Polizze avvocati entro l’11 ottobre,
L’11 ottobre scade il termine entro il quale gli avvocati dovranno dotarsi di una polizza assicurativa per la propria attività o adeguare l’esistente alle nuove norme, secondo quanto previsto dal Decreto legge del settembre 2016. Da più parti si paventa però un rischio caos dovuto al fatto che con l’introduzione della clausola sull’estensione per dieci anni delle garanzie dopo la chiusura del contratto (Legge sulla concorrenza 124/2017), nascono alcuni interrogativi sull’applicazione delle norme e sul possibile aumento dei costi da sopportare.
La nuova disciplina, infatti, riguarda anche le polizze già in essere, molte delle quali propongono già l’allungamento della copertura assicurativa in caso di cessazione dell’attività da parte del professionista.
Suggerita dall’Antitrust, c’è una norma infatti che prevede che la copertura rimanga per dieci anni dopo la cessata professione, relativamente a fatti verificatisi quando la polizza era ancora attiva. Ciò «salva la libertà contrattuale delle parti», cioè l’obbligo è che tale opzione venga proposta, non che venga obbligatoriamente inserita fra le clausole del contratto così come poi viene stipulato.
Dato che l’offerta attuale è basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate solo mentre la polizza è attiva), per l’Antitrust tale assetto può limitare la mobilità dei professionisti da una compagnia all’altra, danneggiando quindi lo svilupparsi di una reale concorrenza sul mercato assicurativo. Essi potrebbero infatti temere di perdere risarcimenti relativi a fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza. Il legislatore, sollecitato dall’Antitrust in proposito, ha optato per un obbligo di offerta non vincolato alla chiusura dell’attività «ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla loss occurence» affermano dall’autorità del Garante.
Rapporti che si complicano
Secondo gli operatori ora ci sarà il rischio di confusione sul soggetto tenuto a risarcire, di sovrapposizioni fra coperture, di aumenti dei contenziosi, visto che di fatto molte convenzioni contengono già oggi periodi di retroattività o ultrattività agganciata alla cessazione dell’attività professionale dell’assicurato.
Parere diverso da Ania, (l’associazione fra le assicurazioni), secondo la quale la nuova legge punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l’attività». Occorre quindi – aggiunge l’Ania – precostituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l’ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno».
Un aumento dei costi?
Sul piano dei costi va considerato che le polizze che attualmente prevedono l’estensione temporale delle coperture vincolata alla cessazione dell’attività hanno dei sovrapprezzi parametrizzati al periodo di garanzia aggiuntivo. Cadendo tale vincolo potrebbero aumentare anche in modo considerevole e qualche professionista meno esperto potrebbe cadere nell’errore di pagare l’estensione ogni anno, quando gli servirebbe farlo solo in caso di reale chiusura dell’attività o di cambiamento della Compagnia assicurante.
Cosa che rischierebbe di vanificare la nuova normativa poiché l’assicurato, per contenere i costi, potrebbe decidere di non includere la postuma nella propria polizza, non essendo obbligatoria.