Subite un sinistro e non siete assicurati?
Avete diritto al risarcimento lo stesso
Una recentissima sentenza del Tribunale di Catania (sent. n. 1959/17) riafferma un diritto che nella prassi non sempre trova riscontro. Anche se avete l’assicurazione scaduta, se subite un sinistro per colpa di un altro veicolo godete del diritto al risarcimento da parte della sua compagnia di assicurazioni, poiché il fatto che voi non siate assicurati non riguarda direttamente la dinamica dell’incidente, non ha alcun rilievo nel sinistro.
Le sanzioni per chi viene trovato sprovvisto di copertura assicurativa da più di quindici giorni, oggi, sono una multa da 841 a 3.366 euro e il sequestro del mezzo. Se si stipula subito una polizza di almeno sei mesi, si può riottenere l’immediata restituzione del veicolo sequestrato, per il quale il sanzionato dovrà pagare anche le spese di custodia.
Se la riattivazione della polizza scaduta viene fatta entro 30 giorni dalla data di scadenza, o se entro 30 giorni dalla data della sanzione si rottama l’auto, si può ottenere anche la riduzione della multa di almeno un quarto.
Ma tutto ciò riguarda esclusivamente il rapporto fra il non assicurato e le norme amministrative vigenti. Nel caso di un incidente stradale, la fattispecie dell’evento è circoscritta all’evento stesso in sé, quindi se l’esistenza di una copertura assicurativa riguarda il colpevole del sinistro perché attraverso la propria Compagnia è tenuto a risarcire il danneggiato, il danneggiato non è tenuto a risarcire alcunché e quindi che detenga una copertura assicurativa o meno esula dallo specifico del sinistro.
Negare l’indennizzo, dice il tribunale di Catania, equivarrebbe ad applicare come un’ulteriore sanzione surrettizia.
Nel caso invece l’automobilista non assicurato sia anche colpevole del sinistro, la controparte sarà risarcita dal Fondo di garanzia Vittime della strada che poi avrà diritto a rivalersi su di lui con la cosiddetta azione di surroga. A nulla gli servirà nel caso assicurarsi nel frattempo, poiché la compagnia non potrà assisterlo retroattivamente per un sinistro avvenuto in precedenza rispetto alla stipula della polizza.
Mettiamo invece l’ipotesi che entrambi siano sprovvisti di assicurazione, il danneggiato sarà risarcito sempre dal Fondo di garanzia che poi si rivarrà sul responsabile.
E ancora, anche nel caso che il danneggiato subisca un sinistro a opera di un veicolo che poi fugge rimanendo ignoto potrà godere del risarcimento del Fondo di garanzia Vittime della strada, pur se sprovvisto di assicurazione.
Da un lato, va ricordato che le sentenze non sono norme di legge. Quindi non hanno un valore normativo generale. Sono un semplice precedente. Le sentenze civili sono sempre provvisoriamente esecutive, cioè hanno efficacia immediata tra le parti, anche se impugnate (a meno che non vengano sospese). Le decisioni in esse espresse pertanto sono esecutive fintanto che il giudice d’Appello o la Corte di Cassazione non le riformino. Nel nostro sistema, tuttavia, la decisione potrà sempre essere richiamata e valutata da altri giudici o da chi chieda al proprio giudice di uniformarvisi. Una sentenza in sé insomma non è vincolante per nessuno tranne che per le parti nei cui confronti è stata resa.
D’altra parte, nel caso della sentenza del Tribunale siciliano, va considerato che in realtà essa ribadisce un principio già sancito. L’aspetto rilevante è che essa si riferisce a uno scenario i cui esiti non sono sempre scontati, anche se normati. Se si subisce un sinistro per colpa di un altro conducente e si è privi di copertura assicurativa, se si va dalla sua compagnia a reclamare un indennizzo (e ci si deve andare personalmente perché non si ha una propria compagnia che ci assista) può accadere che essa tenda a far focalizzare il danneggiato sugli effetti indesiderati e collaterali al suo reclamo. Cioè sul fatto che l’azione causerebbe l’emergere agli atti della mancanza da parte sua di copertura assicurativa, con la conseguenza di subire le succitate sanzioni e il sequestro della sua auto. Problematiche tali queste da riuscire spesso a dissuadere la vittima del sinistro dall’insistere nelle proprie richieste, evitando alla compagnia l’onere dell’indennizzo. Ma quando l’entità del danno lo rende necessario, conveniente, almeno una sentenza così riafferma chiaramente l’obbligo della compagnia a risarcire, cosa che resta un diritto cui appellarsi consapevolmente valutate le implicazioni sanzionatorie e fatti i dovuti calcoli.
A cura di Union Brokers
Consulenti assicurativi