – è apparentemente riconducibile alla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazione S.A. di cui riporta la denominazione e il logo”.

Il fatto è che Helvetia, compagnia molto conosciuta in Italia dove opera da più di sessant’anni nei rami Vita e Danni, con un volume di premi emessi ogni anno superiore agli 882 milioni di euro, ha comunicato “la propria estraneità alla commercializzazione di polizze tramite il suddetto sito, dichiarando di non aver alcun rapporto di collaborazione con soggetti che operano tramite lo stesso”. Tanto più che – ha ricordato ancora Helvetia – “le polizze Rc auto temporanee non rientrano tra i prodotti assicurativi offerti alla nostra clientela”.

Altri casi sono “Guidiassicura.it e Assitempo.it, che si presentano ciascuna come un’agenzia assicurativa plurimandataria riportando anche il nominativo di broker regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi, i quali tuttavia hanno poi dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite detti siti internet. Contibroker.it e il suddetto Leoneassicurazione.com si presentano come agenzie assicurative plurimandatarie che commercializzano, tra le altre, anche polizze Rc auto anche temporanee, ma non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel registro”.

L’elenco continua: “Assicurazionibrevi.it, ancora una volta attiva nell’offerta di polizze Rc auto anche temporanee, non solo non riporta alcun numero di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, ma neppure la denominazione o la ragione sociale del soggetto che intermedia le polizze. Infine anche Studiobovio.com si presenta come un’agenzia assicurativa plurimandataria, riporta un indirizzo corrispondente alla sede di una società che non svolge attività di intermediazione assicurativa e ha dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite il predetto sito internet”.

L’Ivass fornisce allora i criteri per difendersi dalle possibili truffe verificando alcuni requisiti che tutti i siti online devono avere per risultare affidabili. In essi dovete sempre trovare indicati:

a) i dati identificativi dell’intermediario;
b) l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
c) il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi e ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

I siti web o i profili facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

− degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
− dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione”

− del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30. (fonte: Ivass)

Medici e strutture sanitarie: la riforma è legge, entro luglio i decreti attuativi

Medici e strutture sanitarie: la riforma è legge, entro luglio i decreti attuativi

Dal 1° aprile la riforma Gelli sulla responsabilità medica è in vigore. Le strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori del settore sia in regime di libera professione che come dipendenti di un’azienda pubblica sono chiamati a rispondere a una serie di indicazioni di legge sulla complessa materia.

La riforma delinea uno scenario nel quale si cerca di dar vita a una serie di meccanismi e prassi a tutela dei pazienti, del personale medico, delle strutture sanitarie. Tutele che passano attraverso la stipula di specifiche polizze assicurative, la definizione di responsabilità, ruoli, buone pratiche, criteri di valutazione, documentazione e comunicazione. Chiunque operi nel campo medico è quindi tenuto a rendersi consapevolmente edotto delle regole vigenti per garantirsi la possibilità di svolgere in piena serenità la propria professione, in modo cioè congruente al quadro normativo delineato dalla nuova legge. Peraltro, alcuni dei contenuti del documento approvato dovranno aspettare per entrare in vigore l’emanazione di specifici decreti attuativi il cui termine di promulgazione è fissato fino al mese di luglio. Ossia non tutte le importanti novità del provvedimento introdotte nel nostro ordinamento sono già operative, bensì attendono di essere meglio specificate entro i suddetti termini.

Nel dettaglio possiamo scorrere gli aspetti salienti della materia:
Documentazione medica a chi la richieda

Tra le misure operative già dal primo aprile c’è innanzitutto l’obbligo per le aziende sanitarie di fornire, dietro richiesta degli interessati ed entro sette giorni dalla stessa, la documentazione sanitaria disponibile e le informazioni sulla vicenda clinica del richiedente. Le eventuali integrazioni dovranno essere fornite al massimo entro trenta giorni.

Obblighi di comunicazione ai medici

Non solo: non è prevista nessuna attesa per gli obblighi di comunicazione posti in capo alle strutture sanitarie e alle compagnie di assicurazione, le quali sono chiamate ad avvisare tempestivamente il medico in caso di avvio di una controversia che lo riguarda. Se tale comunicazione viene fornita dopo dieci giorni dall’inizio della causa o della trattativa stragiudiziale, l’azienda sanitaria o la compagnia perdono anzi il diritto di agire in rivalsa, laddove dovessero emergere profili di coinvolgimento del sanitario non avvisato tempestivamente.

Tentativo di conciliazione

Sin da subito, poi, diventa obbligatorio il tentativo di conciliazione mediante ATP preventivo all’instaurazione di una vera e propria causa avente come oggetto la responsabilità del sanitario, con la precisazione che è comunque ancora possibile intraprendere la strada alternativa del tentativo di mediazione.

Responsabilità civile e penale

Sono operative già dal primo aprile le norme più rilevanti della riforma Gelli, ovverosia quelle che modificano la responsabilità medica, sia sul piano civile che su quello penale.
Ci si riferisce, nel primo caso, alla creazione di un doppio binario che prevede la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e quella extracontrattuale del medico dipendente o comunque inquadrato all’interno della struttura (ma non del medico che ha assunto espressamente un impegno contrattuale con il proprio paziente).

Sul piano penale ci si riferisce, invece, alla nuova ipotesi di non punibilità per imperizia del medico che ha rispettato le linee guida da emanare entro il 30 giugno 2017 o, medio tempore, le buone pratiche clinico-assistenziali.

Rivalsa

La legge numero 24/2017 produce pieni effetti sin da subito anche con riferimento alla rivalsa, che è stata sottoposta a vincoli temporali, quantitativi e applicativi.
Da qualche giorno, quindi, si deve tener conto del fatto che l’azione di rivalsa contro il sanitario responsabile del danno è possibile solo entro un anno dal risarcimento, per massimo tre annualità retributive lorde e solo in caso di dolo o colpa grave.

CTU
Da inizio mese, infine, sono applicabili i criteri e le regole introdotti nel procedimento di nomina dei medici consulenti tecnici del giudice nelle cause civili e penali.

Polizze

Veniamo, invece, alle novità che dovranno attendere ancora un po’ prima di iniziare ad esplicare i loro effetti. Tra queste spicca l’obbligo delle aziende sanitarie, sia pubbliche che private, e degli operatori medici di assicurarsi per le ipotesi di responsabilità professionale. I requisiti minimi delle polizze, le classi di rischio cui riferire i diversi massimali e i meccanismi di riserva finanziaria “per competenza” in caso di opzione per la self insurance retention, infatti, devono essere stabiliti da un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine ordinatorio del 30 luglio.

Azione diretta

Anche l’azione diretta del danneggiato contro l’impresa di assicurazione e contro l’operatore sanitario libero-professionista ha bisogno di un periodo in più, ovverosia quello che distanzia il primo aprile dalla data in cui sarà emanato il relativo decreto attuativo.

Fondo di garanzia
Si attende, inoltre, il decreto del Ministero della salute affinché divenga operativo il fondo di garanzia previsto per assicurare la copertura dei danni da responsabilità sanitaria, del quale devono essere definiti sia i meccanismi di alimentazione, che le modalità di costituzione e di intervento.

Osservatorio delle buone pratiche

L’operatività differita riguarda anche l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, al quale è affidato il compito di monitorare la colpa in sanità sulla base delle statistiche sui casi clinici con eventi avversi, sulla loro frequenza, sulle loro cause, sull’ammontare dei loro risarcimenti e sugli oneri finanziari derivanti dall’eventuale contenzioso. Per la sua istituzione bisogna attendere, infatti, un decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro il 1° luglio.

Linee guida

Infine, è il 30 luglio la data fissata per l’elaborazione delle linee guida contenenti le raccomandazioni per gli operatori sanitari il cui rispetto è condizione per l’applicazione dell’esimente in capo al sanitario che commetta errori per imperizia e metro di misura per valutarne la condotta.

Il compito di elaborare tali linee guida è degli organismi in possesso dei requisiti fissati per l’iscrizione presso l’albo istituito dal ministero della salute, che siano istituzioni ed enti pubblici e privati, società scientifiche e associazioni professionali.

Agricoltura: fondi UE per le assicurazioni, ma le polizze calano

Agricoltura: fondi UE per le assicurazioni, ma le polizze calano

Guidi: «Le risorse ci sono ma lo strumento è un “mostro” e non decolla»

«Gli agricoltori si stanno disaffezionando dallo strumento assicurativo, laddove invece l’obiettivo era quello di far crescere i contratti, con il rischio anche di perdere risorse comunitarie preziose che rischiano di tornare a Bruxelles». Lo ha denunciato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi nel corso della conferenza stampa indetta a Roma dall’Organizzazione degli imprenditori agricoli sul tema.

«Tra i paesi comunitari – ha proseguito Guidi nel suo intervento – l’Italia è uno di quelli che hanno puntato maggiormente sulle misure di prevenzione del rischio attraverso l’assicurazione agevolata dei prodotti agricoli; uno strumento in cui Confagricoltura crede fortemente e di cui ha sempre sollecitato la diffusione. D’altronde le risorse disponibili provenienti da Bruxelles sono interessanti: 1.600.000 euro per sei anni, dal 2015 al 2020, messi a disposizione del Piano di sviluppo rurale italiano».

Grandine, gelate, alluvioni, terremoti… cause di preoccupazione l’agricoltura ne ha sempre storicamente patite e con l’imprevedibilità degli eventi deve convivere. Eppure le polizze stipulate calano. «Nel 2015 è cambiato completamente il sistema di sostegno – ha osservato Guidi – passando dalla piattaforma nazionale a quella europea è stato creato un mostro. Non si è riusciti a creare un modello assicurativo che sia agevolmente fruibile. Burocrazia, errori gestionali e procedure informatiche ancora non definite per la compilazione dei piani assicurativi individuali (Pai) ritardano l’erogazione dei contributi comunitari.

E così ci troviamo che si è aperta la nuova campagna assicurativa 2017 per le produzioni agricole mentre si sta ancora provvedendo ai primi pagamenti alle aziende delle polizze agevolate che si riferiscono alle domande del 2015. In questo modo si mette in crisi pure il sistema dei consorzi di difesa (che anticipano i premi dei produttori). C’è poi – ha aggiunto ancora – il problema del sistema di regole per calcolare le rese medie che non permette alle imprese di accendere polizze con valori assicurati adeguati alle proprie esigenze. Le aziende spesso sono costrette a stipulare contratti assicurativi con valori troppo bassi rispetto alle loro potenzialità produttive; così le polizze finiscono per perdere di interesse per i contraenti».

Confagricoltura ha snocciolato i dati: in due anni si è perso il valore assicurato del 17% (-6% nel 2015 e 11,3% nel 2016). Ma, se si entra nel dettaglio dei settori, si scopre che il valore assicurato delle produzioni vegetali è sceso del 26%, con una perdita di 851 milioni di euro che ha riguardato soprattutto il Meridione, che già presentava una scarsa diffusione di polizze assicurative.

«Le nostre priorità – ha concluso il presidente di Confagricoltura Guidi – sono: una riconsiderazione delle procedure del Pai, con l’obiettivo di una reale semplificazione e snellimento del processo; una ridefinizione del sistema del calcolo delle rese medie produttive delle imprese per arrivare a una certa flessibilità ed eventualmente alla possibilità dell’applicazione di meccanismi basati su indici per aree produttive».

In sostanza, non vale da sé il fatto che vengano messe a disposizione delle risorse tout-court fissando come obiettivo il mero collocamento di determinati prodotti assicurativi predeterminati. La varietà di casistiche, condizioni, scenari che caratterizzano un settore complesso com’è quello della produzione agricola vive di connotazioni assai differenziate, ciò anche sul piano dei diversi ambiti territoriali, delle tipologie produttive e di altre molteplici variabili. Esige quindi un forte lavoro di affinamento nelle relazioni fra i soggetti preposti alla gestione delle risorse disponibili e i destinatari finali che sono gli agricoltori. I prodotti assicurativi vanno calati nei contesti differenti e personalizzati secondo le esigenze rispettive delle aziende e devono quindi in partenza configurarsi con una maggiore duttilità d’impianto, rispetto alla quale le imprese possano far valere il proprio specifico bisogno, trovando così concrete risposte e sostegno alle proprie attività.

Nel nostro territorio le criticità non mancano e alcune potrebbero suggerire anche di allargare la casistica di danni posti sotto tutela, si pensi per esempio ai furti di clamorose quantità di forme di Parmigiano-Reggiano. Anche il settore della trasformazione e lavorazione, cioè, sarebbe terreno per una politica oculata di gestione del rischio, così come pure nell’allevamento non mancherebbero i temi: i periodici casi di patologie epidemiche che colpiscono animali avicoli, bovini e altre specie (afta, peste suina, bluetongue, ecc.) ne sono un esempio.