Terremoto e polizze assicurative: siamo indietro
In Italia manca un quadro normativo che metta a sistema un tassello fondamentale della prevenzione: l’assicurazione sulla casa
La drammaticità degli eventi che hanno colpito l’Italia in questi mesi ha riacceso il dibattito su uno dei tasselli fondamentali delle strategie di prevenzione che si possono adottare in un territorio così esposto al rischio sismico com’è il nostro: le polizze assicurative.
Al contrario di molti Paesi, ove esistono criteri di risarcimento dati da un quadro normativo che mette in sinergia pubblico e privato, in Italia pur avendo almeno 24 milioni di persone che vivono in zone a rischio sismico non abbiamo ancora una legge che permetta di affrontare con efficienza gli scenari derivanti da tali eventi secondo criteri messi a sistema.
Si discute da anni se debbano essere spese a carico del privato con possibilità di detrazione, obbligatorie o no, chi ritiene che potrebbero diventare un disincentivo alla messa a norma degli edifici, chi solleva eccezioni di competenza fin dell’antitrust.
Dal Governo Monti in poi, i cittadini non ricevono più risarcimenti diretti;
hanno facoltà di assicurarsi e se viene dichiarato lo stato di “calamità naturale” parte un laborioso iter nel quale le Regioni e i Comuni gestiscono i fondi erogati da Roma verso chi ne abbia fatto richiesta, con tempi che possono diventare molto lunghi, stima dei danni compresa.
Le polizze esistono, il buon senso porta a ritenere che aspetti importanti dei contratti debbano rivolgere la propria attenzione alla tutela da un lato di quanto all’interno degli edifici rimane danneggiato in termini di beni “mobili”, dato che i risarcimenti pubblici cui si può accedere riguardano la struttura dell’”immobile”. Dall’altro va considerato l’aspetto prioritario della sussistenza delle persone, nell’immediato del sisma, quando possono essere costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, affrontare spese nella quotidianità, risiedere in altre sistemazioni anche diverse da quelle approntate dalla protezione civile per esigenze specifiche.
Per accedere al risarcimento previsto da una polizza va effettuata una denuncia dell’evento alle autorità, le quali devono anche aver stilato l’elenco delle località coinvolte dal terremoto. Dopo la scossa che origina i danni vengono comprese anche le 72 ore successive, ma le clausole e i distinguo in questa casistica contrattuale presentano molte insidie per l’assicurato, come il fatto che il risarcimento può arrivare solo alla totale scomparsa degli eventi, possono rimanere esclusi i cosiddetti “danni lievi” quindi conseguenze fra le più frequenti come le crepe nei muri o i danneggiamenti a parti “non essenziali” dell’immobile.