Polizze Agricoltura: novità sperimentali e testo unico per le piante officinali
Il Governo punta a riscrivere il sistema delle polizze in agricoltura, consentendo lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, la previsione di polizze sperimentali e, soprattutto, di nuovi fondi di mutualizzazione, sperimentali anch’essi. In più estende l’ombrello assicurativo a tutela degli eventi di portata catastrofica, delle epizoozie (le malattie di natura infettiva che in poco tempo e in territorio generalmente esteso colpiscono un gran numero d’animali della stessa specie o di specie diverse), degli organismi nocivi ai vegetali e dei danni causati da fauna selvatica protetta. È questo il cuore di un decreto legislativo, licenziato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, che tiene conto anche
dell’impatto del cambiamento climatico sulle attività agricole. E integra le misure di gestione del rischio finanziate nel quadro della nuova programmazione Ue 2014/20. Un secondo dlgs, approvato dall’esecutivo sempre in prima lettura, costituisce il nuovo Testo unico per la coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali.
Assicurazioni agricole
La bozza di dlgs suddivide le nuove polizze sperimentali che potranno sbarcare sul mercato in due categorie:
– “ a ricavo”, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, dove questa sia «intesa come combinazione» tra la variazione del prezzo di mercato e la variazione della resa a causa degli eventi eccezionali previsti dal decreto;
– “parametriche” a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità, a seguito di un andamento climatico avverso o di eventi catastrofici, anche in base a indici biologici o meteorologici.
Entrambe le tipologie di polizza sperimentale possono essere riassicurate dal fondo ex articolo 127, comma 3, della legge 388/2000.
Sul versante dei contributi, il dlgs dispone che venga definito un Piano di gestione rischi in agricoltura e che con esso vengano dettati termini, modalità, entità del contributo dello Stato, soglie minime di danno, procedure di erogazione e criteri di cumulo degli aiuti. In più, con lo stesso piano verranno fissati i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi di mutualizzazione. Questi, saranno distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa o mutualistica e schema contrattuale contenente gli standard minimi;
b) area territoriale, identificata sulla base delle proposte delle regioni;
c) eventi coperti e garanzia;
d) tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.
Aiuti non cumulabili
Il decreto, inoltre, stabilisce che gli aiuti alla gestione del rischio non saranno cumulabili con i contributi per investimenti, finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità. Mentre consente il cumulo con altri aiuti di stato, purché le misure di aiuto riguardino costi diversi.
Piante officinali
L’altro schema di decreto licenziato dal Governo detta un nuovo assetto del settore delle piante officinali per favorirne e lo sviluppo e per valorizzare le produzioni nazionali. Vengono istituiti i registri varietali delle specie; in essi saranno elencate le piante officinali ammesse alla commercializzazione e stabilite le modalità e le condizioni per la certificazione delle sementi. Viene inoltre disciplinata la raccolta spontanea delle stesse piante officinali, per evitare il depauperamento delle aree. In più, con un futuro decreto del Ministro delle politiche agricole, varato d’intesa con la Conferenza stato-regioni, sarà stilato il primo piano di settore della filiera delle piante officinali per individuare gli interventi e incentivare la filiera dal punto di vista ambientale. Con lo stesso piano si definiranno forme di aggregazione professionale e interprofessionale che avranno come obiettivo l’incremento della redditività delle imprese agricole di settore. Le regioni potranno inoltre istituire nel rispetto della normativa Ue marchi per certificare il rispetto di standard di qualità, nella filiera delle piante officinali.
Ma senza il “Pai” niente benefici
Il «piano assicurativo individuale» (cosiddetto Pai) rappresenta il documento fondamentale e indispensabile ai fini della stipula della polizza assicurativa agricola agevolata e della successiva presentazione della domanda di sostegno. La mancata presentazione del Pai non consente di accedere ai benefici della sottomisura 17.1 inerenti le produzioni vegetali, campagna assicurativa 2018. È con la circolare Agea del 1 dicembre 2017, n. 50, che vengono dettate le istruzioni operative per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni inerenti le produzioni vegetali campagna assicurativa 2018. Le polizze assicurative agevolate devono essere stipulate prima dell’insorgenza dei rischi e per le produzioni vegetali coprono l’intero ciclo colturale che può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente sia con il termine ultimo del raccolto del prodotto sia con il periodo di conduzione delle superfici sulle quali insiste la coltura assicurata. Ciascun Pai, sottoscritto dall’agricoltore e rilasciato nel sistema Sian, costituisce strumento propedeutico alla definizione del contratto assicurativo e documento necessario da allegare alla polizza individuale o al certificato di polizza collettiva per la richiesta del contributo. Le superfici indicate nel Pai devono corrispondere a quelle assicurate riportate nel certificato di polizza collettiva/polizza individuale con un eventuale scostamento massimo dell’1%, fermo restando che ai fini del calcolo della spesa ammissibile viene considerata la minore delle due superfici. Sono considerati ammissibili i soli PAI sottoscritti dall’agricoltore e rilasciati nel sistema Sian (sistema informativo agricolo nazionale), mentre non sono ammissibili i Pai nello stato di lavorazione, «in compilazione» e «stampato». Il Pai ha ambito territoriale nazionale e deve essere presentato all’organizzazione pagatore Agea mediante il sistema gestionale Sian (www.sian.it), indipendentemente dall’organizzazione pagatore competente per il fascicolo aziendale del richiedente. (fonte Italia oggi)